Registro, no alla doppia tassazione per decreto ingiuntivo e fideiussione

Con la risoluzione numero 119/E del 31 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha riaffermato il principio dell’unicità della tassazione per i decreti ingiuntivi di condanna del debitore principale e del fideiussore al pagamento di somme soggette a IVA, precisando, tuttavia, che il rapporto fideiussorio può assumere autonomo rilievo, ai fini dell’imposta di registro, qualora lo stesso non sia stato a suo tempo assoggettato a registrazione.

A seguito di interpello proposto da un istituto di credito circa la corretta tassazione applicabile al decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento di somme soggette a IVA da parte del debitore principale e del fideiussore, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 119/E del 31 dicembre 2014, ha riaffermato il principio di unicità della tassazione, già enunciato dal MEF nella circolare numero 214/1998, secondo cui l'atto è soggetto al pagamento dell'imposta una sola volta «a prescindere dalla circostanza che la prestazione sia adempiuta dal debitore in esecuzione del contratto principale o dal fideiussore, quale coobbligato in solido, in virtù dell’obbligazione accessoria di garanzia». Richiamando le disposizioni dell'articolo 37 d.P.R. numero 131/1986 Testo Unico dell'imposta di registro e dell'articolo 8, comma 1, lett. b della relativa Tariffa allegata Parte I , l'Agenzia ha ricordato che, posto che gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti, in via generale, «a registrazione in termine fisso e scontano l'imposta proporzionale con aliquota del 3%», detti atti, come stabilito dalla Nota II in calce al citato articolo 8, «non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 40 del Testo unico». Ne consegue che risulta applicabile anche agli atti in esame il principio di alternatività IVA/Registro, e che per la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo recante la condanna al pagamento di corrispettivi soggetti a IVA si applica l’imposta di registro in misura fissa. Tuttavia l'Agenzia ha precisato che l’enunciazione nel decreto ingiuntivo del rapporto fideiussorio può assumere autonomo rilievo, ai fini dell’imposta di registro, qualora lo stesso non sia stato a suo tempo assoggettato a registrazione. Detta rilevanza, spiega l'Agenzia, va valutata ai sensi dell'articolo 22 del T.U.R. Enunciazione di atti non registrati , secondo cui se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Dall'applicazione del citato articolo 22 deriva che, se l’atto di fideiussione non registrato è riconducibile tra gli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso, si applicano anche le sanzioni previste per omessa registrazione del contratto di cui all’articolo 69 del T.U.R. Se invece l’atto di fideiussione enunciato non rientra tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, l’imposta, come precisato nella risoluzione numero 46/E/2013, si applica solo sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita, salvo che si tratti di operazione soggetta a IVA nel qual caso trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività di cui all’articolo 40 del T.U.R. . fonte www.fiscopiu.it

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