In tema di reati edilizi-urbanistici e di legislazione antisismica, le violazioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori, senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio competente, hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento edilizio.
Lo ha ribadito la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 1145/2016, depositata il 14 gennaio. La differenza fra reati istantanei e permanenti Il reato si definisce istantaneo quando perfezionamento e consumazione sono pressoché contestuali, nel senso che l’illecito contempla un perfezionamento coincidente col massimo dell’offesa arrecata al bene giuridico, e quindi con la consumazione, o un perfezionamento a cui segue nel brevissimo periodo l’ escalation nell’offesa al bene giuridico, senza rilevante protrazione nel tempo dello stato di antigiuridicità. Ci si troverà dinanzi ad una forma di reato diverso, cioè a quello permanente, nel momento in cui perfezionamento e consumazione si trovino ad una distanza temporale rilevante per l’ordinamento. Si richiamino i reati associativi e il reato di sequestro di persona. e i diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, in materia edilizia, le contravvenzioni antisismiche previste dall'articolo 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, numero 380 hanno natura di reato permanente. Più specificamente, nell'applicazione della legislazione antisismica, costituiscono reato permanente non solo le omissioni, penalmente sanzionate, concernenti le c.d. prescrizioni tecniche, nelle quali la permanenza non cessa con l'esaurimento dell'attività edilizia, ma anche quelle riguardanti adempimenti relativi al controllo dell'attività costruttiva, come l'avviso dell'esecuzione dei lavori e la presentazione del relativo progetto al sindaco e all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile, prescritto dall'articolo 17 l. numero 2 febbraio 1974, numero 64. Ed, invero, la condotta omissiva si protrae, determinando la permanenza del reato, finché l'obbligo non si estingue perché l'adempimento di esso è divenuto definitivamente impossibile per ragioni di diritto, come la prescrizione, o di fatto, ad esempio perché diventato inutile essendosene esaurita la finalità. Proseguendo il ragionamento, la Suprema Corte aggiunge che le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della p.a. Ne deriva che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza l'autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazioni è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio del provvedimento abilitativo non incidono sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell'attività. Peraltro, sempre in tema di reati concernenti l'attività edificatoria in zone sismiche, l'eventuale rilascio postumo del parere favorevole da parte dell'Ufficio del Genio Civile competente, che attesta la rispondenza alla normativa antisismica delle opere realizzate, non elide l'antigiuridicità penale della condotta consistita nell'aver iniziato i relativi lavori senza preventiva autorizzazione scritta dal competente ufficio tecnico regionale. Inoltre, ai fini della configurabilità delle contravvenzioni previste dalla normativa antisismica articolo 95 del d.P.R. 6 giugno 2001 numero 380 è irrilevante che le costruzioni realizzate siano effettivamente pericolose, in quanto la normativa è finalizzata a garantire l'esercizio del controllo preventivo della p.a. sulle attività edificatorie in dette zone. Secondo l’altro e più risalente orientamento, il termine di prescrizione delle contravvenzioni di omessa denuncia di inizio lavori in zona sismica, e di esecuzione dei medesimi in assenza di autorizzazione, decorre dalla data di inizio dei lavori, attesa la loro natura istantanea. Nello specifico, i reati di cui agli articolo 93, 94 e 95 del t.u. in materia edilizia d.P.R. 6 giugno 2001 numero 380 , previsti per le costruzioni in zone sismiche, e relativi all'omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell'avviso di inizio lavori, che hanno sostituito i precedenti articolo 17, 18 e 20 l. numero 2 febbraio 1974 numero 64, hanno natura di reati istantanei, che si consumano con l'omissione degli adempimenti richiesti prima della esecuzione delle opere. Le contravvenzioni antisismiche hanno natura permanente. Con la sentenza in commento, la Suprema Corte aderisce al primo degli orientamenti sopra esposti, rilevando in particolare che la persistenza dell’offesa al bene giuridico tutelato deve essere mantenuta concettualmente distinta dall’apertura formale di un procedimento amministrativo, e comunque dalla possibilità di un controllo postumo, attivate dall’adempimento tardivo del contravventore. Ciò in quanto la protrazione della condotta penalmente rilevante sussiste anche se l’amministrazione competente non ha aperto un procedimento formale, o non ha attivato alcun controllo.