Ritardato intervento chirurgico: con due radiografie in più, il medico avrebbe potuto vedere la lussazione della spalla

E’ vero che il perito ha definito tale specifica lussazione come ingannevole dal punto di vista diagnostico, etichettandola come vera e propria trappola, ma il medico viene riconosciuto responsabile di lesioni personali colpose proprio per negligenza in fase diagnostica visto il dolore persistente sarebbero state opportune altre radiografie con diverse proiezioni ortogonali.

Con la sentenza numero 21598, depositata il 20 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del medico, il cui reato di lesioni personali colpose è però prescritto. Il caso incidente, frattura, operazione, lussazione nascosta, operazione. Un uomo, il 25 maggio 2004, rimane coinvolto in un incidente stradale, riportando una «frattura pluriframmentaria dell’omero destro». Il 3 giugno viene sottoposto ad un’operazione di riduzione cruenta della frattura. Nel periodo post operatorio non rileva miglioramenti dal mese di fisioterapia. Fa una TAC all’ospedale, con cui gli viene riscontrata una «lussazione posteriore inveterata della testa omerale». A settembre, presso un altro ospedale, si sottopone quindi ad un nuovo intervento per la riduzione e la stabilizzazione della spalla. Lesioni personali colpose 300 euro di multa per il medico. Il medico del primo intervento viene riconosciuto colpevole di lesione personali colpose e condannato a pagare 350 euro di multa, ridotta a 300 euro in appello, ed al risarcimento dei danni. Il chirurgo ha infatti omesso di eseguire una corretta diagnosi della lussazione con conseguente ritardo del necessario intervento chirurgico, che se fosse stato eseguito per tempo «avrebbe evitato il secondo intervento, la dolorosa fisioterapia ed il conseguente indebolimento della funzionalità dell’arto». Ma la diagnosi era una “trappola”! Il dottore ricorre per cassazione, sostenendo che la difficoltà della diagnosi avrebbe reso l’evento del tutto imprevedibile, il che escluderebbe ogni profilo di colpa. Peraltro il termine di prescrizione sarebbe già decorso, visto che il suo punto di partenza dovrebbe essere fissato alla data d’intervento il 3 giugno, e non alla data di scoperta della malattia, il 24 agosto. La Suprema Corte rileva che è vero che il giudice di merito, basandosi sulle parole del perito, ha definito quella specifica lussazione come ingannevole dal punto di vista diagnostico, «tanto da etichettarla come una vera e propria trappola», ma ciò che viene addebitato al medico è proprio la sua negligenza in fase diagnostica. Maggior cautela avrebbe portato a qualche radiografia in più. Il chirurgo ha infatti basato la propria diagnosi sulle radiografie fatte nell’immediatezza dell’incidente. Il dolore persistente, lamentato dal paziente, avrebbe dovuto indurlo «ad una maggiore cautela ed all’espletamento di radiografie in due proiezioni ortogonali frontale ed assiale della spalla». In tal modo si sarebbe potuta rilevare la lesione meno appariscente, e ciò può ben essere preteso da un medico specialista quale è l’imputato. La causalità omissiva della sua condotta è pienamente dimostrata. Quindi è confermata la condanna al risarcimento dei danni. Prescrizione. Ma il reato è da considerarsi prescritto. Infondata la doglianza del ricorrente circa il momento di decorrenza della prescrizione, che giustamente inizia il suo decorso «non dal momento della commissione del fatto, ma dal momento di insorgenza della malattia “in fieri”, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente». La Corte d’Appello aveva quindi deciso in tempo, ma vista la non inammissibilità del ricorso, la Corte di Cassazione riconosce l’intervenuta prescrizione del reato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 22 gennaio – 20 maggio 2013, numero 21598 Presidente Marzano – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30/11/2010 il Tribunale di Palermo condannava C.S. per il delitto di cui all'articolo 590 c.p. per lesioni colpose in danno di T.R. acc. in omissis . All'imputato veniva addebitato di avere, in qualità di medico chirurgo presso la Casa di Cura omissis , per negligenza ed imperizia, omesso di diagnosticare la presenza nel paziente di una lussazione posteriore della testa omerale, trattata quindi chirurgicamente con ritardo con conseguente maturazione di un deficit funzionale della spalla destra. All'imputato veniva irrogata la pena di Euro 350 di multa, nonché veniva condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, con il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva. Con sentenza del 22/2/2012 la Corte di Appello di Palermo confermava la pronuncia di condanna, riducendo la pena ad Euro 300 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato, lamentando 2.1. la violazione di legge per avere il giudice di merito fatto decorrere il termine di prescrizione del reato dal , invece che dal dì della condotta posta in essere dall'imputato, con conseguente prescrizione del delitto alla data del 