In caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA al contribuente è riconosciuto il diritto di riscuotere il credito mediante rimborso.
Quanto sopra è contenuto nella sentenza numero 17754 del 16 ottobre 2012 della Cassazione da cui emerge che al contribuente è precluso è preclusa la detrazione nel periodo di imposta successivo ma allo stesso è riconosciuto il diritto di far valere il suo credito mediante la presentazione di una istanza di rimborso. Dichiarazione IVA. La disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto è contenuta nel DPR numero 633/1972, entrato in vigore, il 1º gennaio 1973. Con decreto-legge 13 agosto 2011, numero 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, con applicazione dal 17 settembre, l'aliquota ordinaria è arrivata al 21%. Com’è noto l’IVA è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico valore aggiunto , dalla produzione fino al consumo finale del bene o del servizio stesso. L'imposta grava sul consumatore finale mentre per il soggetto passivo d'imposta 'imprenditore o professionista l’imposta resta neutrale. L'IVA, quindi, costituisce un costo solo per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali. Il caso. Il contribuente ha impugnato alcune cartelle di pagamento relative ad IVA degli anni 2001 e 2002. La CTP non ha accolto il ricorso del contribuente mentre la CTR ha dato ragione allo stesso. La decisione di appello è stata impugnata, per i diversi profili, dalla società e dall’ufficio finanziario. La S.C. ha ritenuto, avallando la giurisprudenza di legittimità, che in materia di IVA, in caso di inosservanza dell’obbligo della dichiarazione annuale, al contribuente è preclusa la possibilità di recuperare il credito di imposta maturato in detta annualità il trasferimento della relativa detrazione nel periodo di imposta successivo ciò fermo restando, in applicazione del successivo articolo 30, comma 2, il diritto del contribuente al soddisfacimento del credito mediante rimborso cfr. Cass. numero 2004072011 numero 19236/201 numero 16477/2004 . Rimborso anche in caso di omessa dichiarazione IVA. I giudici di legittimità hanno ritenuto che l’impugnata sentenza non abbia applicato di fatto il predetto principio alla dichiarazione IVA dell’anno 2001, non avendo considerato che, per l’effetto, il diritto di credito doveva essere fatto valere con istanza di rimborso, mentre sembra in linea per la dichiarazione dell’anno 2002. Per quanto precede, quindi, la S.C. ha accolto l’appello della società con cui si chiedeva la riforma della decisione della CTR in relazione alla cartella IVA dell’anno 2001 ed ha conseguentemente cassato la stessa rinviando la causa alla competente CTR. Sul tema in esame la giurisprudenza di merito ritiene allo stesso modo che il diritto di detrazione del credito IVA permane anche in caso di omessa dichiarazione, rilevando che ciò che conta è la effettività del credito, e non l’aspetto formale di mancata indicazione dello stesso in dichiarazione o di dichiarazione omessa. In particolare, con sentenza numero 79/13/2011 la CTR Lombardia ha affermato che il credito Iva legittimamente maturato può essere evidenziato nella dichiarazione dell'esercizio successivo, anche se è stato omesso il modello relativo al periodo d'imposta in cui si è generato cfr. CTR Emilia Romagna numero 22 del 3/03/2011 CTP Ragusa numero 205/01/11 dell’ 8 aprile 2011 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 26 settembre – 16 ottobre 2012, numero 17754 Presidente Cicala – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo - Motivi della decisione Nel ricorso iscritto a R.G. numero 29841/2010 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1 - E' chiesta la cassazione della sentenza numero 86/07/2010, pronunziata dalla CTR di Ancona Sezione numero 07 il 19.05.2010 e DEPOSITATA il 23 giugno 2010. Con tale decisione, la C.T.R., pronunciando sugli appelli, proposti da entrambe le parti, avverso distinte sentenze della CTP di Pesaro, ha accolto quello nei confronti della società contro la decisione numero 98/03/2007 e respinto quello dell'Agenzia Entrate avverso la decisione numero 224/03/2006. 2 - Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartelle di pagamento, relative ad IVA degli anni 2001 e 2002, è affidato ad un mezzo, con il quale la decisione di appello viene censurata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 633 del 1972, articolo 54 bis, nonchè degli articolo 30 e 55 del medesimo D.P.R Si deduce che la detrazione dell'IVA a credito, nel caso, non poteva essere portata nell'anno successivo, per mancata presentazione della dichiarazione annuale e che la verìfica degli anni in contestazione, stante l'omessa dichiarazione, non necessitava di accertamento, potendo essere effettuata con la procedura ex articolo 54 bis citato. 