Solo se la pronuncia sulla competenza è decisoria si può ricorrere al regolamento di competenza

Il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del Giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il Magistrato non manifesti la natura decisoria della propria pronuncia evenienza che ricorre unicamente quando la decisione sul punto non è più discutibile.

Con l'ordinanza numero 17993, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che il regolamento di competenza può essere proposto solo nei confronti del provvedimento che dispone la sospensione del giudizio ai sensi dell’articolo 295 codice di rito e non nei confronti del provvedimento che la nega. La fattispecie. Nel caso in esame il Giudice di merito, con ordinanza, aveva affermato che la formulata eccezione di incompetenza sarebbe stata decisa unitamente al merito e, pertanto, il giudizio sarebbe proseguito avanti all’adita Autorità di giustizia. Inoltre, sempre nel medesimo provvedimento aveva rigettato la richiesta di sospensione ai sensi dell’articolo 295 c.p.c Avverso tale ordinanza la parte interessata ha ritenuto di proporre il regolamento di competenza avanti al supremo Collegio senza attendere la conclusione del giudizio di primo grado. Le motivazioni del ricorrente. A dire del ricorrente l’ordinanza con cui il giudice ha disposto la prosecuzione del giudizio avanti a sé è impugnabile immediatamente in Cassazione, mediante la proposizione del regolamento di competenza, in quanto contenente un rigetto implicito dell’eccezione di incompetenza territoriale. La posizione della Corte e l’inammissibilità del ricorso. La Corte, disattendendo le argomentazioni del ricorrente, ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il regolamento di competenza può essere esperito unicamente qualora il provvedimento del Magistrato, che si pronuncia sulla competenza, abbia un chiaro contenuto decisorio e abbia carattere di incontrovertibilità. In altre parole la statuizione deve risolvere definitivamente la questione e non rinviarla a un momento successivo. Inammissibilità del regolamento di competenza contro l’ordinanza che nega la sospensione del giudizio. L’articolo 42 codice di rito, a seguito della novella di cui alla l. numero 353/1990, estende la proponibilità del regolamento di competenza solo nei confronti dei provvedimenti che abbiano dichiarato la sospensione ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. e non anche nei confronti di quelli che l’hanno negata rigettando l’istanza in tal senso proposta. D’altronde il provvedimento con cui viene disposta la sospensione è idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio a chi la subisce mentre, nel caso contrario, l’illegittimità del provvedimento può essere desunta con l’impugnazione della sentenza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 14 giugno – 14 settembre 2016, numero 17993 Presidente D’Ascola – Relatore Abete Motivi in fatto e diritto Con decreto in data 6.5.2011 il tribunale di Perugia ingiungeva alla “S.R.C. - Sviluppo Reti Commerciali” s.r.l. di pagare alla ricorrente, avvocato A.C. , la somma di Euro 127.265,88, oltre accessori e spese, quale saldo insoluto delle spettanze dovute alla medesima ricorrente per l’attività professionale espletata su incarico e nell’interesse dell’ingiunta. Con atto di citazione ritualmente notificato la “S.R.C.” proponeva opposizione instava per la revoca dell’ingiunzione. Eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale del tribunale di Perugia adito col ricorso per decreto ingiuntivo e la competenza ratione loci del tribunale di Pesaro sia alla stregua del criterio individuante il foro generale delle persone giuridiche sia alla stregua dei criteri individuanti i fori facoltativi. Deduceva altresì che il rapporto con la opposta era regolato da una convenzione scritta, con cui le parti avevano concordato un compenso fisso sia per l’attività di consulenza che per le prestazioni professionali relative a pratiche giudiziali e stragiudiziali così ricorso, pag. 3 che in virtù dell’intesa con tale convenzione siglata nulla era dovuto alla controparte. Si costituiva e resisteva l’opposta. Con separato atto di citazione la “S.R.C.” s.r.l. conveniva l’avvocato A.C. dinanzi al tribunale di Pesaro. Deduceva che il documento ex adverso prodotto ed asseritamente riproducente il testo della convenzione tra le parti intercorsa era stato oggetto di contraffazione mediante abusivo riempimento del foglio sottoscritto in bianco dal proprio legale rappresentante. Proponeva dunque in via principale querela di falso e chiedeva dichiararsi la falsità del documento dall’avvocato A. allegato. Al contempo, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, disposto lo scambio delle memorie ex articolo 183, 6 co., c.p.c., con ordinanza del 9/13.4.2015 il tribunale di Perugia in composizione monocratica rigettava e l’eccezione di incompetenza territoriale e l’istanza volta a conseguire la sospensione del processo a cagione della contemporanea pendenza innanzi al tribunale di Pesaro della querela di falso esperita in via principale. Esplicitava innanzitutto il tribunale perugino che l’eccezione di incompetenza territoriale poteva esser decisa unitamente al merito. Esplicitava inoltre che l’istanza di sospensione non poteva essere accolta, atteso che l’oggetto del giudizio pendente innanzi al tribunale di Pesaro consiste nella richiesta di accertamento della falsità di un documento, rispetto ad un altro, del quale non risulta l’effettiva sussistenza, asserita solo da parte opponente , visto anche quanto affermato nel decreto di archiviazione del g.i.p. del tribunale di Pesaro del 10.9.2013 così ordinanza impugnata, pag. 1 che, conseguentemente, non era ravvisabile connessione tra i due giudizi tale che l’uno sia antecedente logico dell’altro così ordinanza impugnata, pag. 2 . Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la “S.R.C. - Sviluppo Reti Commerciali” s.r.l. ha chiesto cassarsi l’ordinanza impugnata e dichiararsi la competenza territoriale del tribunale di Pesaro con ogni conseguente provvedimento ovvero cassarsi l’ordinanza impugnata e sospendersi il giudizio pendente innanzi al tribunale di Perugia in ogni caso con il favore delle spese da distrarsi in favore dei difensori anticipatari. L’avvocato A.C. ha depositato scrittura difensiva ex articolo 47, u.c., c.p.c. ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con condanna alle spese pur del legale rappresentante della s.r.l. ricorrente a norma dell’articolo 94 c.p.c. e con condanna della s.r.l. ricorrente a norma dell’articolo 96, u.c., c.p.c Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’articolo 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte. Col ricorso a questa Corte di legittimità la “S.R.C. - Sviluppo Reti Commerciali” s.r.l. deduce in primo luogo violazione e falsa applicazione degli articolo 18 e 20 c.p.c. nonché dell’articolo 637 del codice di rito e dell’articolo 33, lett. u , del decreto legislativo 06/09/2005 numero 206, G.U. 08/10/2005 numero 235 - Incompetenza territoriale del tribunale di Perugia - Omessa motivazione così ricorso, pag. 6 . Adduce che il tribunale di Perugia senza alcuna motivazione ha implicitamente rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, atteso che, qualora avesse reputato fondato il rilievo di incompetenza territoriale, non avrebbe sicuramente pronunziato un provvedimento ordinatorio con il quale ha, di fatto, dato ingresso alla fase istruttoria così ricorso, pag. 6 . Adduce su tale scorta che con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo aveva eccepito, in limine, l’incompetenza territoriale del Giudice adito, illustrando tutti i concorrenti criteri previsti dal codice di rito e dalle Leggi speciali ed indicando specificamente, in relazione a detti criteri, la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro così ricorso, pag. 8 . Col ricorso a questa Corte di legittimità la “S.R.C. - Sviluppo Reti Commerciali” s.r.l. deduce in secondo luogo violazione e falsa applicazione dell’articolo 295 c.p.c. e contraddittorietà della motivazione sottesa al provvedimento impugnato così ricorso, pag. 11 . Adduce preliminarmente che il regolamento di competenza deve reputarsi esperibile pur avverso il provvedimento che abbia denegato la sospensione del processo. Adduce ulteriormente che la sospensione necessaria del giudizio è destinata ad operare quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata , sicché occorre garantire l’uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato così ricorso, pag. 20 . Adduce su tale scorta che la querela di falso è tuttora pendente avanti al Tribunale di Pesaro e l’accertamento a cui tale iniziativa giudiziaria mira appare ovviamente di importanza cruciale rispetto alla decisione del giudizio al quale accede l’ordinanza impugnata, ponendosi quindi in posizione di evidente pregiudizialità logico - giuridica così ricorso, pagg. 17 - 18 . Adduce d’altra parte che sussiste nella fattispecie il presupposto della identità delle parti coinvolte dal processo pregiudicante rispetto a quelle interessate dal giudizio pregiudicato così ricorso, pag. 21 . Il ricorso è inammissibile. In relazione alle prospettazioni in primo luogo addotte è sufficiente reiterare l’insegnamento di questo Giudice del diritto alla cui stregua anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18.6.2009, numero 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza , il provvedimento del giudice adito nella specie monocratico , che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex articolo 42 c.p.c., ove non preceduto è esattamente il caso ora all’esame di questa Corte dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che il che non è nel caso ora in esame quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione cfr. Cass. sez. unumero ord. 29.9.2014, numero 20449 Cass. ord. 22.10.2015, numero 21561, secondo cui il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice nella specie monocratico che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile il che assolutamente non è nel caso ora in esame ai sensi dell’articolo 187, 3 co., e 177, 1 co., c.p.c. . In relazione alle prospettazioni in secondo luogo addotte è sufficiente reiterare l’insegnamento di questo Giudice del diritto alla cui stregua l’articolo 42 c.p.c., nel testo modificato dalla legge numero 353/1990, estende il rimedio del regolamento di competenza solo nei confronti dei provvedimenti che abbiano dichiarato la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 dello stesso codice e non di quelli che la sospensione stessa abbiano negato, rigettando l’istanza in tal senso proposta è, peraltro, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale previsione, in riferimento agli articolo 3 e 24 Cost., in quanto la proponibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull’esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre, nell’ipotesi di rigetto della richiesta di sospensione, l’illegittimità del provvedimento può utilmente dedursi con l’impugnazione della sentenza resa all’esito del processo e, ove ritenuta sussistente, determina la riforma o la cassazione della sentenza resa in violazione delle norme sulla sospensione necessaria cfr. Cass. ord. 22.3.2005, numero 6174 . La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica la condanna della ricorrente s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Non sussistono i gravi motivi postulati dall’articolo 94 c.p.c., perché l’amministratore unico e legale rappresentante - L.D. - della società ricorrente possa esser condannato in solido con la medesima s.r.l. alle spese di lite cfr. Cass. sez. unumero 6.101988, numero 5398, secondo cui l’articolo 94 c.p.c., che contempla la condanna alle spese, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti e, quindi, in mancanza di distinzione fra rappresentanza in senso stretto e rappresentanza organica, anche dell’amministratore di una società , postula la ricorrenza di gravi motivi , da identificarsi nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’articolo 88 c.p.c., ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all’articolo 96, 2 co., c.p.c. cfr. Cass. 8.10.2010, numero 20878, secondo cui l’articolo 94 c.p.c., che contempla la condanna alle spese nei confronti dell’avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti e, quindi, come nella specie, anche dell’amministratore di una società , si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un’attività processuale in maniera autonoma, conseguendone l’operatività del principio della soccombenza tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da identificarsi in modo specifico dal giudice, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’articolo 88 c.p.c. ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all’articolo 96, 2 co., c.p.c. . Non sussistono i presupposti della mala fede ovvero della colpa grave perché si possa far luogo alla condanna di cui all’articolo 96, 3 co., c.p.c. cfr. Cass. ord. 11.2.2014, numero 3003, secondo cui la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del 3 co. dell’articolo 96 c.p.c., aggiunto dalla legge 18.6.2009, numero 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa . Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 13.5.2015. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, numero 115 comma 1 quater introdotto dall’articolo 1, comma 17, legge 24.12.2012, numero 228, a decorrere dall’1.1.2013 , si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, d.p.r. numero 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza condanna la ricorrente, “S.R.C. - Sviluppo Reti Commerciali” s.r.l., a rimborsare alla resistente, avvocato A.C. , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, numero 115 comma 1 quater introdotto dall’articolo 1, comma 17, legge 24.12.2012, numero 228, a decorrere dall’1.1.2013 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente s.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, d.p.r. numero 115/2002.