Il contributo di solidarietà di cui alla legge numero 144/1999 è dovuto sia dagli ex dipendenti, sulle prestazioni integrative in godimento, sia dai lavoratori ancora in servizio e, in questo caso, è calcolato sul “maturato” della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione.
Con la sentenza numero 4667/15, depositata il 9 marzo 2015, la Corte di Cassazione conferma l’interpretazione autentica del legislatore sull’obbligo di versare il contributo di solidarietà. Dipendenti che finanziano gli enti pubblici per i quali lavorano. La legge 144/1999 ha disposto, a decorrere dal 1° ottobre 1999, la soppressione dei Fondi per la previdenza integrativa dei dipendenti degli enti indicati dalla l. 70/1975, tra i quali, si annovera l’INPS. Contestualmente alla soppressione dei Fondi, cessavano le aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi, pertanto, l’articolo 64, comma 3, legge numero 144/1999 ha riconosciuto agli iscritti ai Fondi soppressi il diritto a ricevere il trattamento pensionistico calcolato sulla base delle regole in vigore per i Fondi e sulla base delle anzianità contributive maturate sino al 1° ottobre 1999. Attraverso questa disposizione, coloro che – alla data della soppressione, 1° ottobre 1999 – non avevano ancora conseguito i requisiti prescritti dalla normativa del Fondo e, quindi, non avrebbero avuto alcun diritto nei suoi confronti, finiscono con l’acquisire comunque la prestazione integrativa. In altri termini, “tutti” i dipendenti degli enti interessati, “maturano” la pensione integrativa conseguita al 1° ottobre 1999, sebbene la sua concreta erogazione avvenga solo al momento della pensione obbligatoria, secondo la norma ormai generalizzata per cui la pensione integrativa si consegue solo in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti per l’assicurazione generale obbligatoria art 59, comma 3, l. numero 449/1997 . La questione posta dall’INPS alla Corte di Cassazione è, quindi, la seguente il contributo di solidarietà del 2% deve gravare solo su coloro che percepiscono la pensione integrativa, oppure anche - attraverso le ritenute sulla retribuzione – sui dipendenti che sono ancora in servizio e che, quindi, pur non ricevendola concretamente, l’abbiano già maturata? La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’ente ed afferma l’obbligo contributivo per entrambe le categorie di dipendenti. La giurisprudenza di merito era stata lungimirante, ragionando sulla lettera della norma. La lettera dell’articolo 64 l. 144/1999 indica « il contributo del 2% sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi ». I giudici di merito non hanno ignorato l’attributo “maturate” ed hanno quasi costantemente affermato che il contributo di solidarietà dovesse gravare sia sui titolari di pensione integrativa e, quindi, sulle prestazioni “erogate”, sia sul personale ancora in servizio che stava “maturando” le prestazioni integrative. Di diverso avviso, la giurisprudenza di legittimità, che era orientata nel senso che il contributo di solidarietà dovesse gravare solo sui pensionati, dando preminente rilievo al fatto che la legge imponesse il contributo sulle “prestazioni integrative”, vale a dire, sulle prestazioni sulle quali si era perfezionato il diritto alla pensione, ancorché non fossero ancora state erogate. L’interpretazione autentica del legislatore. A mettere chiarezza sul punto, ci pensa il legislatore con una legge dichiaratamente di interpretazione autentica. Con il d.l. numero 98/2011, convertito dalla legge numero 111/2011 il legislatore ha affermato che le disposizioni di cui all’articolo 64, comma 5, l. numero 144/1999 si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti, collocati a riposo, sia dai lavoratori ancora in servizio. Per questi ultimi, il contributo è calcolato sulla pensione integrativa maturata al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di servizio. La Corte di Cassazione, per esigenze di chiarezza e certezza del diritto, non si discosta dall’interpretazione autentica e ne conferma i termini. I dipendenti degli enti pubblici continueranno a finanziare i fondi di previdenza di questi ultimi, siano essi già in pensione, siano essi ancora in servizio. Sui pensionati graverà una trattenuta del 2%, sulla pensione integrativa percepita sui secondi, verrà applicata una trattenuta del 2%, in busta paga, calcolata sulla pensione integrativa matura al 30 settembre 1999, data limite per la soppressione dei Fondi. Insomma, i fondi pensione piangono, paghino tutti.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 novembre 2014 – 9 marzo 2015, numero 4667 Presidente De Cesare – Relatore Venuti Svolgimento del processo La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 28 febbraio 2011, ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da D.V. , aveva riconosciuto al medesimo - dipendente dell'INPS ed iscritto, fino al 30 settembre 1999, al Fondo per la previdenza integrativa gestito dall'ente datore di lavoro - il diritto alla restituzione delle somme trattenute dall'Istituto sulle retribuzioni a titolo di contributo di solidarietà del 2% sulle prestazioni integrative maturate a carico del Fondo soppresso dalla data suddetta , ai sensi della L. numero 144 del 1999, articolo 64. Nel respingere il gravame, la Corte di merito ha richiamato due pronunce di questa Corte, secondo cui tale disposizione doveva essere interpretata nel senso che il contributo di solidarietà può essere imposto solamente ai titolari di pensione integrativa già in fase di erogazione dunque ai soli dipendenti per i quali sia cessato il rapporto di lavoro e non anche al personale ancora in servizio. Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, illustrato da memoria ex articolo 378 cod. proc. civ D.V. non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso l'INPS, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, numero 144, deduce che, dopo il deposito della sentenza impugnata, è intervenuta la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 18, comma 19, D.L. 6 luglio 2011 numero 98, convcrtito nella L. 15 luglio 2011 numero 111, che ha chiarito i termini della questione. È stato infatti affermato che le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999 numero 144, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di servizio. Per effetto di tale disposizione, aggiunge il ricorrente, la trattenuta operata sulle retribuzioni del dipendente era legittima, con la conseguenza che la sentenza impugnata, che ha deciso la controversia in maniera diversa, deve essere annullata. 2. Il ricorso è fondato. La legge 17 maggio 1999, numero 144, articolo 64, nel disporre comma 2 , a decorrere dal ^ottobre 1999, la soppressione dei Fondi per la previdenza integrativa dei dipendenti degli enti di cui alla L. 20 marzo 1975, numero 70 e, quindi, anche dell'INPS , con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi, ha riconosciuto comma 3 agli iscritti ai Fondi soppressi il diritto all'importo del trattamento pensionistico calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1.10.1999 . Attraverso questa disposizione, anche coloro che - alla data della soppressione 1 ottobre 1999 - non avevano ancora conseguito i requisiti prescritti dalla normativa del Fondo e quindi non avrebbero avuto alcun diritto nei suoi confronti, finiscono con l'acquisire comunque la prestazione integrativa in altri termini tutti i dipendenti di questi enti maturano la pensione integrativa nella misura conseguita al primo ottobre 1999, ancorché la sua concreta erogazione competa poi solo al momento dell'acquisizione della pensione obbligatoria, secondo la regola, ormai generalizzata - L. 27 dicembre 1997, numero 449, ex articolo 59, comma 3 -, per cui la pensione integrativa si consegue solo in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti per l'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Inoltre - parte finale del comma 3 - gli importi maturati al ^ottobre 1999, vengono rivalutati annualmente sulla base degli indici Istat, di talché, al momento del conseguimento della pensione obbligatoria, i dipendenti in servizio avranno diritto alla pensione integrativa nel maturato al 1 ottobre 1999, incrementato della rivalutazione per ciascuno degli anni che li separano dalla pensione. Infine, l'articolo 64 comma 5 introduce, dalla medesima data del 1 ottobre 1999, un contributo di solidarietà del 2% su dette pensioni integrative, precisando che lo stesso è dovuto sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate pressoi fondi . 3. Si era posta la questione se detto contributo di solidarietà del 2% dovesse gravare solo su coloro che percepiscono la pensione integrativa, oppure anche attraverso ritenute sulla retribuzione sui dipendenti in servizio, i quali, pur non ricevendola concretamente, l'abbiano già maturata. Alcuni giudici di merito avevano accolto la tesi dell'INPS, ritenendo che la formula legislativa prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi . doveva essere intesa con riferimento non solo ai trattamenti integrativi in atto, ma anche con riferimento alla somma maturata sempre a titolo di trattamento pensionistico integrativo dai dipendenti in servizio sulla base degli accantonamenti effettuati fino al 30 settembre 1999, dovendo, quindi, il contributo di solidarietà essere versato anche da tali dipendenti su quel maturato attraverso trattenuta sulle retribuzioni. Si privilegiava, in tal senso, il riferimento fatto dalla legge al maturato , e si considerava anche la peculiarità del sistema per cui anche le pensioni maturate al l'ottobre 1999 dai dipendenti in servizio, ma non liquidate, si rivalutavano annualmente in base agli indici Istat in deroga al principio generale per cui si rivaluta solo la pensione liquidata , di talché costoro avrebbero percepito il maturato all'ottobre 1999 incrementato dalla rivalutazione annuale a partire da quella data fino al pensionamento decorrente anche molti anni dopo senza pagare alcunché con la conseguenza che, mentre per i pensionati del Fondo detta rivalutazione trovava copertura nel contributo di solidarietà, per coloro che erano ancora in servizio la rivalutazione non trovava alcuna forma di copertura, con conseguente squilibrio finanziario. 