Il concorso di cause indipendenti può ritenersi escluso solo qualora il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia ravvisabile alcun profilo colposo, si sia trovato per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistare l’altro veicolo e di osservarne i movimenti, perchè attuati in modo rapido o improvviso. Solo in tal caso il sinistro potrebbe essere ricondotto eziologicamente, ed in modo esclusivo, alla condotta dell’altro conducente coinvolto.
E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 16680/15 depositata il 21 aprile. Il caso. La Corte d’appello di L’Aquila confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto responsabile l’indagato per la morte di un ciclista in seguito ad un incidente stradale. La vicenda veniva ricostruita in questi termini l’imputato procedeva ad una velocità non commisurata al centro abitato, al limite previsto e al fondo stradale bagnato dalla pioggia e in corrispondenza di un’intersezione impattava con la bicicletta condotta dalla vittima che, provenendo dalla destra, ometteva di dare precedenza all’automobile. L’imputato propone ricorso per la cassazione della sentenza lamentando la manifesta illogicità della motivazione che sviliva completamente la valutazione del consulente tecnico della difesa, senza dare atto del motivo che avrebbe escluso un concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro. L’evento inevitabile. La Cassazione non riconosce alcun fondamento al ricorso. Premettendo che l’argomentazione della Corte territoriale adeguatamente spiega le ragioni che hanno portato a disattendere le conclusioni del consulente tecnico di parte, argomentando in modo logico sulle circostanze desunte dal fatto concreto, l’attenzione dei giudici di legittimità si concentra sull’«omessa valutazione dell’inevitabilità dell’evento con una condotta alternativa lecita». Sul punto si richiama il principio per cui, in caso di incidenti stradali, il nesso causale presupposto della responsabilità per il sinistro può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, si accerti che ipotizzando la condotta doverosa che avrebbe impedito l’evento, questo non si sarebbe verificato o avrebbe condotto a conseguenze meno gravi. Il concorso di cause indipendenti. Risulta inoltre rilevante il tema del concorso di cause indipendenti, sul quale il consolidato orientamento interpretativo afferma che il concorso di cause può essere escluso solo quando il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia ravvisabile alcun profilo colposo – sia in senso generico che specifico -, si sia trovato per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistare l’altro veicolo e di osservarne tempestivamente i movimenti, perchè attuati in modo rapido o improvviso. Solo in tal caso il sinistro potrebbe essere ricondotto eziologicamente, ed in modo esclusivo, alla condotta dell’altro conducente coinvolto, completamente avulsa dalla condotta del primo ed operante in assoluta autonomia. In conclusione, risultando il ricorso privo della deduzione degli elementi di fatto dai quali, nel rispetto del principio di specificità dei motivi a pena di inammissibilità ex articolo 581, lett. c , c.p.p., si sarebbe dovuto desumere che, anche laddove l’automobilista si fosse attenuto alle regole cautelari impostegli, l’evento si sarebbe comunque verificato con le medesime modalità e conseguenze, la Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 marzo – 21 aprile 2015, numero 16680 Presidente Zecca Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 24/01/2014, ha riformato, concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato dei casellario giudiziale, la pronuncia emessa in data 25/05/2012 dal Tribunale di Teramo Sezione Distaccata di Giulianova ed ha confermato la condanna dell'imputato D.S. E. alla pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, previo giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla aggravante prevista dall'articolo 589, secondo comma, cod. penumero 2. I giudici di merito hanno ritenuto E.D.S. responsabile della morte di C.F. per aver proceduto ad una velocità non commisurata al centro abitato, al limite imposto, alla presenza di attraversamenti pedonali ed al fondo stradale bagnato per la pioggia, in occasione di un sinistro stradale avvenuto nel Comune di Giulianova, in corrispondenza dell'intersezione tra la SS16, percorsa dall'auto condotta da E.D.S., e via Giorgio da Castelfranco, da cui proveniva la bicicletta condotta da C.F Secondo la ricostruzione del sinistro operata nei gradi di merito, E.D.S. percorreva la strada alla velocità di km/h 85 circa quando C.F. si era immesso nell'incrocio dalla destra dell'automobilista senza dargli la precedenza a seguito dell'impatto, il ciclista era finito sul cofano dell'autovettura e, dopo aver sfondato con la testa il parabrezza, era stato sbalzato in avanti unitamente al velocipede alla distanza di circa 24 metri dal punto d'urto, decedendo dopo qualche ora, mentre l'autovettura, dopo una marcia di 18 metri da tale punto, aveva iniziato una manovra di frenata lasciando tracce per m.17,55, oltre ad ulteriori m.9 prima di fermarsi ad una distanza di circa 44 metri dal punto d'urto. 3. E.D.S. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi a inosservanza o erronea applicazione degli articolo 589 cod. penumero e 192 cod. proc. penumero , mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità condividendo acriticamente le conclusioni del perito e svilendo di significato le valutazioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico della difesa, senza dare conto della scelta operata. Il ricorrente deduce che la velocità calcolata dal perito oltre sei anni dopo il sinistro, in condizioni di tempo diverse da quelle esistenti al momento del fatto, non fosse confermata dalle tracce di frenata dell'autovettura né dal danno cagionato dall'impatto e dalla distanza alla quale sono stati proiettati velocipede e ciclista, posto che la traccia di frenata lasciata dall'autovettura corrispondeva al tempo di reazione di un individuo nel momento in cui avvista un pericolo, equivalente ad un secondo, durante il quale una macchina in marcia entro il limite di velocità consentito percorre m.13,90. La Corte, si assume, non ha spiegato per quali ragioni la consulenza tecnica di parte dovesse dichiararsi inattendibile ed ha ritenuto irrilevante il concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro nonostante si trattasse di elemento in presenza del quale, anche con una velocità inferiore dell'autovettura, il sinistro non sarebbe stato evitato nè avrebbe avuto esiti meno gravi b inosservanza o erronea applicazione degli articolo 589,133 e 62 bis cod. penumero Il ricorrente lamenta che il giudice dì appello ha confermato la pena irrogata dal giudice di primo grado, di fatto escludendo il riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, deducendo che in ogni caso l'incidenza causale della condotta imprudente della vittima e l'assenza di precedenti penali dell'imputato avrebbero dovuto indurre a dichiarare le circostanze attenuanti generiche prevalenti. Considerato in diritto 1. II ricorso non è fondato. 2. La Corte territoriale ha, in primo luogo, spiegato le ragioni per le quali ritenesse di condividere le conclusioni alle quali era pervenuto il perito che aveva calcolato la velocità dell'autovettura ìn km/h 85 sulla base di formule matematiche elaborate in materia con preferenza rispetto alle valutazioni del consulente della difesa che, secondo la Corte, aveva fornito elementi generici senza quantificare la velocità tenuta dall'imputato . Ha, quindi, indicato i due argomenti di carattere logico idonei a corroborare il dato tecnico in particolare, secondo un primo argomento, l'automobilista non si era avveduto della presenza del ciclista nonostante la forma rettilinea della strada percorsa e l'ampiezza dell'incrocio, poste in correlazione alla modesta andatura del ciclista, a sua volta desunta dall'età avanzata di quest'ultimo e dalla bicicletta Graziella che guidava secondo l'altro argomento, il danno cagionato dall'impatto all'autovettura, il cui parabrezza era stato frantumato dalla testa della vittima, e la distanza, superiore a 25 metri, alla quale il corpo del ciclista e la bicicletta erano stati scaraventati, escludevano che l'automobilista procedesse a velocità ridotta, nel qual caso le conseguenze dell'urto sarebbero state diverse sia in termini di ubicazione del corpo della vittima e del velocipede sia in termini di danni alla persona dei ciclista, che sarebbe solo caduto. 3. Si tratta di motivazione in cui sono state spiegate le ragioni che hanno indotto la Corte a disattendere le conclusioni dei consulente tecnico di parte e in cui si sono affrontati argomenti di carattere logico, desunti dalle circostanze dei caso concreto, onde suffragare il giudizio di attendibilità delle conclusioni alle quali, sotto un profilo più strettamente tecnico, era pervenuto il perito nominato in dibattimento. 