In Cassa Forense il tasso di sostituzione della pensione di vecchiaia ha superato il 100%

Il tasso di sostituzione è il rapporto percentuale, calcolato al netto o al lordo della tassazione, tra la prima annualità completa della pensione e l’ultimo reddito annuo completo immediatamente precedente il pensionamento.

Dal bilancio sociale 2015 di Cassa Forense risulta che la pensione media di vecchiaia, liquidata nel 2015, è pari a € 2.922,80 che per tredici mensilità da un totale di € 37.996,40 a fronte di un reddito medio dell’Avvocatura italiana pari a € 37.505,00. Da questo semplice raffronto risulta che il tasso di sostituzione della pensione media di vecchiaia forense supera il 100%. E ciò cosa significa? Semplicemente che i redditi degli avvocati sono diminuiti al punto tale che l’importo medio della pensione di vecchiaia erogato risulta superiore. Come detto il tasso di sostituzione lordo esprime il rapporto fra l’importo annuo della prima rata di pensione e l’importo annuo dell’ultima retribuzione se si tratta di lavoratori dipendenti o reddito da lavoro se, come nel caso di specie, si tratta di lavoratori autonomi. Tuttavia un indicatore di adeguatezza delle prestazioni è rappresentato dal tasso di sostituzione netto che è calcolato esprimendo sia la pensione sia la retribuzione al netto del prelievo contributivo e fiscale. In particolare il tasso di sostituzione netto misura di quanto il reddito disponibile di un lavoratore si modifica a seguito del pensionamento. La tassazione delle pensioni. Nel nostro sistema le pensioni, e quindi anche quella forense, sono soggette a tassazione. Potrà essere così anche per le future generazioni di avvocati? Certamente no. Perché questo? Perché nonostante il mantenimento del sistema di calcolo reddituale, numerose riforme sono intervenute in Cassa Forense in maniera peggiorativa sia sulle aliquote di rendimento sia sul calcolo della base pensionabile determinando una riduzione dei futuri importi. Posso dire che un avvocato che oggi inizia la professione, dopo 35 anni di lavoro, vedrebbe l’importo della sua pensione oscillare tra un 55 e 60% dell’ultimo reddito prodotto. Ne consegue che a valori attuali, a fronte di un reddito medio annuo dell’Avvocatura italiana di € 37.505,00 la pensione media di vecchiaia non potrà essere superiore a una forchetta che va da € 20.627,00 a € 22.503,00. La differenza € 15.493,40 non è di poco momento in termini di adeguatezza della prestazione. Sarebbe importante un approfondimento su questo aspetto. I dati dei tassi di sostituzione sono quelli diffusi in occasione degli interventi riformatori del 2012. Ho ragione di ritenere che il vero problema sia l’adeguatezza delle prestazioni per le giovani generazioni. Sistemi pensionistici. L’articolo 9 del regolamento di cui all’articolo 21 della l. numero 247/2012 pare ispirato alla stessa logica della Gestione separata INPS e cioè di dare un’apparenza di legalità previdenziale senza la prospettiva di costruirsi un adeguato trattamento pensionistico. Se questa è la logica, può far bene alla sostenibilità vedi patrimonio accumulato nella Gestione separata INPS ma a quale prezzo per le pensioni delle future generazioni? Ho già scritto nel precedente mio articolo che senza la gran massa dei contributi minimi obbligatori non si andrebbe da alcuna parte. Purtroppo l’attuario di Cassa Forense nel bilancio tecnico non indica i tassi di sostituzione. Un commento personale. Il retributivo ha un’impronta solidaristica più marcata, ma tende a “nascondere” i furbi per la necessità di salvaguardare i più svantaggiati mentre il contributivo registra quello che si è svolto nella professione e quindi se si è prodotto molto la pensione sarà alta, se si è prodotto poco la pensione sarà irrimediabilmente bassa. Scomparirà la pensione minima e scomparirà la pensione massima scomparirà di conseguenza il contributo del 3% di natura solidaristica che si versa oltre il tetto pensionabile . A me pare che l’opzione al sistema di calcolo contributivo non sia più rinviabile e che si possono aggirare gli inconvenienti del contributivo sovra indicati con l’introduzione della pensione sociale forense, parametrata al minimo INPS da riconoscersi ad ogni iscritto.