4. La giurisprudenza di legittimità era, però, orientata cfr., tra le altre, Cass. numero 11732/09 Cass. numero 13454/10 Cass. numero 3452/11 nel senso che il contributo di solidarietà non dovesse gravare sulle retribuzioni dei dipendenti in servizio, dando preminente rilievo al fatto che la legge lo impone sulle prestazioni integrative , da intendersi, con tale espressione, le prestazioni riguardo alle quali ancorché non erogate, stante la contrapposizione ricavabile dall'utilizzo, nell'articolo 64, comma 5, della disgiuntiva o si sia perfezionato il relativo diritto diritto che sorge, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, non soltanto per effetto delle anzianità contributive maturate alla data del 1.10.1999 riconosciute dal comma 3 , ma nella ricorrenza di tutti gli altri presupposti costitutivi - contemplati dalla legge e dalle disposizioni regolamentari - tra cui l'intervenuta cessazione dal servizio. 5. Con il D.L. 6 luglio 2011, numero 98, articolo 18, comma 19, convertito dalla L. 15 luglio 2011, numero 111, il legislatore è intervenuto, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica, affermando che Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999 numero 144, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di servizio . 6. La regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata non si presta ad equivoci il contributo di solidarietà è dovuto sia dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento, sia dai lavoratori ancora in servizio e, in questo caso, è calcolato sul maturato della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione. 7. La Consulta, chiamata a verificare la conformità di questa norma alla Costituzione, ha dichiarato, con sentenza numero 156/14, non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articolo 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà individuali CEDU . Dopo avere precisato come l'intervento del legislatore — come già rilevato in precedenti pronunce - in tema di interpretazione autentica può trovare giustificazione quando questo, risolvendosi nella enucleazione di una delle possibili opzioni ermeneutiche dell'originario testo normativo, sia volto a superare una situazione di oggettiva incertezza di tale testo e non incida su situazioni giuridiche definitivamente acquisite, la Corte Costituzionale ha affermato che la disposizione censurata è non solo dichiaratamente di interpretazione autentica, ma anche effettivamente tale, una volta che, come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, nella norma interpretata l'espressione prestazioni integrative maturate può legittimamente essere letta, ai fini della imposizione del contributo di solidarietà, anche come alternativa a prestazioni integrative erogate , ove si consideri sia la disgiuntiva o posta tra di esse, come pure la circostanza che quando il legislatore ha voluto limitare la contribuzione di solidarietà ai soli trattamenti pensionistici già in godimento, lo ha precisato in modo chiaro, usando il termine corrisposti equivalenti di erogati e senza alcun richiamo a quelli semplicemente maturati sentenze numero 11092, numero 11087, numero 1497, numero 237 del 2012 e numero 22973 del 2011 . Ha aggiunto che è innegabile che esistesse, nella specie, in ordine all'applicazione della norma interpretata, “una situazione di oggettiva incertezza, tradottasi in un conclamato contrasto di giurisprudenza destinato, per altro, a riproporsi in un gran numero di giudizi”, come affermato da Cass. numero 7099/14, stante l'assenza di un intervento risolutore delle sezioni unite, che potesse consolidare una delle due opzioni interpretative in termini di diritto vivente. Con la conseguenza che lo ius superveniens non è suscettibile, in questo caso, di incidere su posizioni giuridiche acquisite, né su un affidamento che non poteva essere riposto su una disciplina di così controversa esegesi ed applicazione. Per contro, ha infine precisato la Consulta, va riconosciuta la rispondenza della impugnata disposizione interpretativa ad obiettivi d'indubbio interesse generale, e di rilievo costituzionale, quali, in primo luogo, quello della certezza del diritto e, parallelamente, quelli del ripristino dell'uguaglianza e della solidarietà, all'interno di un sistema di previdenza nel quale l'incremento del maturato , per effetto della rivalutazione, sarebbe stato, altrimenti, conseguito dai dipendenti in servizio senza contribuzione alcuna, mentre la rivalutazione delle prestazioni erogate ai pensionati trovava copertura nel contributo in questione, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento tra iscritti ai fondi soppressi e squilibrio finanziario nella gestione della previdenza integrativa. 8. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ex articolo 378, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda proposta dall'odierno intimato. 9. La complessità delle questioni trattate e l'intervento risolutore del legislatore con la indicata disposizione, giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da D.V. . Compensa fra le parti le spese dell'intero processo.