Locazione senza conducente ancora senza timbri sul libretto

Le società di noleggio a lungo termine restano esonerate dall’obbligo di comunicare alla motorizzazione i dati dell’utilizzatore. E la polizia stradale non può fare multe. Almeno fino all’esito della decisione di merito dei giudici di palazzo Spada.

Lo ha chiarito il Ministero dell’interno con la circolare numero 300/A/1479/15/106/16 del 2 marzo 2015. Il riformulato articolo 94/4- bis del codice stradale stabilisce che è obbligatorio effettuare una comunicazione tempestiva alla motorizzazione quando viene modificata la disponibilità continuativa dei veicoli. La conseguente modifica al regolamento stradale che ha innestato il nuovo articolo 247- bis , procede, quindi, ad individuare la casistica operativa che consente di identificare il soggetto responsabile della circolazione anche in caso di fusioni societarie, comodati e noleggi a lungo termine. Ma solo a seguito dell’emanazione della circolare del ministero dei trasporti numero 15513 del 10 luglio 2014 si è potuto dare il via libera definitivo alla novella, il 3 novembre scorso. I casi operativi. Nel testo della circolare vengono dettagliatamente elencati tutti i casi operativi. Innanzitutto, in caso di variazione formale della denominazione dell’ente o del soggetto proprietario del veicolo gli interessati dovranno richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione. Per quanto riguarda, invece, il comodato d’uso tra parenti saranno esentati dall’obbligo di aggiornamento i componenti del nucleo familiare purché conviventi. In ambito aziendale, solo il comodato del mezzo inteso come dazione in uso esclusivo personale e gratuito del veicolo dovrà essere annotato. Esenzioni dall’obbligo. Tutte le altre forme di utilizzo condiviso o già mappato del mezzo non sono soggette alle nuove formalità. Al momento resteranno esenti dall’obbligo anche i veicoli a noleggio senza conducente. Per questa categoria di mezzi la circolare del 10 luglio specificava l’obbligo di annotazione al ced della motorizzazione, previo pagamento di un diritto di 9 euro. Il Tar ha accolto la richiesta delle società di noleggio e il Consiglio di Stato, il 10 febbraio 2015, ha confermato la decisione sospendendo l’efficacia delle pagine 16 e 17 della circolare del 10 luglio 2014, fino alla decisione di merito. In pratica per il noleggio a lungo termine al momento non è possibile annotare nulla. Quindi gli organi di vigilanza stradale non potranno neppure accertare violazioni.

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