Il pedone «involontario», investito sulla banchina, deve essere risarcito anche se non ha adottato le dovute misure di sicurezza?

Sì, perché vigono solo sulla carreggiata e non sulla banchina. Un uomo, sceso dall’auto per soccorrere la vittima di un sinistro, in cui era stato coinvolto, veniva investito. Deve essere risarcito anche se non ha posizionato il triangolo rosso né ha indossato il giubbotto retroriflettente, come imposto dal c.d.s. gli oneri di garanzia del conducente prevalgono su tutto.

Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, con la sentenza numero 90 dello scorso 28 febbraio ha chiarito questo importante aspetto e colmato una lacuna in proposito chi guida deve essere sempre attento, perché se investe qualcuno, per la sua negligenza nell’osservare l’ordinaria prudenza, dovrà risarcirlo, anche se la vittima, a sua volta, è stata incosciente e non ha adottato le misure di sicurezza previste dal codice della strada. Questa è una parziale deroga alla giurisprudenza costante e maggioritaria. Il caso . Un automobilista era coinvolto in un sinistro. Parcheggiava la sua vettura, con «le quattro frecce direzionali accese ad intermittenza», sulla banchina, a destra, nell’area riservata ai pedoni, per soccorrere un ferito con altre persone intervenute sul luogo. Vista l’urgenza non collocava né il triangolo rosso, per segnalare il pericolo, né indossava il giubbotto catarifrangente, come previsto dal codice della strada. Ciò è stato eccepito dal proprietario e dal conducente del veicolo per evitare il tamponamento con la vettura che lo precedeva, la quale, «resasi conto della situazione anomala», aveva rallentato e, superandola sulla destra, investiva il ricorrente. Riportava varie lesioni ed è stato costretto a sposarsi, due giorni dopo, in stampelle rinunciando al viaggio di nozze. Il G.I. non ha accolto le suddette obiezioni ed ha condannato i convenuti alla refusione dei danni detratto l’anticipo già versato , delle spese di lite, degli oneri accessori e delle spese di CTU alla guida occorre sempre prudenza e massima attenzione. Il triangolo deve essere sempre posizionato? Premesso che, pur essendo all’imbrunire di una sera di fine aprile, la visibilità non era compromessa e che su quel tratto di strada vigeva un limite di velocità basso 50 km/h , nulla giustificava la condotta di guida spericolata del convenuto che ha effettuato «una manovra inadeguata non ha importanza se per evitare il veicolo che lo precedeva in fase di improvviso rallentamento, come sostenuto dal ricorrente che lo ha portato, di fatto, ad invadere la banchina laterale» ed ad investire due pedoni. Non può nemmeno chiedere il concorso di colpa dell’attore non era tenuto a segnalare il pericolo, dato che sostava sulla banchina. Infatti «l'articolo 162 C.d.s. prevede l'obbligo di posizionamento del segnale mobile di pericolo triangolo da parte di coloro il cui veicolo sia fermo, per qualsiasi motivo, sulla carreggiata. Seguendo le definizioni del c. d. s. articolo 3 , la carreggiata, in quanto parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, va distinta dalla banchina, cioè dalla parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino degli indicati elementi longitudinali marciapiede, spartitraffico, ecc. ». È sempre obbligatorio indossare il giubbotto retroriflettente? La stessa norma, ai commi 4 bis e ter v. articolo 175 e 176 c.d.s. , sin dal 1/4/04, vieta «al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta», come nella fattispecie Cass. Penumero numero 17451/11 . Deve essere indossato anche da eventuali passeggeri, ma non è obbligatorio tenerlo in auto Redazione di lastradasianoi.info, Giubbotto catarifrangente . Il G.I., però, ritendo assorbente la negligenza del responsabile, ha derogato questo indirizzo costante e sembra negare, de facto , tale onere se il pedone non si trova sulla carreggiata. Quantum debeatur e risarcimento omnicomprensivo. In linea con la più recente giurisprudenza è stata disposta la refusione in un’unica voce dei singoli danni riconosciuti alla vittima Cass. Civ. SS.UU. nnumero 26972-5/08 . È stato refuso il danno non patrimoniale ex articolo 2043 e 2059 c.c., liquidato in un’unica voce con quello biologico pari importo , essendo chiara sia la lesione di un diritto costituzionale che la previsione di legge dello stesso, secondo i più rigidi vincoli individuati dalla S.C. Cass. Civ. nnumero 18356/09 e 4484/10 , poiché sono state compromesse sia la sua salute che la sua serenità familiare, visto che l’infortunio ha rovinato e/o pesantemente condizionato le sue nozze. Sono state rimborsate anche le spese mediche, il danno da svalutazione monetaria equativamente pari ad € 1.000,00 e il prezzo del viaggio di nozze annullato. Tariffe forensi. È stata riconosciuta la loro retroattività con liquidazione unitaria della parcella, cui, come ormai codificato dalla giurisprudenza, si devono aggiungere gli oneri accessori.