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 ottobre 2015 – 14 gennaio 2016, numero 1145 Presidente Fiale – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del 30 Ottobre 2013, il Tribunale di Salerno ha condannato l'imputato alla pena di euro 2000,00 di ammenda, condizionalmente sospesa, per il reato di cui agli articolo 93, 94 e 95 del d.P.R. numero 380 del 2001, per avere realizzato in zona sismica, «senza avere prima ottenuto l'autorizzazione sismica e/o deposito strutturale delle opere al competente ufficio, un fabbricato per civile abitazione» con autorizzazione successivamente rilasciata il 26 luglio 2011. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, un'impugnazione qualificata come appello, chiedendo 1 l'assoluzione, «perché il fatto non sussiste», sul rilievo che l'imputato si sarebbe limitato a eseguire opere di ampliamento di un fabbricato già esistente, per le quali non era necessario dotarsi di alcuna autorizzazione sismica 2 la dichiarazione di prescrizione del reato, perché la sua consumazione non avrebbe dovuto essere individuata nel deposito degli atti presso la Regione, avvenuto il 26 luglio 2011, ma nel momento in cui avrebbero dovuto essere assolte le formalità omesse, ovvero prima dell'inizio dei lavori lavori che erano iniziati nell'anno 2007 e, comunque, erano terminati nell'anno 2008, essendo presente in atti un certificato di collaudo dei 3 giugno 2009 3 la diminuzione della pena. Considerato in diritto 3. - L'impugnazione - che è stata trasmessa a questa Corte dalla Corte d'appello di Salerno con ordinanza del 3 marzo 2015 e che deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 568, comma 5, cod. proc. penumero , perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'articolo 593, comma 3, cod. proc. penumero , in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda - non è fondata. Nondimeno, deve essere dichiarata la prescrizione dei reato. 3.1. - Il primo e il terzo motivo di doglianza, riferiti alla pretesa preesistenza di un immobile e alla determinazione della pena, sono inammissibili, perché consistono in censure in punto di fatto, con le quali non si prospettano né violazioni di legge, né lacune o vizi logici della sentenza impugnata, ma semplicemente si sollecita un riesame di tali profili si tratta, in altri termini, di motivi che non sono riconducibili a nessuna delle categorie di cui all'articolo 606 cod. proc. penumero 3.2. - Quanto al secondo motivo di doglianza, relativo alla prescrizione, deve preliminarmente essere affrontata la questione della natura istantanea o permanente degli illeciti di cui al D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 93 e 94. Sul punto, com'è noto, vi è stato un contrasto giurisprudenziale nell'ambito della terza sezione della Corte di cassazione. 3.2.1. - Il più recente filone giurisprudenziale da ultimo sostenuto da sez. 3, 11 febbraio 2014, numero 12235, rv. 258738 sez. 3. 4 giugno 2013, numero 29737, rv. 255823 ritiene che il reato di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto, ovvero non termina l'intervento edilizio. Si riprendono, in particolare, le osservazioni contenute nella precedente sentenza sez. 3, 17 febbraio 2011, numero 17217, secondo cui «la lesione dell'interesse pubblico tutelato ha carattere continuativo poiché, malgrado la scadenza del termine di legge, permangono pur sempre gli obblighi di informazione dell'autorità comunale, di presentazione dei progetti e di ottenimento dell'autorizzazione regionale, essendo anche oltre quel termine operante il precetto di agire e rilevante penalmente la protrazione dell'omissione» e, inoltre, «il protrarsi della lesione al bene giuridico protetto è imputabile ad una persistente condotta volontaria del soggetto, il quale continua a produrre l'effetto del reato sottraendosi al controllo dell'autorità competente». Secondo tale orientamento, vi è un'intima correlazione tra la procedura di rilascio dei permesso di costruire e quella finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione per l'edificazione in zona sismica al preavviso