4. Date tali premesse, la Corte di legittimità non può prendere in esame, una volta esaurito il giudizio di congruità e non manifesta illogicità della motivazione, le deduzioni svolte dal ricorrente per confutare la correttezza del giudizio di merito, trattandosi di compito che esula dalle funzioni del giudice di legittimità. A ciò si aggiunga l'incongruenza delle deduzioni tendenti ad evidenziare l'illogicità del ragionamento seguito dalla Corte di Appello, già evidente laddove si sostiene che in un secondo, ossia nel tempo di reazione psico-fisica di un individuo dinanzi al pericolo, un'auto in marcia alla velocità di km/h 50 percorre 13,90 metri, a fronte del dato certo per cui, nel caso concreto, l'auto condotta dall'imputato, dopo l'urto, aveva percorso 18 metri prima di iniziare la frenata, fermandosi definitivamente a 44 metri dal punto d'urto. 5. Nel ricorso si deduce, inoltre, l'omessa valutazione della inevitabilità dell'evento con una condotta alternativa lecita. In realtà, si tratta di un passaggio logico-giuridico rinvenibile nel provvedimento impugnato, tanto nel punto in cui si è affermato che la conformazione della strada e dell'incrocio e la velocità tenuta dal velocipede avrebbero consentito all'automobilista l'avvistamento dell'ostacolo con anticipo tale da eseguire una manovra di emergenza, quanto nel punto in cui si è affermato, indicandone le ragioni, che ad una velocità più ridotta dell'autovettura sarebbero corrisposte conseguenze diverse. Si tratta di argomentazione pienamente rispettosa del principio interpretativo affermato dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite Sez. U, numero 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138 , secondo il quale il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica universale o statistica si accerti che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma con minore intensità lesiva. 6. La sentenza impugnata ha, peraltro, correttamente applicato al caso concreto il principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di cause indipendenti, in base al quale il concorso di cause può ritenersi escluso solo allorquando il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica Sez. 4, numero 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248355 , si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di & lt avvistare& gt l'altro veicolo e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente in misura esclusiva alla condotta del secondo conducente, avulsa totalmente dalla condotta del primo ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima Sez. 4, numero 32303 del 02/07/2009, Concas, Rv. 244865 . Né nel ricorso risultano dedotti, come avrebbero dovuto essere nel rispetto dei principio di specificità dei motivi dettato, a pena di inammissibilità, dall'articolo 581 lett. c cod. proc. penumero , gli elementi di fatto dai quali si sarebbe dovuto desumere che, ove l'automobilista avesse tenuto un comportamento rispettoso della regola cautelare contestatagli, l'evento si sarebbe ugualmente verificato con le medesime modalità e conseguenze. 7. Alla luce di tali principi e delle ragioni poste a fondamento della decisione, risultano inconferenti le doglianze che si fondano sull'affermazione peritale secondo la quale, ad una velocità inferiore al limite massimo consentito, la collisione verosimilmente sarebbe stata evitata, trattandosi di affermazione che non ha costituito il presupposto argomentativo della pronuncia impugnata. 8. La seconda censura presenta profili di manifesta infondatezza in quanto parte da una premessa interpretativa non condivisibile, ossia l'incompatibilità tra l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. In tema di commisurazione della pena, non esiste alcuna contraddittorietà logico-giuridica tra la concessione delle attenuanti generiche, ancorché giudicate prevalenti sulle aggravanti, e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, ove si consideri l'indipendenza delle valutazioni che il giudice di merito è chiamato a fare nell'uno e nell'altro caso Sez.6, numero 1694 del 22/12/1998, dep.1999, Esposito, Rv. 212505 . 8.1. Peraltro, con riferimento alla congruità della pena, solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'articolo 133 cod.~ penumero , valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributivï e preventiva della pena Sez. 3, numero 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 . 8.2. Con specifico riferimento al giudizio di bilanciamento tra circostanze, non risulta, peraltro, che la censura avesse formato oggetto di motivo di appello. A ciò deve aggiungersi che la valutazione degli elementi sui quali si fonda la concessione delle attenuanti generiche, ovvero il giudizio di comparazione delle circostanze, nonché in generale la determinazione della pena, rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod.penumero , è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. 9. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato segue, a norma dell'articolo 616 cod.proc.penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.