Il termine di sei mesi decorre dalla materiale riconsegna dell’immobile oggetto del contratto, cioè quando il bene viene posto nell’effettiva disponibilità del locatore.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 15353/13, depositata il 19 giugno. Il caso. La Corte di appello, in accoglimento della domanda del conduttore di un immobile, decideva per la restituzione, da parte del locatore, delle somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle previste dall’equo canone. La Corte ha anche precisato che per «riconsegna dell’immobile», secondo la disciplina delle locazioni di immobili urbani articolo 79 legge numero 392/1978 , al fine di ancorare il termine semestrale di decadenza, non si riferisce alla cessazione del rapporto locativo, disciplinato dall’equo canone, «ma a quella in cui il bene viene materialmente rilasciato e posto nell’effettiva disponibilità del locatore». Nella fattispecie, il conduttore, dopo il contratto di locazione soggetto alla legge citata, aveva concordato un nuovo rapporto, caratterizzato dalla libera pattuizione del canone. Il nuovo contratto stipulato non è soggetto al regime vincolistico. A proporre ricorso per cassazione è la stessa locatrice, la quale sostiene che, dal momento in cui era stato stipulato il contratto a canone libero, il conduttore non si trovava più nella situazione di debolezza tutelata dalla legge numero 392/1978, «non essendo più sottoposto» – precisa ancora la ricorrente - «ad eventuali ritorsioni, per cui poteva agire per il recupero delle somme pagate in più del dovuto entro 6 mesi decorrenti dalla data della stipula del nuovo contratto». A non pensarla così, tuttavia, è la Corte Suprema che è totalmente d’accordo, invece, con i colleghi di appello. Il termine di sei mesi decorre dalla materiale riconsegna dell’immobile oggetto del contratto. Inoltre, viene precisato, nel caso di specie, anche se era stato stipulato un nuovo contratto di locazione non soggetto al regime vincolistico, la locatrice avrebbe sempre potuto adottare ritorsioni sul conduttore anche in relazione alla nuova locazione ed al prosieguo del nuovo contratto. Pertanto, la Corte rigetta in ricorso.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 aprile – 19 giugno 2013, numero 15353 Presidente Finocchiaro – Relatore Armano Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione 1. - Con sentenza depositata il 26-7-2010 la Corte d'appello di Firenze, a modifica della decisione del Tribunale, per quello che ancora interessa, ha accolto la domanda di L.G. , intesa ad ottenere dalla locatrice D.R.A. la restituzione delle somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle previste dall'equo canone. I giudici di appello hanno ritenuto che la riconsegna dell'immobile cui fa riferimento la L. numero 392 del 1978, articolo 79 per ancorare la decorrenza del termine semestrale di decadenza, deve essere riferito non già alla cessazione del rapporto locativo, disciplinato dalla normativa dell'equo canone, ma a quella in cui il bene viene materialmente rilasciato e posto nell'effettiva disponibilità del locatore. Nel caso di specie, il conduttore, dopo il contratto di locazione soggetto alla L. numero 392 del 1978, aveva concordato un nuovo rapporto, caratterizzato dalla libera pattuizione del canone, secondo i patti in deroga, di cui alla L. numero 359 del 1992. Propone ricorso D.R.A. con due motivi. Non presenta difese l'intimato. 2. - Il ricorso è soggetto,in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4-7-2009, alla disciplina dettata dall'articolo 360 bis, inserito dall'articolo 47,comma 1 letta della legge 18-6-2009, numero 69. Può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 376, 380 bis 375 c.p.c. e rigettato per manifesta infondatezza. 3. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione. Assume la ricorrente che il contratto a canone equo era risolto sin dal 1-2-99 e che tra le parti era intervenuta una novazione contrattuale con la sottoscrizione de nuovo contratto a canone libero soggetto ad una diversa disciplina. 4. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'intervenuta decadenza dal termine per l'esercizio dell'azione di ripetizione della somma corrisposte in eccedenza da conduttore. Assume la ricorrente che dal momento in cui era stato stipulato il contratto a canone libero il conduttore non si trova più nella situazione di debolezza che il legislatore del 78 aveva inteso tutelare,non essendo più sottoposto ad eventuali ritorsione, per cui poteva agire per il recupero della somme pagate in più del dovuto entro sei mesi decorrenti dalla data della stipula del nuovo contratto. 5. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica e sono infondati. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dell'articolo 79 L. 391/78 secondo la costante interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità. Il termine di decadenza v. Cass. numero 1779 e numero 10093 del 1998, numero 11167 del 1997 di sei mesi di cui all'articolo 79 cit. va computato dal momento dal quale cessa il rapporto di fatto tra il conduttore e la cosa locata tale cessazione consegue alla materiale riconsegna dell'immobile al locatore, la quale a sua volta coincide con la data in cui l'immobile stesso viene posto nella effettiva disponibilità del locatore e non dalla cessazione del rapporto giuridico intercorrente tra le parti v. per tutte Cass. numero 8914 del 4 giugno 2003, 11185 del 27 ottobre 1995, e numero 8077 del 4 ottobre 1994 . 6. In tal senso questa Corte si è pronunziata in fattispecie analoga il termine decadenziale di sei mesi, entro il quale il conduttore ha l'onere di domandare la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al canone previsto dalla legge 27 luglio 1978, numero 392, decorre dalla materiale riconsegna dell'immobile oggetto del contratto - la quale coincide con la data in cui il bene viene posto nell'effettiva disponibilità del locatore - e non dalla cessazione del rapporto giuridico tra le parti. È, pertanto, irrilevante ai fini del decorso del suddetto termine la circostanza che, alla scadenza del contratto soggetto al regime vincolistico, le parti ne abbiano stipulato uno nuovo, sottratto a tale regime, quando non vi sia stata soluzione di continuità nel godimento dell'immobile da parte del conduttore. Cass.Sez. 3, Sentenza numero 8143 del 03/04/2009. 7.Nel caso di specie, infatti, trova applicazione la stessa ragione ispiratrice di cui alla L. numero 392 del 1978, articolo 79, inteso assicurare anzitutto il pacifico godimento del bene locato, rinviando a data, successiva al predetto godimento, la scadenza del termine per far valere eventuali violazioni di diritto. Di fatti la locatrice avrebbe sempre potuto adottare ritorsioni sul conduttore anche in relazione alla nuova locazione ed al prosieguo del nuovo contratto. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti. Non sono state depositate conclusioni scritte. Motivi della decisione A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Il ricorso deve essere rigettato. Nulla spese stante l'assenza dell'intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.