è attribuita una funzione di controllo della progettazione e di primo atto di quel procedimento che, attraverso le successive fasi della presentazione dei progetti e del loro esame tecnico da parte degli uffici competenti, confluisce nel finale giudizio di eseguibilità dell'opera, atteso che senza l'acquisizione dell'autorizzazione regionale il permesso di costruire non potrebbe essere rilasciato, per la ragione che risulterebbe contraddittorio «il riconoscimento della natura permanente fino all'ultimazione dei lavori del reato di costruzione in carenza del titolo abilitativo edilizio ed il disconoscimento, invece, della medesima natura al reato di costruzione in assenza di quella autorizzazione che si pone quale presupposto indefettibile del permesso di costruire» nello stesso senso, sez. 3, 25 giugno 2008, numero 35912, rv. 241093, e sez. 3, 5 dicembre 2007, numero 3069/2008, rv. 238629 con riferimento alla normativa previgente, sez. 3, 19 marzo 1999, numero 7873, rv. 214501 . Se ne conclude che i reati previsti dai richiamati articolo 93 e 94 e sanzionati dal successivo articolo 95 del d.P.R. numero 380 del 2000, hanno natura di reati permanenti, in quanto il primo articolo 93 permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento e, il secondo articolo 94 , permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione. 3.2.2. - Secondo un diverso, più risalente, orientamento sostenuto, da ultimo, da sez. 3, 30 maggio 2012, numero 37060 sez. 3, 26 maggio 2011, numero 23656, Rv. 250487 sez. 3, 8 ottobre 2008, numero 41854, Rv. 241383 , il termine di prescrizione delle contravvenzioni di omessa denuncia di inizio lavori in zona sismica, e di esecuzione dei medesimi in assenza di autorizzazione, decorre dalla data di inizio dei lavori, attesa la loro natura istantanea. Si fa, in particolare applicazione del principio affermato dalle sezioni unite, con la decisione 14 luglio 1999, numero 18, rv 213933, sotto la vigenza della abrogata legge numero 64 del 1974, secondo cui «I reati previsti dalla legge numero 64 del 1974, articolo 17, 18 e 20 provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche e consistenti nell'omissione della presentazione della denuncia dei lavori, e dell'avviso di inizio dei lavori, hanno natura di reati istantanei». Tale orientamento è stato negli anni richiamato e condiviso da sez. 3, 8 ottobre 2008, numero 41858, rv. 241424 sez. 3, 8 ottobre 2008, numero 41854, rv. 241383 sez. 3, 13 novembre 2003, numero 3351/2004, rv. 227396. 3.2.3. - Questo Collegio ritiene di dover aderire al primo degli orientamenti sopra richiamati, seguito nelle più recenti decisioni. Infatti, come da ultimo evidenziato nella sentenza numero 12235 del 2014, la persistenza dell'offesa al bene giuridico tutelato deve essere mantenuta concettualmente distinta dall'apertura formale di un procedimento amministrativo e comunque dalla possibilità di un controllo postumo, attivate dall'adempimento tardivo del contravventore con la conseguenza che la persistenza della condotta antigiuridica e la connessa protrazione della lesione all'interesse pubblico di vigilare sulla regolarità tecnica di ogni costruzione in zona sismica, sussistono anche se anzi proprio perché l'amministrazione competente non ha aperto un procedimento formale o non ha attivato alcun controllo. 3.2.4. - Ne discende, quanto al caso in esame, che il reato deve ritenersi prescritto, sia se si ritiene - come fa il ricorrente - che le opere siano state concluse nel giugno del 2008, sia se si ritiene - come fa invece il Tribunale - che le stesse si siano concluse nel giugno del 2009. L'ultimazione delle opere è infatti precedente rispetto alla trasmissione degli atti alla Regione e al rilascio della relativa autorizzazione 26 luglio 2011 . Il termine prescrizionale per le contravvenzioni, che è di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore delle modifiche all'articolo 157 c.p. e articolo 161 c.p., comma 2, operate dalla legge numero 251 del 2005, applicabili ratione temporis ai fatti per cui si procede, è in ogni caso decorso alla data della pronuncia della presente sentenza. 4. - La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione. La presente sentenza deve essere trasmessa all'ufficio tecnico della Regione Campania, ai sensi dell'articolo 100 del d.P.R. numero 380 del 2001. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Dispone che copia della sentenza sia trasmessa all'ufficio tecnico della Regione Campania.