3 - L'intimata società, giusto controricorso, ha chiesto che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata. 4 - Le questioni poste dal ricorso sembra possano risolversi sulla base di principi desumibili da consolidato orientamento giurisprudenziale. E' stato, in vero, affermato, in tema di I.V.A., che in caso di inosservanza dell'obbligo della dichiarazione annuale, al contribuente è preclusa, in forza della complessiva disciplina dell'imposta, la possibilità di recuperare il credito d'imposta maturato in detta annualità attraverso il trasferimento della correlativa detrazione nel periodo d'imposta successivo, pur se detto credito sia stato regolarmente annotato nella dichiarazione mensile di competenza ciò fermo restando tuttavia, in applicazione del successivo articolo 30, comma 2, il diritto del contribuente al soddisfacimento del credito mediante rimborso Cass. numero 20040/2011, numero 19326/2011, numero 16477/2004 . Stante la pacifica circostanza della mancata presentazione della dichiarazione IVA dell'anno 2000, la sentenza in questa sede impugnata, che ha confermato la decisione di primo grado numero 224/03/2007, relativa alla dichiarazione IVA dell'anno 2001, sembra abbia fatto malgoverno del richiamato principio, non avendo considerato che, per l'effetto, il diritto di credito doveva essere fatto valere con istanza di rimborso. 4 bis E' stato, altresì, evidenziato che le previsioni del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 36 bis, e del D.P.R. numero 633 del 1972, articolo 54 bis, hanno lo scopo di rendere possibile la più sollecita correzione da parte dell'Ufficio, degli errori individuabili nella dichiarazione sulla scorta di un mero controllo formale, hanno, quindi, carattere eccezionale e non tollerano applicazione estensiva, sicchè al procedimento in questione l'Amministrazione non può far ricorso allorquando sia necessario procedere ad attività di valutazione ed applicazione di norme e principi giuridici, alla qualificazione di fatti e di rapporti, alla risoluzione di questioni di imponibilità o di deducibilità o relative all'applicabilità di norme di esenzione o di agevolazione Cass. numero 3119/2000 . La decisione della CTR, che in accoglimento dell'appello della società ha riformato la sentenza della CTP numero 98/03/2007, relativa all'anno 2002, sembra in linea con tale principio, giacchè in presenza di regolare dichiarazione annuale, il ricorso alla speciale procedura era consentito solo per la correzione di errori materiali e di calcolo , la dove, nel caso, risultava utilizzata per negare, sulla base di considerazioni giuridiche, la spettanza del credito riportato in dichiarazione. 5 - Si propone di procedere alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli articolo 375 e 380 bis c.p.c., e di accogliere, per manifesta fondatezza il profilo di censura con cui si chiede la riforma della decisione impugnata, in relazione alla cartella IVA dell'anno 2001, rigettando, per manifesta infondatezza, le doglianze che investono la dichiarazione IVA dell'anno 2002. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi. La Corte Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione Considerato, quindi, che, in applicazione dei richiamati principi, va accolto, per manifesta fondatezza, il profilo di censura con cui si chiede la riforma della decisione impugnata in relazione alla cartella IVA dell'anno 2001, mentre vanno rigettate, per manifesta infondatezza, le doglianze relative alla dichiarazione IVA dell'anno 2002 Considerato che a diverso opinamento non inducono le considerazioni svolte dall'Agenzia con la memoria 14.09.2012, desumendosi dell'impugnata sentenza pag. 3 rigo 14 che per l'anno 2002 la dichiarazione risultava presentata Considerato che, in relazione alle doglianze accolte, va cassata l'impugnata decisione e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR delle Marche, la quale procederà al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese del giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione Visti gli articolo 375 e 380 bis c.p.c P.Q.M. accoglie, per manifesta fondatezza, il profilo di censura con cui si chiede la riforma della decisione impugnata in relazione alla cartella IVA dell'anno 2001, cassa in relazione l'impugnata decisione e rinvia, per il riesame, alla CTR delle Marche rigetta, per manifesta infondatezza, le altre doglianze.