3/12/2011, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello 2.2. il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un nesso causale tra condotta ed evento, mancando un chiaro giudizio controfattuale che la lesione non si sarebbe prodotta se la diagnosi della lussazione fosse stata più tempestiva. Inoltre in relazione alla ritenuta negligenza ed imperizia, né presso il pronto soccorso del policlinico, ne con la prima radiografia era stata riscontrata la lussazione pertanto l'evento era stato del tutto imprevedibile così da escludere l'elemento soggettivo della colpa. Con memoria depositata il 28/12/2012 la parte civile chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alle ulteriori spese. Considerato in diritto 3. La sentenza va annullata senza rinvio agli effetti penali, per intervenuta prescrizione va invece rigettato il ricorso agli effetti civili. 3.1. In ordine alla prima censura formulata, va osservato che nel delitto di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere non dal momento della commissione del fatto, ma dal momento di insorgenza della malattia in fieri , anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza numero 8904 del 08/11/2011 Ud. dep. 06/03/2012 Rv. 252436 . Pertanto correttamente il giudice di merito ha individuato, non nel dì dell'intervento, ma nel momento del perfezionamento del reato insorgenza della malattia il dies a quo di decorrenza della prescrizione. 3.2. Quanto al secondo motivo di censura, la corte di merito ha confermato la pronuncia di condanna, rilevando che la responsabilità dell'imputato emergeva dalle seguenti circostanze - in data il T. era stato ricoverato presso il Policlinico di a seguito di un incidente stradale - su sua richiesta e contro il parere dei medici veniva dimesso il e trasferito alla Clinica omissis con la diagnosi di frattura pluriframmentaria omero destro - presso tale clinica il veniva sottoposto a riduzione cruenta della frattura ad opera dell'imputato - dimesso il giorno successivo, restava immobilizzato fino al e per un mese si sottoponeva a fisioterapia presso il Centro Osteo & amp Imaging del C. , senza però percepire esiti favorevoli dell'evoluzione della patologia - a seguito di TAC presso un ospedale di , gli veniva riscontrata una lussazione posteriore inveterata della testa omerale - recatosi a per le cure, nel omissis veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione e stabilizzazione della spalla - dalla perizia fatta espletare dal giudice emergeva che se fosse stata tempestivamente diagnosticata la lussazione, il T. avrebbe evitato il secondo intervento, la dolorosa fisioterapia ed il conseguente indebolimento della funzionalità dell'arto. Sulla base di tali risultanze istruttorie, valutata la negligente condotta omissiva dell'imputato, la corte di merito aveva confermato la condanna. 3.3. Ciò premesso l'imputato ha lamentato che la difficoltà della diagnosi rendeva l'evento del tutto imprevedibile ed escludeva ogni profilo di colpa. Orbene è vero che il giudice di merito, riportando le parole del perito, ha definito la lussazione posteriore dell'epifisi omerale ingannevole dal punto di vista diagnostico tanto da etichettarla come una vera e propria trappola . Ma ciò che viene addebitato all'imputato è proprio la sua negligenza in fase diagnostica. Infatti, come ben rimarcato nelle sentenze di merito, il C. ha effettuato le sue valutazioni diagnostiche sulla base delle radiografie fatte nella immediatezza dell'incidente. Invece la persistenza del dolore lamentato dal paziente avrebbe dovuto indurlo ad una maggiore cautela ed all'espletamento di radiografie in due proiezioni ortogonali frontale ed assiale della spalla. Tale accertamento diagnostico avrebbe consentito di andare alla di là della visualizzazione delle lesioni più appariscenti frattura metafisaria e di individuare la patologia meno appariscente della lussazione posteriore della testa omerale. La condotta omessa, che poteva essere pretesa da uno specialista quale è l'imputato, come evidenziato dalle sentenze di merito, ha determinato un ritardo dell'accertamento della patologia, la necessità di un nuovo intervento chirurgico e l'indebolimento ulteriore della funzionalità dell'arto, dal che la causalità della condotta omissiva dell'imputato. 3.4. La infondatezza del ricorso conduce al suo rigetto solo agli effetti civili. Invero, tenuto conto, dell'assenza di cause di inammissibilità dell'impugnazione, la sentenza deve essere annullata agli effetti penali per intervenuta prescrizione fatto del OMISSIS prescrizione ordinaria comprensiva di interruzione sette anni e mesi sei , maturata al 24/2/2012, a cui vanno aggiunti giorni 82 di sospensione del corso della prescrizione che spostano la definitiva data di estinzione del delitto al 16/5/2012, anteriore alla odierna pronuncia. L'imputato va condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché estinto il reato per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.500 oltre I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge.