Constatazione amichevole: la dichiarazione è sempre liberamente apprezzabile dal giudice

La dichiarazione confessoria contenuta nel c.d. modulo CID, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice.

Il principiò è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 1602/13, depositata il 23 gennaio. Il caso. A seguito di un incidente stradale, il Tribunale respinge la domanda del danneggiato ritenendo che non sia stata fornita la prova che il sinistro con la parte convenuta sia effettivamente avvenuto secondo le modalità emergenti dalla constatazione amichevole di incidente. La domanda dell’attore non trova accoglimento nemmeno presso i giudici di appello e la questione giunge pertanto all’attenzione della S.C Il valore del modulo CID . Con il primo motivo di ricorso, il soccombente lamenta il fatto che in primo grado non sia stato riconosciuta alcuna valenza alla constatazione amichevole di incidente effettuata dalle parti, mentre la Corte territoriale avrebbe smentito l’efficacia probatoria del documento, ricostruendone nel merito il contenuto in modo contrastante con la realtà dei fatti. . è liberamente apprezzabile dal giudice. Gli Ermellini ribadiscono che la dichiarazione confessoria contenuta nel c.d. modulo CID, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice si applica insomma il principio per cui in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa solo da alcuni dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice articolo 2733, comma 3, c.c. Incensurabile l’interpretazione dei contenuti . Quanto all’interpretazione dei contenuti del CID, essa è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se non per la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o in caso di motivazione inadeguata. . e la ricostruzione dell’incidente. Con una seconda censura, il ricorrente contesta le valutazioni probatorie e la motivazione in ordine alla presunta scarsa credibilità delle deduzioni attoree e alla incompatibilità dei danni subiti dalle vetture in relazione alla dinamica dell’incidente. Neppure tale doglianza, tuttavia, è fondata in tema di sinistri stradali, infatti, la ricostruzione della dinamica dell’incidente, della condotta dei conducenti e l’accertamento del rapporto di causalità con l’evento dannoso sono apprezzamenti riservati al giudice di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia corretto e coerente dal punto di vista logico – giuridico. Nella fattispecie, a giudizio della S.C., la Corte di Appello ha valutato tutti gli indizi e il materiale probatorio, giungendo alla logica conclusione che il CID non fosse affidabile e che permanesse una notevole incertezza sulla dinamica del sinistro. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 novembre 2012 – 23 gennaio 2013, numero 1602 Presidente Uccella – Relatore D’Amico Svolgimento del processo G S. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia la Reale Mutua di Assicurazioni e C P. per sentir dichiarare quest'ultimo unico responsabile di un incidente stradale verificatosi tra la sua autovettura e quella dello stesso P. che aveva invaso l'opposta corsia di marcia provocando lo sbandamento del veicolo dello S. ed il suo successivo schianto e capovolgimento. I due soggetti coinvolti, sul presupposto che la responsabilità era da addebitare esclusivamente al P. , avevano intanto sottoscritto un atto di constatazione amichevole di incidente. La Reale Mutua chiese rigettarsi la domanda attrice. Non si costituì C P. di cui venne dichiarata la contumacia. La causa fu istruita con prove orali per interrogatorio del convenuto contumace e testi, nonché con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale di Foggia, con sentenza numero 1543 del 2003, rigettò le domande e condannò l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore della Reale Mutua di Assicurazioni. Sostenne il Tribunale che lo S. non aveva provato essersi effettivamente verificato il sinistro de quo secondo le modalità emergenti dalla constatazione amichevole di incidente, risultando al contrario verosimile che egli, perso il controllo della sua autovettura, avesse violentemente urtato il muretto a secco, ribaltandosi. Su gravame dello S. , la Corte d'Appello di Bari ha dichiarato la contumacia di C P. ha rigettato l'appello ha condannato G S. a pagare le spese del grado in favore della Reale Mutua Assicurazioni. Ha proposto ricorso per cassazione S.G. con due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “1. articolo 360, numero 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, comma 2, del D.L. 23.12.1976, numero 857 violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazione alla citata disposizione. 