Il termine di 90 giorni, previsto dall’articolo 454, comma 1, c.p.p., per la richiesta di giudizio immediato da parte del pm, è perentorio e deve essere rispettato non soltanto per le attività di indagine, ma anche per la presentazione della domanda.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 4684, depositata il 2 febbraio 2015. Il caso. Il gip presso il tribunale per i minorenni di Roma disponeva il rigetto della richiesta di giudizio immediato con restituzione degli atti al pm, in quanto formulata oltre il termine di 90 giorni previsto dall’articolo 454, comma 1, c.p.p Il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione, deducendo che il termine per la richiesta di giudizio immediato ha natura ordinatoria, quanto alla materiale presentazione della richiesta. Tempestività. La Corte di Cassazione ricorda che l’inosservanza del termine di 90 giorni previsto per la richiesta di giudizio immediato ordinario è rilevabile da parte del gip. L’omesso rispetto di tale termine nella formulazione della richiesta di giudizio immediato ha rilievo sia come insussistenza di un presupposto necessario ed equipollente agli altri ai fini della corretta instaurazione del giudizio sia come elemento negativo dell’evidenza della prova. Scopo della normativa è di soddisfare la necessità di imprimere tempestività alle investigazioni nei casi in cui la prova appare evidente. Tempi certi. Si tratta di un’opzione che «si raccorda intimamente alle finalità stesse dell’attività di indagine», destinata a consentire al pm di assumere le proprie determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale nelle forme previste dall’articolo 453 c.p.p Il compimento di investigazioni tendenzialmente complete entro il lasso di tempo stabilito dalla legge viene funzionalmente a correlarsi con la valutazione di evidenza della prova che consente al pm, dopo aver ammesso la persona a fornire le proprie discolpe, di esercitare l’azione penale omettendo l’udienza preliminare a condizione che il giudice ritenga sussistenti tutti i presupposti del rito . Termine da rispettare per ogni fase della richiesta. In caso di accertamenti complessi, insuscettibili di esaurirsi nei brevi lassi temporali previsti, il pm può esercitare l’azione penale in altra forma, mediante richiesta di rinvio a giudizio. Il titolare dell’azione penale ha, quindi, uno specifico ed indilazionabile obbligo giuridico di assumere le proprie determinazioni nei limiti cronologici stabiliti dalla legge. Non c’è, perciò, motivo di ritenere che le attività di indagine debbano avvenire nel rispetto dei limiti cronologici perentori fissati dalla legge, mentre la presentazione della richiesta sia sottoposta ad un termine meramente ordinatorio. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 dicembre 2014 – 2 febbraio 2015, numero 4684 Presidente Teresi – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma ha proposto, nel procedimento nei confronti di P.J.M. , ricorso avverso l'ordinanza del G.i.p. presso lo stesso Tribunale con cui è stato disposto il rigetto della richiesta di giudizio immediato con restituzione degli atti al P.M. essendo stata la stessa formulata ai sensi dell'articolo 453, comma 1, c.p.p. ma oltre il termine di giorni 90 previsto dal comma 1 dell'articolo 454 c.p.p 2. Con un unico motivo lamenta che la richiesta è stata formulata il 12/07/2013 con il contestuale inoltro della stessa in pari data come dimostrato dall'annotazione sul registro di passaggio a fronte di ciò il funzionario dell'ufficio G.i.p. ha invece posto una data di deposito, ovvero quella del 23/09/2013, inspiegabilmente posteriore di più di due mesi in ogni caso deduce che il termine di giorni 90 per la richiesta di giudizio immediato ha, come da conformi precedenti giurisprudenziali, natura ordinatoria quanto alla materiale presentazione della richiesta. Ha chiesto pertanto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 3. Osserva la Corte che dagli atti il cui esame è consentito stante la natura processuale della sollevata doglianza risulta che, iscritta la notizia di reato in data 27/02/2013, la richiesta di giudizio immediato è stata formulata il 12/7/2013, ovvero, anche a prescindere dal successivo pervenimento in data 23/9/2013, oltre il termine dei novanta giorni ex articolo 454, comma 1, c.p.p Ciò posto, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che L'inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, previsti rispettivamente per la richiesta di giudizio immediato ordinario e per quello cautelare è rilevabile da parte del giudice per le indagini preliminari, attenendo ai presupposti del rito Sez. U., numero 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017 . In particolare la Corte ha rilevato che la richiesta tardivamente presentata dal pubblico ministero o in quanto le indagini si siano protratte oltre il termine di legge o in quanto, pur essendosi gli accertamenti conclusi tempestivamente, il magistrato inquirente abbia omesso di trasmetterla alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari nel rispetto di quanto disposto dagli articolo 454, comma 1, e 453, comma I-bis, c.p.p., deve essere sottoposta al penetrante vaglio giurisdizionaie del giudice per le indagini preliminari secondo i parametri normativamente stabiliti dal combinato disposto degli articolo 453, 454, 455 c.p.p Di conseguenza, l'omesso rispetto dei termini nello svolgimento delle investigazioni e/o nella formulazione della richiesta di giudizio immediato, sia esso tipico che c.d. custodiale, ha rilievo sia come insussistenza di un presupposto necessario ed equipollente agli altri ai fini della corretta instaurazione del giudizio sia come elemento negativo della evidenza della prova. La previsione, nell'ambito del giudizio immediato, di specifici limiti cronologici per lo svolgimento delle indagini preliminari costituisce infatti il frutto di una precisa scelta operata dal legislatore al fine di soddisfare, da un lato, la necessità di imprimere tempestività alle investigazioni nei casi in cui la prova appare evidente giudizio immediato ordinario e, dall'altro, di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato in stato di custodia cautelare giudizio immediato c.d. cautelare . Tale opzione si raccorda intimamente alle finalità stesse dell'attività di indagine, destinata a consentire al pubblico ministero di assumere le proprie determinazioni inerenti all'esercizio della azione penale nelle forme di cui all'articolo 453 c.p.p., con l'ovvio corollario che il compimento di investigazioni tendenzialmente complete entro il lasso di tempo stabilito dalla legge viene funzionalmente a correlarsi con la valutazione di evidenza della prova che consente al pubblico ministero, dopo avere ammesso la persona a fornire le proprie discolpe, di esercitare l'azione penale omettendo l'udienza preliminare a condizione che il giudice ritenga sussistenti tutti i presupposti del rito. Tale approdo ermeneutico, oltre ad essere coerente con la ratio dell'istituto in esame, non limita né vanifica le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero che, in caso di accertamenti complessi, insuscettibili di esaurirsi entro i precisi limiti temporali dettati, rispettivamente, dagli articolo 454 e 453, comma I-bis, c.p.p , ben può esercitare in altra forma l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio. L'enunciato che contraddistingue la disciplina normativa è, quindi, univoco nel suo valore e significato precettivo. La circostanza che il pubblico ministero sia tenuto a trasmettere alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta di giudizio immediato entro i termini indicati, rispettivamente, dall'articolo 454, comma 1, e 453, comma I-bis, c.p.p. evoca la configurazione di un siffatto incombente in termini di rigorosa doverosità , nel senso di riconnettere in capo all'organo titolare dell'azione penale uno specifico e indilazionabile obbligo giuridico di assumere le proprie determinazioni nei limiti cronologici stabiliti dalla legge, obbligo, che deve essere adempiuto senza alcuna soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti. In questo contesto è stato quindi ritenuto non condivisibile l'orientamento esegetico che, pur in assenza di qualsiasi espressa previsione normativa, distingue, ai fini della verifica della tempestività del rito, le attività d'indagine coessenziali ai fini dell'evidenza della prova rispetto alle altre ad essa estranee oppure differenzia il profilo attinente allo svolgimento delle indagini, che deve avvenire nel rispetto dei limiti cronologici perentori fissati dalla legge dal termine, da quello meramente ordinatorio, della presentazione della richiesta cfr., con riferimento al giudizio immediato ordinario, Sez. 1, numero 24617 del 10/04/2001, De Siena, Rv. 219950 Sez. 1, numero 26305 del 27/05/2004, Dentici Rv. 228130 Sez. 3, numero 273 del 26/09/1995, Pellegrino, Rv. 203707 cfr., inoltre in relazione al giudizio immediato custodiale, Sez. 6, numero 41038 del 20/10/2009' Amato, Rv. 244858 , ovvero qualifica come meramente sollecitatorio il termine per la richiesta di giudizio immediato Sez. 3, numero 41078 del 07/07/2011, Zappala non massimata Sez. 1, numero 2321 del 09/12/2009, Stilo, Rv. 246036 Sez 6 n' 47348 del 01/12/2009, Morello, Rv. 245490, tutte in tema di giudizio immediato custodiale . Il ricorso va pertanto, in applicazione del principio già espresso da questa Corte rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso del P.M