Tribunale di Lecce, sez. dist. di Casarano, sentenza 28 febbraio 2013, numero 90 Giudice Carlo Errico Fatto e diritto All'odierna udienza del 28.2.2013 i procuratori delle parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale in atti qui da intendersi per brevità riportato. Il Giudice decide come da dispositivo e contestuale motivazione. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex articolo 732 comma 2 numero 4 c.p.c. Con ricorso ex articolo 3 depositato in cancelleria il 3.8.2006 F.M.ha agito in giudizio nei confronti di R.L., C.A. e Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti in conseguenza del sinistro occorsogli tl 24.8.2004. Assumeva il F.che alle ore 20.00 circa veniva investito nell'abitato di Ruffano LE dall'autovettura Opel Astra Tg. BL0000di proprietà della Sig.ra C.A.e condotta dal Sig. R Luca e che I'investimento si verificavasu Via S. Maria di Leuca mentre egli si trovava nell'area riservata ai pedoni, intento, unitamente ad altre personea prestare soccorso al Sig.R.A.rimasto coinvoltopoco prima in altro incidente. Tenuto conto della necessità, a causa delle lesioni subite, di affrontare il suo matrimonio già fissato di lì a due giorni con le stampelle e di rinviare il viaggio di nozze già programmato, a fronte dell'offerta, ritenuta non congrua e trattenuta solo a titolo d'acconto sul maggiore importo dovuto, di € 12.200,00 incluse € 1.000,00 percompetenze legali operata dalla compagnia di assicurazioni, ha reclamato giudizialmente il saldo quantificato in € 32.391,36 a titolo risarcimento di tutti i danni subiti. Costituendosi in giudizio la Lloyd Adriatico Ass.ni s.p.a. ha contestato sia l'an debeatur in relazione alle circostanze dell'avvenuto investimento, sia il quantum. Rimasti contumaci la R.ed il C., la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale del F. il R., malgrado il deferimento, non si è presentato a renderlo e con prova testimoniale. E' stata espletata c.t.u. medico-legale sulla persona del ricorrente a ministero del Dott. Giovanni Franza. La domanda del Foggetta è fondata secondo quanto appresso specificato. An debeatur Sussiste contrasto tra le parti in ordine alla ricostruzione dell'evento. Secondo parte ricorrente, il sinistro si sarebbe verificato per la responsabilità esclusiva di R.L., poiché il F.quel 24.08.2OO4 alle ore 20.00 circa mentre vi era ancora luce solare si trovava, insieme ad altre persone, nella zona riservata ai pedoni ubicata lungo la Via S. Maria di Leuca nell'abitato di Ruffano, intento a prestare soccorso alSig. R.A.rimasto coinvolto poco prima in altro incidente. Deduce il F.che il conducente di un'autovettura proveniente da Specchia e diretto a Ruffano, giunto nei pressi della zona in cui si trovava il ricorrente, resosi conto della situazione anomala presenza di più persone all'interno della banchina posta sulla sua destra e dell'autovettura Fiat Brava del ricorrente all'interno della banchina ubicata lungo I'opposto senso di marcia ed avente le quattro frecce direzionali accese ad intermittenza , rallentava la marcia nel mentre giungeva da tergo la Opel Astra Tg. BL0000condotta dal R.L.il quale, per evitare il tamponamento, sbandava e sterzando a destra entrava nell'area pedonale investendo F. Secondo la compagnia resistente, invece, il F.si trovava al centro della carreggiata assieme all'altro soggetto coinvolto nel sinistro, intenti a discutere circa la responsabilità per l'accaduto, e non era stato predisposta alcuna segnalazione di pericolo né indossavano il corpetto retroriflettente, sebbene fosse buio. L'apparizione del pedone è risultata, dunque, improvvisa e imprevedibile, con impatto inevitabile malgrado la pronta frenata con deviazione. Le risultanze della svolta istruzione, in una con i documenti allegati dalle parti, danno conto della sostanziale fondatezza della ricostruzione di parte ricorrente. F.M., nel corso del suo interrogatorio formale, ha ammesso di esser rimasto coinvolto lui stesso nel primo incidente con lo scooter condotto da