2. articolo 360, numero 3, c.p.c Violazione e falsa applicazione degli articolo 1362-1371 c.c. nella ricostruzione e interpretazione del contenuto della constatazione amichevole inerente la ricostruzione della dinamica del sinistro - articolo 360 c.p.c. numero 5 c.p.c. - Omessa, insufficiente e contraddittori a motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, con riferimento al contenuto della constatazione amichevole”. Lamenta parte ricorrente che il Giudice di primo grado non ha riconosciuto alcuna valenza alla constatazione amichevole del sinistro effettuata dalle parti, mentre quello d'Appello, in diritto, ha smentito l'efficacia probatoria del relativo documento e nel merito ne ha ricostruito parzialmente il contenuto, dandone un significato del tutto incongruente e contrastante con la realtà dei fatti. Lamenta in particolare il ricorrente che la Corte ha palesemente violato le norme sulla interpretazione degli atti, estrapolando il termine tamponava e dandogli esclusivamente il significato di collisione di una vettura con una vettura che la precede , anziché quello più generale, di collisione . Il motivo è infondato. Da un lato, quanto al valore della constatazione amichevole ed alla sua efficacia probatoria si deve infatti rilevare che, secondo l’orientamento di questa Corte, che va ribadito, la dichiarazione confessoria, contenuta nel relativo modulo cosiddetto C.I.D. , resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve e essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'articolo 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice Cass., 25 maggio 2007, numero 12257 . Dall'altro lato, quanto alla interpretazione del medesimo C.I.D., deve ritenersi che essa, costituendo interpretazione di un atto negoziale, è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli articolo 1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione Cass., 30 aprile 2010, numero 10554 . Nel caso in esame l'impugnata sentenza ha analiticamente esaminato il C.I.D. correttamente rilevando che in esso si parla di “tamponamento” mentre nell'atto di citazione si parla di “collisione latero frontale”. La disamina di tale modulo lungi dall'apportare elementi decisivi a favore dello S. , concorre dunque a rafforzare i dubbi sull'effettivo accadimento della collisione tra l'auto dello steso S. e quella del P. , come riferita dai predetti. 2.-Con il secondo motivo si denuncia “articolo 360, 5 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi dinamica del sinistro e se del sinistro e decisivi per il giudizio - articolo 360, 3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c In riferimento all'articolo 360, numero 3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. e 116 c.p.c. anche in relazione all'articolo 5, comma 2, del D.L. 23.12.1976, numero 857 violazione e falsa applicazione dell a citata disposizione e dell'articolo 205 4 c.c.”. Assume il ricorrente che l'impugnata sentenza non ha correttamente valutato l'interrogatorio formale del P. , il libero interrogatorio dell'attore, le deposizioni dei testi e che si è limitata a statuire, senza fornire adeguata motivazione, in ordine ad una presunta scarsa credibilità delle deduzioni attoree e ad una presunta e non motivata obbiettività circa l'incompatibilità dei danni tra le autovetture coinvolte. Il motivo è infondato. In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, infatti, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'articolo 2054 cod. civ. Cass., 25 gennaio 2012, numero 1028 . Nella specie l'impugnata sentenza è correttamente motivata e non presenta i vizi denunciati, sia in relazione alla valutazione delle testimonianze, sia in relazione alla dedotta incompatibilità dei danni riportati dalle due autovetture con la ricostruzione della dinamica del sinistro proposta dall'attuale ricorrente. L'impugnata sentenza ha valutato tutti gli indizi e il materiale probatorio e con un iter logico giuridico coerente ha dimostrato che il C.I.D. non è affidabile, mentre da 11 foto presentate dalla Reale Mutua e non contestate dall'attore, risulta che l'auto dello S. è semidistrutta, con danni imponenti localizzati nella parte anteriore sinistra. L'auto del P. è risultato presentare, invece, lievi danni al paraurti anteriore, lato sinistro, compatibili con una leggera collisione e non con un urto violento, tale da produrre lo sbandamento e il ribaltamento della vettura antagonista. Ne consegue che, correttamente dal punto di vista logico-giuridico, il giudice dell'appello ha ritenuto che vi fosse notevole incertezza sulla dinamica del sinistro. La detta sentenza ha altresì dimostrato che dell'incidente e della dinamica parlano solo lo S. e il P. , mentre la collisione non fu rilevata dai testi. I carabinieri non hanno redatto un rapporto ma una mera relazione di servizio e ciò conferma che nessuna ipotesi di scontro con altra vettura è stata loro prospettata. Da tali elementi deriva l'insufficienza della prova e la semplice presenza di indizi non univoci, né precisi, né concordanti. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato perché si tratta di valutazione degli elementi acquisiti sui quali il giudice dell'appello espone in maniera chiara e logica il suo convincimento affrontando tutte le possibili ipotesi per statuire che vi è un difetto di prova. In assenza di attività difensiva di parte intimata non deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione.