Mai arrivati a destinazione i provvedimenti del Prefetto? Deve verificarlo il giudice del merito.
Il caso. Un giovane immigrato si vedeva respingere l’opposizione all’espulsione emessa dal Prefetto. Lo stesso provvedimento, infatti, era stato correttamente tradotto in una delle lingue veicolari, la sottoscrizione del vice-prefetto era valida e l’omessa produzione degli atti prodromici all’espulsione impugnata pegressa misura espulsiva e ordine di allontanamento del questore in quanto ritenuti ininfluenti ai fini della decisione, trattandosi di atti non sindacabili. Avverso tale decisione viene proposto ricorso per cassazione. Omessa notifica dell’ordine di allontanamento e del provvedimento espulsivo? Premesso che l’espulsione, nel caso di specie giustificata ai sensi dell’articolo 14, comma 5 ter, d.lgs. numero 286/1998 esecuzione dell'espulsione , «si fonda sul mancato adempimento da parte dello straniero ad un ordine di allontanamento intimato dal Questore ai sensi dell’articolo 14, comma 5 bis, ratione temporis applicabile, derivante a sua volta da un pregresso provvedimento espulsivo», il ricorrente afferma di non essere mai venuto a conoscenza per omessa notifica di tali atti, chiedendone la produzione davanti al Giudice di pace. Il Giudice del rinvio dovrà verificare se la notifica è concretamente avvenuta. La Cassazione, con l’ordinanza numero 7977 depositata il 2 aprile 2013, accoglie il ricorso e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Foggia. Quest’ultimo, oltre a verificare l’avvenuta notifica degli atti prodromici alla misura in questione, dovrà verificare «l’applicabilità dell’orientamento stabilmente formatosi in sede di legittimità dopo l’entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE» norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 dicembre 2012 – 2 aprile 2013, numero 7977 Presidente Salmè – Relatore Acierno Fatto e diritto Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex articolo 380 bis cod. proc. civ. nel procedimento civile iscritto Rilevato che nel provvedimento impugnato è stata respinta l'opposizione all'espulsione emessa dal Prefetto in data 27 agosto 2011, sulla base delle seguenti argomentazioni - rigetto della censura di nullità del decreto per omessa traduzione, essendo il provvedimento tradotto in una delle lingue veicolari - rigetto della censura d'invalidità dell'espulsione per la sottoscrizione del provvedimento da parte del vice prefetto, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità - rigetto della censura relativa all'omessa produzione degli atti prodromici all'espulsione impugnata pregressa misura espulsiva e ordine di allontanamento del questore in quanto ritenuti ininfluenti ai fini della decisione, trattandosi di atti non sindacabili - rigetto delle altre censure riguardanti la mancata nomina dell'interprete, ritenuta non necessaria in mancanza di una disposta audizione dello straniero e la dedotto illegittimità della costituzione della P.A. a mezzo fax Considerato che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, affidandolo sostanzialmente ai tre seguenti motivi - nullità della sentenza e del procedimento per illegittima designazione del giudice, mancando un atto sottoscritto dal capo dell'ufficio - nullità della costituzione a mezzo fax della Prefettura e conseguente omessa od insufficiente motivazione in ordine alla richiesta di declaratoria di contumacia del Prefetto di Foggia - omessa od insufficiente motivazione in ordine al punto decisivo e controverso riguardante la dedotta mancata notifica degli atti prodromici, che costituiscono l'antecedente logico giuridico del provvedimento impugnato, ovvero l'ordine di allontanamento del Questore di Crotone e il pregresso provvedimento espulsivo che ne ha costituito il presupposto avendo, il provvedimento impugnato, erroneamente motivato in ordine alla mancata produzione di tali atti, invece che in ordine al dedotto vizio di omessa notifica e conseguente mancata conoscenza di essi da parte dell'espellendo - ritenuto che deve essere esaminato in ordine di priorità logica l'ultimo motivo - ritenuta la sua manifesta fondatezza per le ragioni che seguono - a risulta dal provvedimento impugnato che l'espulsione in oggetto, unicamente giustificata ai sensi dell'articolo 14 comma 5 ter del d.lgs numero 286 del 1998, si fonda sul mancato adempimento da parte dello straniero ad un ordine di allontanamento intimato dal Questore ai sensi dell'articolo 14 comma 5 bis, ratione temporis applicabile, derivante a sua volta da un pregresso provvedimento espulsivo - b la parte ricorrente ha dedotto di non aver avuto conoscenza per omessa notifica di tali due atti e ne ha chiesto la produzione nel procedimento davanti al giudice di pace - c il mancato accertamento di tale decisiva circostanza ai fini della valutazione della legittimità del successivo provvedimento espulsivo costituisce il nucleo indefettibile della cognizione del giudice dell'espulsione, in quanto attinente non ad atti, quali il permesso di soggiorno, sindacabili da altre autorità amministrative, ma alla verifica delle condizioni del provvedimento impugnato ritenuta, inoltre, l'infondatezza del primo motivo, atteso che la inosservanza formale delle singole scansioni indicate nell'articolo 168 bis cod. proc. civ., costituisce mera irregolarità Cass. numero 1197 del 1996 non risultando neanche dedotta l'effettiva violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge nonché l'inammissibilità del secondo e terzo motivo per palese difetto d'interesse ritenuto, infine, che ove si condividano i sopraesposti rilievi, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio al giudice di pace di Foggia in diversa persona ritenuto che il Collegio condivide la relazione sopraindicata, aggiungendo che qualora il provvedimento di espulsione in oggetto, come sembra doversi desumere dal provvedimento impugnato e dal ricorso, sia fondata solo sul pregresso inadempimento ad un ordine di allontanamento ex articolo 14, comma 5 bis del d.lgs. numero 286 del 1998, occorre, oltre alla verifica concreta della notifica degli atti prodromici alla misura in questione espulsione e ordine ex articolo 14 comma 5 bis , verificare l'applicabilità dell'orientamento stabilmente formatosi in sede di legittimità dopo l'entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE, cristallizzato nell'ordinanza numero 18481 del 2011. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese del presente procedimento al giudice di pace di Foggia in diversa persona.