R.A., descrivendo la posizione dei due mezzi dopoil sinistro, rimossi nel senso che lui si accostò alla sua destra, e l'altro,rialzatosi da terra, spostò il suo scooter sul lato opposto, entrambi all'interno della banchina alla propria destra. Sebbene avesse lasciato I'auto con le quattro frecce accese, ha ammesso che non era stato posto alcun segnale di pericolo e che le luci dello scooter erano spente nessuno indossava il corpetto catarifrangente. Ascoltato come testimone, il R.ha confermato la loro sosta sulla banchina laterale e che l'Opel Astra condotta dal R., procedendo con direzione Specchia-Ruffano, uscì fuori dalla sua carreggiata nell'investire sia lui, sia il F., urtandoli con lo specchietto retrovisore laterale. Il F.cadde a terra riportando le più gravi lesioni. Non avevano apposto il triangolo o altro segnale di pericolo. I CC. di Ruffano hanno effettuato i rilievi come documentato nel fascicolo di parte ricorrente. L'App. Donato B., precisando che il suo intervento avvenne una ventina di minuti dopo il sinistro insieme al M.llo F., ha confermato tali rilievi, precisando che entrambi i veicoli del primo incidente erano stati spostati e posizionati sulle opposte banchine laterali che sul tratto di strada in questione il limite di velocità è fissato in 50 km/h che la carreggiata in entrambe le corsie di marcia si presentava libera dopo il primo incidente. Dalla documentazione si rileva che, effettivamente, il tratto di strada teatro dei due incidenti si presenta rettilineo, con banchine transitabili su entrambi i lati e con larghezza della carreggiata di m.6,20. Da tutto quanto esposto si ricava, a parere dello scrivente, I'esclusiva responsabilità del R.nella causazione del sinistro, dovendosi ritenere irrilevante la mancata adozione di accorgimenti per segnalare la situazione di pericolo da parte del F.e del R. Infatti dopo il primo sinistro la situazione dei luoghi e la posizione delle persone non determinava intralcio alcuno sulla carreggiata. L'articolo 162 C. d. s. prevede I'obbligo di posizionamento del segnale mobile di pericolo triangolo da parte di coloro il cui veicolo sia fermo, per qualsiasi motivo, sulla carreggiata. seguendo le definizioni del c. d. s. articolo 3 , la carreggiata, in quanto parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, va distinta dalla banchina, cioè dalla parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino degli indicati elementi longitudinali marciapiede, spartitraffico, ecc. . Da tale impianto normativo deriva che sia il F., sia il R., non hanno violato norme del codice della strada omettendo di posizionare il triangolo, né era prescritto loro obbligo di diversa natura in rapporto allo stato deiluoghi e dei mezzi. Sebbene non vi fosse condizione di luce ottimale e la strada non fosse servita da pubblica illuminazione, l'ora dell'incidente rimanda ad una situazione di luminosità tipica dell'imbrunire confermata dai vari testimoni con condizioni, quindi, di non totale oscurità. Non essendo in atto fenomeni atmosferici particolari, si deve presumere che il R.avesse piena visibilità, e solo per imprudenza, negligenza o imperizia, approssimandosi all'area del sinistro, comunque caratterizzata da un limite di velocità molto ristretto come detto, 50 km/h ha posto in essere una manovra inadeguata non ha importanza se per evitare il veicolo che lo precedeva in fase di improvviso rallentamento, come sostenuto dal ricorrente che lo ha portato, di fatto, ad invadere la banchina laterale dove sostavano in piedi ilF. ed il R.,urtandoli. Quantum debeatur A fronte dell'indicazione di parte ricorrente del 9 %di postumi permanenti, la CTU medico legale espletata dal Dott. Filomeno ha indicato che, visitato il F.in data 21.7.2011, a distanza di circa 7 anni dal sinistro, gli esiti delle lesioni frattura dell'emipiatto tibiale esterno e lesioni al menisco del ginocchio destro , sicuramente da porre innesso di causalità con la dinamica del sinistro, apparivano stabilizzati con postumi permanenti