Tra due norme che si succedono nel tempo, la disposizione ritenuta globalmente più favorevole deve essere applicata nella sua integralità. Il giudice non può combinare un frammento normativo di una legge con un pezzo di un’altra secondo il criterio del favor rei così applicherebbe una tertia lex.
Con la sentenza numero 5509, depositata il 4 febbraio 2013, la Corte di Cassazione ha deciso sulla richiesta di sostituzione della pena di un condannato per guida in stato di ebbrezza. Guida in stato di ebbrezza. Viene condannato per guida in stato di ebbrezza 1 mese e 10 giorni di arresto e 1000 euro di ammenda, con sospensione per un anno della patente e la confisca del veicolo. Il 16 febbraio 2010 è stato infatti fermato alla guida della sua auto con un tasso alcolemico pari a 1,81 g/l. La pena è stata diminuita per la scelta del rito abbreviato e per la concessione delle attenuanti generiche. L’articolo 186 del codice della strada prevedeva, per il reato in questione, la pena dell’arresto da 3 mesi ad 1 anno. La nuova norma. Il 29 luglio 2010, con l’approvazione della legge numero 120, il minimo edittale viene alzato da 3 a 6 mesi. Viene prevista però anche la possibilità di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità. Il condannato chiede tale sostituzione, ma gli viene negata. La questione arriva alla Corte di Cassazione. Favor rei. La S.C. rileva che la nuova disciplina possa considerarsi come più favorevole per il reo, e quindi applicabile anche ai fatti avvenuti prima della sua approvazione. L’articolo 2, comma 4, c.p., prevede che «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo». Non si possono prendere i vantaggi di tutte le leggi ed applicarli insieme. Nel caso specifico, l’imputato è stato condannato ad 1 mese e 10 giorni di carcere sulla base del precedente minimo edittale di 3 mesi. L’imputato chiede di avere i vantaggi di tutte le norme, minimo edittale di 3 mesi e sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità. Ma il giudice non può combinare un frammento normativo di una legge con un pezzo di un’altra secondo il criterio del favor rei così applicherebbe una «tertia lex di carattere intertemporale non prevista dal legislatore violando così il principio di legalità». L’imputato avrebbe dovuto chiedere la commisurazione ai nuovi parametri. L’imputato, per poter usufruire del vantaggio concessogli con i lavori di pubblica utilità, avrebbe dovuto chiedere la sostituzione della pena «commisurata ai nuovi parametri sanzionatori». Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 dicembre 2012 – 4 febbraio 2013, numero 5509 Presidente Sirena – Relatore Romis Ritenuto in fatto C.M. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato quella di primo grado con la quale il C. stesso, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'articolo 186, secondo comma, lett. c , C.d.S. tasso alcolemico pari a 1,81 g/l alla prima misurazione e 1,58 alla seconda , commesso il omissis , e condannato, con la concessione delle attenuanti generiche e con la diminuzione per la scelta del rito, alla pena di mesi uno e giorni 10 di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, con la sospensione della patente di guida per la durata di un anno e la confisca del veicolo. Con l'atto di appello il C. , per la parte che in questa sede rileva, aveva chiesto il beneficio - negato dal primo giudice - della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. La Corte d'Appello di Torino - pur non dando rilievo al precedente a carico dell'imputato, dal primo giudice valutato negativamente ai fini della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - riteneva di non poter accogliere detta istanza difensiva, sulla base delle seguenti considerazioni la norma applicabile - quella di cui all'articolo 186 C.d.S., comma 2, lett. c , nel testo da ultimo innovato ex L. numero 120 del 2010 - non poteva ritenersi più favorevole, sì da consentire di applicare la disciplina del lavoro di pubblica utilità, parimenti introdotta con la stessa novella, posto che il trattamento sanzionatorio complessivamente applicabile non poteva portare a ritenere il novum legislativo come norma sopravvenuta più favorevole ex articolo 2 c.p., comma 4. Le censure dedotte dall'imputato con il ricorso possono così riassumersi violazione di legge per la mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità sostiene il ricorrente che la nuova disciplina sarebbe nel complesso più favorevole, potendo portare, a seguito della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, finanche alla declaratoria di estinzione del reato oltre che alla riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ed alla revoca della confisca del veicolo, a seguito del completamento positivo del programma lavorativo. Considerato in diritto Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. La tematica da affrontare concerne l'introduzione con la legge numero 120 del 2010 - nella disciplina sanzionatoria dei reati in materia di circolazione stradale, e salvo che ricorra l'aggravante dell'incidente stradale - della sanzione sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria del lavoro di pubblica utilità per la guida sotto l'influenza dell'alcool nonché per il rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 186 C.d.s. e per la guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti sanzione irrogabile già anche con il decreto penale di condanna articolo 186, comma 9 bis, e 187, comma 8 bis, C.d.S. - Come questa Cotte ha già avuto modo di precisare, non vi è dubbio che l'applicazione del lavoro di pubblica utilità - anche per gli ulteriori effetti che derivano dall'esito positivo del suo svolgimento - si risolve in una disposizione di favore per il reo, che, in quanto tale, ben può quindi trovare applicazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, c.p., anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza irrevocabile così Sez. 4, numero 11198 del 17/01/2012 Ud. - dep. 22/03/2012 - Rv. 252170 . L'apprezzamento del carattere più favorevole di una disciplina normativa deve tuttavia essere formulato - in virtù dei principi generali già enunciati e costantemente ribaditi al riguardo nella giurisprudenza di legittimità - considerando la stessa nel suo complesso una volta individuata la disposizione globalmente ritenuta più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, non potendo combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una tertia lex di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità ex plurimis , Sez. 4, 20 settembre 2004, Nuciforo . Di tal che, e per quel che qui interessa, il giudice, laddove ritenga di accedere alla richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità ritenendo in concreto più favorevole la legge numero 120 del 2010 che tale sanzione sostitutiva ha introdotto, deve avere riguardo, per i limiti edittali della pena da sostituire, alla qualificazione del fatto commesso dall'imputato ed alla relativa forbice sanzionatoria stabilita con detta legge. Orbene, la legge numero 120 del 2010 ha stabilito, per l'ipotesi di cui alla lettera e , del secondo comma, dell'articolo 186 del codice della strada - nel cui ambito rientra il fatto commesso dal erotta avuto riguardo al tasso alcolemico - differenti parametri edittali per la pena detentiva arresto da sei mesi ad un anno lasciando immutata la pena pecuniaria dell'ammenda da Euro 1.500,00 ad Euro 6.000,00 al momento del fatto contestato al C. omissis erano in vigore la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e quella dell'ammenda da Euro 1.500,00 ad Euro 6.000,00. Dunque, se ritenuto più favorevole in concreto, il novum normativo di cui alla novella del 2010 avrebbe dovuto essere applicato al C. nella sua integralità [con conseguente applicazione del trattamento sanzionatorio stabilito da tale legge per l'ipotesi di cui alla lettera c del secondo comma dell'articolo 186 del codice della strada contestata al C. , vale a dire la pena minima detentiva di sei mesi di arresto come più volte precisato nella giurisprudenza di legittimità, e, con specifico riferimento proprio alla legge numero 120 del 2010, da questa stessa Sezione ex plurimis Sez. IV, 1 febbraio 2012, numero 4927, Ambrosi, rv. 251956 Sez. 4, numero 11198/12, già sopra citata quanto all'applicabilità della nuovo disciplina a fatti commessi anteriormente alla novella del 2010 ]. Nel caso in esame è decisivo considerare che con la sentenza di primo grado - confermata da quella d'appello qui impugnata - l'imputato è stato invece condannato alla pena detentiva di mesi uno e giorni 10 di arresto con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione per la scelta del rito , muovendo dunque da una pena base detentiva di mesi tre di arresto secondo la più favorevole previsione normativa in vigore al momento del fatto mentre, come detto, la legge numero 120 del 2010 ha stabilito la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno . Non avendo l’imputato espresso in sede di merito la volontà della sostituzione, con il lavoro di pubblica utilità, di una pena commisurata ai nuovi parametri sanzionatori, deve ritenersi che l’imputato stesso intendesse usufruire del beneficio in argomento – introdotto con la legge numero 120 del 2010 ed in relazione ad una forbice edittale più severa, quanto alla pena detentiva, rispetto a quella precedentemente in vigore – in sostituzione della pena inflittagli con riferimento alla più favorevole forbice edittale della pena detentiva previgente il che, per le ragioni dianzi esposte, non è consentito. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.