Lo stalking è reato di danno e di evento e non di pericolo e di mera condotta allo stesso tempo è evidente che si tratta di evento psicologico.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n.20363, depositata il 15 maggio 2015. Il caso. Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del riesame, ha rigettato l’appello proposto dal Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale avverso l’ordinanza 8 novembre 2014 con la quale il Gip aveva rigettato l’istanza dell’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Battipaglia all’indagato per il reato di stalking articolo 612 bis c.p. . Gli atti persecutori di cui al capo d’incolpazione consistevano nel «toccarsi provocatoriamente i genitali ogni volta che lo incontrava a piedi o in auto» con ciò provocando alla vittima un grave stato d’ansia e costringendolo a cambiare alcune abitudini di vita. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero evidenziando una violazione di legge e la carenza di effettività della motivazione. E’ principio assolutamente consolidato che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenza cautelari sia rilevabile in Cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, come nel caso in esame, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanza esaminate dal Giudice di Merito si deve quindi solo accertare se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. Reato di stalking Dal momento che lo stalking è un reato di danno e di evento e non di pericolo di mera condotta, gli eventi possibili sono essenzialmente tre a la determinazione nella vittima di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, b un fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto, o di persona comunque legata da relazione affettiva alla vittima, c la costrizione del soggetto passivo ad alterare le proprie abitudini di vita. Dal momento che, il primo evento, deve concretizzarsi in uno stato di stress, quantificabile e misurabile in base ad un criterio diagnostico omogeneo, deve appunto determinare disagio psichico nella vittima, disagio che comporti la rottura dell’equilibrio emotivo e la destabilizzazione della sua serenità. reato di evento, non di mera condotta. In sostanza, la sussistenza di tale evento non può essere affermata semplicemente sulla base delle allegazioni della persona offesa, né l’evento può essere accertato unicamente sulla base della rilevanza e significatività della condotta ascritta dall’agente, altrimenti non saremo più in presenza di un reato di evento, ma di reato di mera condotta. In altre parole non è ammissibile, con riferimento al reato in questione, una sorte di autodiagnosi da parte della pretesa vittima, perché quest’ultima deve essere posta di fronte all’alternativa di cambiare le proprie abitudini di vita, o deve veder ridotte le sue libertà di autodeterminazione. Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 marzo – 15 maggio 2015, numero 20363 Presidente Nappi - Relatore Sabeone Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Salerno in funzione di Giudice del riesame, con ordinanza del 19 gennaio 2015, ha rigettato l'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno avverso l'ordinanza 8 novembre 2014 con la quale il GIP presso il Tribunale di Salerno aveva rigettato l'istanza dell'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Battipaglia a P.G., indagato per il delitto di cui all'articolo 612 bis cod.penumero in danno di M.G Gli atti persecutori di cui al capo d'incolpazione consistevano nel toccarsi provocatoriamente i genitali ogni volta che lo incontrava a piedi o in auto con ciò provocando a M.G. un grave stato d'ansia e costringendolo a cambiare alcune abitudini di vita. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno evidenziando una violazione di legge e la carenza di effettività della motivazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile essendone manifestamente infondati i motivi. 2. Giova premettere, a differenza da quanto previsto per la richiesta di riesame, mezzo totalmente devolutivo, come la cognizione dei Giudice d'appello sia limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame ed a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti anche se non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal Giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto. In particolare la cognizione del Giudice dell'appello è circoscritta entro il limite dedotto dalla parte impugnante avuto però riguardo alla natura del provvedimento impugnato. Nella specie, l'impugnante aveva lamentato l'erroneità della valutazione dei fatti nonché l'erroneo inquadramento di tali fatti nel delitto di atti osceni reiterati, articoli 81 e 527 cod.penumero , piuttosto che nella contestata fattispecie di cui all'articolo 612 bis cod.penumero II Tribunale del riesame ha, per l'appunto, motivato sia in merito alla correttezza o meno della valutazione delle diverse asserzioni fattuali che alla possibilità d'inquadrare i fatti nella fattispecie contestata. È principio assolutamente consolidato v. Cass. Sez. V 8 ottobre 2008 numero 46124 e Sez. VI 8 marzo 2012 numero 11194 che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza articolo 273 cod.proc.penumero e delle esigenze cautelare articolo 274 cod.proc.penumero sia rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo all'interno del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, come nel caso in esame, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito si deve quindi solo accertare se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. Il Giudice a quo ha, in sostanza, correttamente e logicamente motivato su entrambe le doglianze sottoposte al suo esame ed in considerazione sia della fase del procedimento, non ancora giunto al dibattimento, che dell'oggetto specifico della richiesta di misura cautelare personale non detentiva. 3. Può, infine, rammentarsi, in punto di diritto, come il cosiddetto stalking sia reato di danno e di evento e non di pericolo e di mera condotta, ed è evidente che trattasi di evento psicologico, come dottrina e giurisprudenza affermano v. Cass. Sez. V 28 febbraio 2012 numero 14391 . Gli eventi possibili, previsti dalla legge, sono essenzialmente tre a la determinazione nella vittima di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, b un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto, o di persona comunque legata da relazione affettiva alla vittima, c la costrizione dei soggetto passivo ad alterare le proprie abitudini di vita. Orbene, il primo evento, per quanto stabilito da dottrina e giurisprudenza, deve concretizzarsi in uno stato di stress, quantificabile e misurabile in base ad un criterio diagnostico omogeneo. Si tratta di una conseguenza di non facile accertamento, che per di più, deve essere, com'è ovvio, in rapporto causale con la condotta dell'agente, quale deve appunto determinare disagio psichico nella vittima, disagio che comporti la rottura dell'equilibrio emotivo e la destabilizzazione della sua serenità. Dunque la sussistenza di tale evento non può essere affermata semplicemente sulla base delle allegazioni della persona offesa, nè l'evento può essere accertato unicamente sulla base della rilevanza e significatività della condotta ascritta all'agente, altrimenti non saremmo più in presenza di un reato di evento, ma di un reato di mera condotta. In altre parole, non è ammissibile, con riferimento al reato in questione, una sorta di autodiagnosi da parte della pretesa vittima, anche perché neanche può essere trascurata l'ipotesi in cui la vittima stessa sia, di per sè e a prescindere dalla condotta dell'agente, un soggetto portatore di una patologia ansiosa, depressiva o di altra natura. Quanto all'eventuale cambiamento di abitudini di vita, è pacifico che ciò deve avvenire in base alla costrizione che l'agente esercita sulla vittima deve cioè, anche in questo caso, essere ricostruibile e ben individuabile il nesso causale. La vittima deve essere posta di fronte all'alternativa di cambiare le proprie abitudini di vita, oppure di subire il danno che la condotta dello stalker gli apporta in sintesi, deve veder ridotta la sua libertà di autodeterminazione. Il cambiamento delle abitudini di vita, peraltro, deve essere significativo cambio di abitazione, perdita del lavoro ecc. e tutte le altre ipotesi che la casistica ha enucleato è di tutta evidenza, infatti, che il cambio di abitudini di scarsa importanza non può aver rilievo. Tutte le indicate questioni dovrebbero trovare, in conclusione, il proprio fisiologico sfogo nel contraddittorio delle parti ed all'esito dei giudizio di merito e non anche nel mero processo incidentale de libertate come vorrebbe il ricorrente. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.