quantificati, con criterio logico e tecnico del tutto condivisibile, nel 6 %e dunque contenuto nell'ambito delle c.d. micropermanenti. Posto quanto innanzi, il danno lamentato dal F.quanto alle lesioni subite, in applicazione delle TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA articolo 139 del Dlgs 2og/2oo5 - Tabella aggiornata al D.M. sviluppo Economico 27.5.2010 va così quantificato 6 %postumi permanenti € 7.230.92 ITT gg.40 x €43,16 = € 1.726,40 + ITP gg.25 al 50 %+ ITP gg. 50 al 25 %= €2.805,40 Il risarcimento del danno deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio in termini di sofferenza soggettiva compfessiva, ma non oltre Cass.SSUU numero 26972-5/2008 . Più di recente, la sentenza 26 maggio-19 agosto 2009 n, 18356 delle Sezioni Unite è tornata ad occuparsi, a meno di un anno dalle citate decisioni nnumero 26972-5 del 2008, della nota questione dei limiti entro i quali nel nostro ordinamento è ammessa la risarcibilità del danno non patrimoniale. In particolare, la pronuncia osserva che si può dare ingresso a pretese risarcitorie veicolate a tale titolo solo nella ricorrenza di questi presupposti, che devono sussistere alternativamente 1 previsione di legge 2 grave lesione di un diritto costituzionalmente garantito che abbia natura inviolabile'. In entrambi i casi, per potersi affermare la risarcibilità del pregiudizio lamentato, occorre nondimeno che sussistano, nella fattispecie concreta, tutti gli elementicostitutivi di cui all'articolo 2043 c.c. La sentenza pone in rilievo l'esigenza che, in ipotesi di vulnus inferto a prerogative costituzionali, il pregiudizio lamentato sia grave, in ossequio al principio di solidarietà ex articolo 2 Cost, che impone di tollerare quei minimi disagi derivanti dal quotidiano confronto con gli altri consociati. Si aggiunge infine che la disciplina tracciata dagli articolo 2O43 c.c' e 2059 c.c., letti secondo l'interpretazione ora delineata, è da considerarsi quale principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio diequità. Ne consegue la piena riaffermazione delle coordinate tracciate dalle sentenze del novembre 2008. In tale ottica, il riferimento ai vari tipi di pregiudizio danno morale, danno biologico, danno parentale risponde solo ad esigenze di tipo descrittivo, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli,individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione Cass.SSUU.2oo8 cit. . In maniera ancora più specifica, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di lesioni conseguenti a infortunio stradale, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, rientrando tra i diritti fondamentali della persona, spetta in quanto riguardante il diritto alla salute e, quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, essospetta alla vittima nella sua più ampia accezione, comprensiva del danno morale, inteso come sofferenza soggettiva causata da reato, del quale il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico, non essendo consentita una liquidazione autonoma Cassazione civile, sez. III, 24/O2|2OI0, numero 4484 . Venendo, dunque, al danno non patrimoniale complessivo del F., affianco al danno biologico nel caso di specie, invero, ricorrono tutti i presupposti indicati dalla suprema corte, ben potendosi ritenere la sussistenza della peculiare sofferenza patita dal ricorrente, vistosi all'improvviso portatore di lesioni con esiti permanenti per i fattidescritti, esiti che hanno inciso ed incidono sulla sua vita familiare e di relazione. A ciò aggiungasi la particolare circostanza del fatto verificatosi nell'imminenza del matrimonio già organizzato e comunque celebrato, con tutti i disagi descritti e puntualmente confermati, anche riferibili al necessario differimento del viaggio di nozze circostanze, tutte, documentalmente e mediante testimoni provate . Nella fattispecie in esame, dunque, si ritrovano i criteri indicati dalla cassazione per qualificarlo, ripetesi, non come autonoma voce di danno non patrimoniale la Cassazione ha imposto di