Porto abusivo di armi: prima di scegliere la norma da applicare, bisogna dare un’occhiata al coltello

Non può essere considerato irrilevante, per l’integrazione del reato ex articolo 699 c.p. porto abusivo di armi , il fatto che i coltelli contestati presentino un unico filo di lama. Invece, tale caratteristica è decisiva per attribuire al coltello la qualifica di arma impropria, il cui porto è punito dall’articolo 4 l. numero 110/1975 porto di armi od oggetti atti ad offendere .

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 10979, depositata il 13 marzo 2015. Il caso. La Corte d’appello di Messina condannava un imputato per i reati ex articolo 697 detenzione abusiva di armi e 699 porto abusivo di armi c.p. secondo le accuse, aveva illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico 8 coltelli a scatto, esponendoli per la vendita in occasione di una fiera. L’imputato ricorreva in Cassazione, deducendo la propria buona fede. Infatti, era in possesso di regolare licenza per la vendita ambulante di coltelli, senza esclusione per i coltelli a scatto, ed aveva acquistato quelli in contestazione sulla base di una regolare fatturazione presso comuni esercizi commerciali. L’uomo rilevava l’oscurità della normativa di riferimento ed il fatto che l’assimilazione di tale tipologia di coltelli alle armi bianche era frutto di un’elaborazione giurisprudenziale, da lui ignorata. Armi improprie La Corte di Cassazione ricorda che è ormai consolidato l’orientamento secondo cui il comune coltello a serramanico definito come «l’utensile dotato di lama pieghevole nella cavità dell’impugnatura la quale, così funge anche da guaina» costituisce uno strumento da punta e/o da taglio, cioè un’arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori dall’abitazione o relative appartenenze, è sanzionato ai sensi dell’articolo 4 l. numero 110/1975 porto di armi od oggetti atti ad offendere . e armi proprie. Invece, è arma propria bianca , per cui il porto abusivo è punito ai sensi dell’articolo 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico, c.d. coltello a molla, o molletta, «ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco», dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico, senza la manovra dell’estrazione manuale, ed il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico. Inoltre, in numerose sentenze relative alla qualificazione del coltello a scatto o a molla come arma propria, la Corte di Cassazione ha correlato la qualificazione del coltello come arma propria all’attitudine del corpo del reato Ad assumere le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto. Differenze tra le tipologie di coltelli. Perciò, il discrimen tra l’arma impropria, cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere, e l’arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, come pugnali o stiletti, e, quindi, la punta acuta e la lama a due tagli. Autorizzato alla vendita. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ritenuto irrilevante, per l’integrazione del reato ex articolo 699 c.p., che i coltelli contestati presentassero un unico filo di lama. Invece, tale caratteristica è decisiva per attribuire al coltello la qualifica di arma impropria, il cui porto è punito dall’articolo 4 l. numero 110/1975. Tuttavia, per quest’ultima fattispecie di reato, l’imputato era titolare di una licenza di commercio per i coltelli in contestazione di conseguenza, aveva un giustificato motivo per portarli fuori dalla propria abitazione e non poteva essere condannato. In più, aggiungono gli Ermellini, poiché i coltelli in questione appartengono alle armi improprie, viene meno anche il reato di detenzione abusiva di armi ex articolo 697 c.p., in quanto la l. numero 895/1967 e la l. numero 497/1974 hanno limitato l’ambito di applicabilità della norma alla detenzione delle armi proprie da punta e da taglio e delle munizioni per armi comuni da sparo. Per questi motivi, la Corte di Cassazione riqualifica la condotta di porto nel reato ex articolo 4 l. numero 110/1975 ed annulla senza rinvio la sentenza perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 3 dicembre 2014 – 13 marzo 2015, numero 10979 Presidente Cortese – Relatore Casa Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 17.3.2014, la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del 27.3.2012 con la quale il Tribunale di Mistretta in composizione monocratica aveva condannato C.A. alla pena di venti giorni di arresto per i reati, unificati dalla continuazione, di cui agli articolo 697 e 699 c.p., consistiti nell'aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico numero 8 coltelli a scatto cd. mollette , in particolare, esponendoli per la vendita in occasione della fiera tenutasi a Mistretta nel giugno 2009. Nel giudizio di appello si era proceduto all'esame del corpo di reato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. La difesa evidenziava la buona fede del ricorrente, il quale, in possesso di regolare licenza per la vendita ambulante di coltelli, senza esclusione per i coltelli a scatto, aveva acquistato quelli in contestazione sulla base di regolare fatturazione presso comuni esercizi commerciali. Considerata, d'altra parte, l'oscurità della normativa di riferimento articolo 45 Reg. Esec. T.U.L.P.S. e tenuto conto che l'assimilazione di tale tipologia di coltelli alle armi bianche costituiva frutto dell'elaborazione giurisprudenziale, comprensibilmente ignorata dal ricorrente, la Corte avrebbe dovuto fornire idonea motivazione quanto alla specifica incidenza delle predette circostanze sul processo volitivo dell'agente e non liquidare risolutivamente le prospettazioni difensive con motivazione meramente apparente. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto, seppure per ragioni essenzialmente diverse da quelle dedotte del ricorrente. 2. Va, in primo luogo, affrontata la quaestío iuris della definizione giuridica della condotta imputata al ricorrente. 2.1. Sebbene con qualche oscillazione, pur se a volte meramente terminologica cfr. Sez. 5^, numero 1774 del 19/11/1970, Taurino, Rv. 115940 Sez. 1^, numero 1629 del 12/12/1985, dep. 22/2/1986, Di Donato, Rv. 171969 Sez. 6^, numero 955 del 15/4/1970, Nesci, Rv. 87837 Sez. 6^, numero 5943 del 21/5/1986, Meneghino, Rv. 173183 Sez. F, numero 33396 del 28/7/2009, Balacco, Rv. 244643 e Sez. 1^, numero 33244 del 9/5/2013, Sicuro, Rv. 256988 , nella giurisprudenza di questa Corte è ben netto l'orientamento secondo il quale il comune coltello a serramanico cioè l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 18 aprile 1975, numero 110, articolo 4, Sez. 1^, numero 10832 del 23/10/1984, Angileri, Rv. 166960 e 166961 Sez. 1^, numero 7404 del 31/1/1978, De Rossi, Rv. 139340 Sez. 1^, numero 7011 del 19/5/1993, P.M. in proc. Arditi, Rv. 195502 Sez. 1^, numero 392 dell'1/12/1999, 14/1/2000, Sannibale, Rv. 215145 Sez. 1, numero 37080 dell' 11/10/2011, Scarcella, Rv. 250817 Sez. 1^, numero 46264 dell'8/11/2012, Visendi, Rv. 253968 Sez. 1^, numero 15945 del 21/3/2013, Cancellieri, Rv. 255640 mentre è arma propria bianca , sicché il porto abusivo è punito ai sensi dell'articolo 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico, detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico senza la manovra della estrazione manuale e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico Sez. 2^, numero 5189 del 9/2/1979, Di Stefano, Rv. 142173 Sez. 2^, numero 9691 del 10/4/1981, Corso, Rv. 150782 Sez. 1^, numero 9526 del 13/5/1981, Di Gaetano, Rv. 150740 Sez. 1^, numero 3662 del 26/1/1983, Palumbo, Rv. 158647 Sez. 2^, numero 8735 del 26/4/1984, Meneghini, Rv. 166169 Sez. 1^, numero 4218 del 12/2/1985, Bruni, Rv. 169010 Sez. 1^, numero 6536 del 4/3/1985, Premale, Rv. 169961 Sez. 1^, numero 7949 dei 14/3/1985, dep. 8/8/1986, Vaporieri, Rv. 173483 Sez. 1^, numero 6413 dell'1/4/1985, Audisio, Rv. 169935 Sez. 1^, numero 11078 del 4/7/1985, Lopresti, Rv. 171168 Sez. 1^, numero 448 dell' 11/10/1985, dep. 16/1/1986, Ernovi, Rv. 171594 Sez. 1^, numero 12427 del 24/10/1994, P.M. e Boffa, Rv. 199887 Sez. 1^, numero 2208 del 18/1/1995, Mininni, Rv. 200423 Sez. 1^, numero 16785 del 7/4/2010, P.G. in proc. Pierantoni, Rv. 246947 . È dato, peraltro, censire l'ulteriore indirizzo secondo il quale costituisce arma propria anche il coltello a serramanico, affatto privo di alcun congegno di scatto , che, tuttavia, assicura il blocco della lama - una volta snudata e in linea colla impugnatura - sicché la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio Sez. 1^, numero 1901 del 18/1/1996, Angugliaro, Rv. 203807 Sez. 1, numero 5213 del 19/4/1996, P.M. in proc. Ben Hassime, Rv. 204670 Sez. 1^, numero 16685 del 27/3/2008, Papagni, Rv. 240278, citata nella sentenza impugnata Sez. F, numero 33604 del 30/8/2012, Luciani, Rv. 253427 cui adde Sez. 1^, numero 29483 dell'11/6/2013, Roso, non massimata . 