evitare indebite duplicazioni , bensì come tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dalla lesione dal punto di vista generale esistenziale, Nel caso di specie tale quantificazione ben può assestarsi, a parere di questo giudice ed in rapporto all'entità delle lesioni, in misura pari, per approssimazione, al 100o/o dell'entità stessa del danno liquidato come biologico in senso stretto, e quindi in €10,000,00 con arrotondamento . Va aggiunto il risarcimento per il danno emergente rapportato alle spese spese mediche sostenute, che il CTU ha ritenuto congrue nella misura di €819,12. Tale ammontare può essere riconosciuto, anche in via equitativa in rapporto a quanto richiesto ed aggiornato per l'incidenza della fu svalutazione monetaria, in €1.000,00. Ú'bAltra voce di danno emergente è stata indicata dal Foggetta in riferimento al viaggio di nozze annullato ed il cui costo è stato restituito solo in parte' reclamando dunque la differenza pari ad €1,108,00' Anche tale voce di danno è risarcibile in concreto, in quanto ampiamente documentata ed in evidente nesso causale con il sinistro, par ammontare rivalutato e arrontondato di €1.300,00. In definitiva, l'importo che compete al Foggetta a titolo di risarcimento è pari ad €22.336,32. Detratta la somma di €12.200,00 già corrisposta dalla Lloyd Adriatico Assicurazioni SPA, al ricorrente compete, dunque, un saldo ad oggi di €1O.13610O. Su detta somma competono gli interessi legali, calcolati sulla stessa via via devalutata da oggi e fino all'agosto 2004. Sul totale così ottenuto competono gli interessi legali da oggi e fino all'effettivo soddisfo. Le spese, liquidate come da dispositivo in rapporto al quantum in concreto riconosciuto, seguono la soccombenza. E stesse vengono liquidate ex D.M. secondo il costante e condivisibile orientamento della Cassazione, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di esse deve essere liquidato il compenso, occorre tener conto della natura della attività professionale e se per la complessa portata dell'opera il compenso deveessere liquidato con criterio unitario la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa Cass.SU2012 numero 16581 . Per lo stesso criterio vanno a carico dei convenuti, in solido, le spese di CTU, con diritto del F.di ripetere quanto eventualmente a tale titolo anticipato, maggiorato di interessi legali dal pagamento all'effettiva restituzione. P.Q.M. Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Carlo Errico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da F.M.con ricorso depositato in data 3.8.2006, contro LloydAdriatico Assicurazioni s.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t., R.L. e C.A., ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede - in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda dichiara R.L.responsabile esclusivo del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, condanna in solido esso R., C.L. e il Lloyd Adriatico Assicurazioni, al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, quantificati,al netto della somma già corrisposta in limine litis e trattenuta dal ricorrente a titolo di acconto, in € 10.136,00oltre interessi legali, calcolati sulla stessa somma via viadevalutata da oggi e fino ad agosto 2004, ed oltre ancora gli interessi legali sulla somma così determinata da oggi e fino all'effettivo soddisfo - Condanna R.L., C.A. e il Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a., in solido, alla rifusione delle spese legali in favore di parte ricorrente, liquidate in € 450,00 per spese ed € 2.400,00 per compenso, oltre IVA e contributo Cassa Avvocati come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Fabrizio Picciolo, dichiaratosi antistatario - pone, infine, a carico del R., della C.e del Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a. le spese della espletata CTU con diritto di parte ricorrente alla restituzione di quanto a detto titolo eventualmente anticipato, maggiorato di interessi legali dal pagamento all'effettiva restituzione.