2.1.1. In tutte le succitate sentenze e in numerose altre, relative alla qualificazione del coltello a scatto o a molla come arma propria, questa Corte non ha mancato di correlare la qualificazione del coltello come arma propria alla attitudine del corpo del reato ad assumere le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto Sez. 6^, numero 617 del 13/3/1969, Giuliano, Rv. 111595 Sez. 6^, numero 4143 del 10/12/1974, dep. 15/4/1975, Castellano, Rv. 129779 Sez. 1^, numero 1757 del 17/11/1978, dep. 16/2/1979, De Risi, Rv. 141187 Sez. 5-^, numero 576 dei 23/10/1979, dep. 18/1/1980, Settimo, Rv. 143974 Sez. 1^, numero 4785 del 12/2/1985, Borelli, Rv. 169231 Sez. 1^, numero 3121 del 24/9/1986, dep. 14/3/1987, Bartoli, Rv. 175347 Sez. 2^, numero 1022 del 5/11/1985, Cherin, Rv. 171715 Sez. 1^, numero 8852 del 19/5/1993, P.M. in proc. Casali, Rv. 197008 Sez. 1^, numero 14 del 3/11/1993, dep. 5/1/1994, P.G. in proc. Toselli, Rv. 198231 Sez. 1^, numero 7471 del 27/4/1994, P.M. in proc. Bombace, Rv. 198362 Sez. 1^, numero 9372 dell' 8/6/1994, Natilla, Rv. 200135 Sez. 1^, numero 10894 del 20/6/1994, P.G. in proc. Albani, Rv. 200177 Sez. 1^, numero 5509 del 17/11/1994, dep. 17/1/1995, P.M. in proc. Munari, Rv. 200637 Sez. 1^, numero 2388 del 5/12/1994, dep. 11/3/1995, Balsemin, Rv. 200468 Sez. 1, numero 4514 del 20/3/1995, P.M. e Di Renzo, Rv. 201136 Sez. 1^, numero 563 del 30/1/1995, P.M. in proc. Caruso, Rv. 200927 Sez. 1^, numero 4938 del 4/10/1996, P.M. in proc. Giuliani, Rv. 207720 . 2.1.2. Sicché, in definitiva, quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del coltello , alla stregua della varia tipologia, il díscrimen tra l'arma impropria cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere e l'arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli v. la recente Sez. 1^, numero 19927 del 9/4/2014, Teti, Rv. 259539 . Il relativo accertamento spetta al giudice di merito. 2.2. Orbene, nella specie, i giudici territoriali non hanno fatto buon governo del principio di diritto richiamato, stimando erroneamente irrilevante , ai fini della integrazione del reato di cui all'articolo 699 c.p., che i coltelli contestati all'imputato presentassero un unico filo di lama , mentre tale caratteristica, per quanto sopra precisato, risulta decisiva per attribuire al coltello la qualifica di arma impropria , il cui porto è punito dall'articolo 4 della legge numero 110 del 1975. 2.3. In relazione a quest'ultima fattispecie di reato, tuttavia, i Giudici hanno omesso di considerare che il C., in qualità di titolare di licenza di commercio dei coltelli in contestazione la circostanza è pacificamente ricavabile dalle due sentenze di merito , aveva un giustificato motivo per portarli al di fuori della propria abitazione, sicché non poteva essere condannato. Deve, poi, osservarsi che, appartenendo i coltelli de quibus al novero delle armi improprie , viene conseguentemente meno anche il reato di detenzione abusiva di armi di cui all'articolo 697 c.p., pure contestato, in quanto, a seguito delle modifiche legislative intervenute con le leggi numero 895 del 1967 e 497 del 1974, l'ambito di applicabilità di detta norma è limitato alla detenzione delle armi proprie da punta e da taglio e delle munizioni per armi comuni da sparo Sez. 1^, numero 7948 del 2/4/1984, Rv. 165890 . 3. Per le esposte considerazioni, in relazione ad entrambe le fattispecie di reato contestate al ricorrente, riqualificata la condotta di porto nel reato di cui all'articolo 4 L. numero 110/75, deve pervenirsi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.