Decreto ingiuntivo per spese legali: a quali controversie si applica il rito sommario speciale?

L’articolo 14 d.lgs. numero 150/2011 ha integrato il regime processuale previsto dall’articolo 28 l. numero 794/1942, sostituendo il precedente procedimento camerale con il modello processuale di rito sommario speciale, il quale prevede espressamente che esso regoli anche l’opposizione proposta ai sensi dell’articolo 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con ordinanza numero 24179/19 depositata il 27 settembre. Il caso. Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto il ricorso proposto del cliente contro l’ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dall’avvocato per ottenere il pagamento del suo compenso legale, la Corte di Cassazione esamina preliminarmente le due eccezioni sollevate dal controricorrente. Il ricorso per cassazione è ammissibile e valido. Riguardo alla prima eccezione, relativa all’inammissibilità del ricorso per cassazione per decorso del termine breve per l’impugnazione, la Cassazione rileva che l’azione per la condanna del cliente al pagamento dovuto era stata ritualmente instaurata con ricorso monitorio accolto dal tribunale che emetteva il decreto ingiuntivo, a sua volta ritualmente opposto con procedimento sommario speciale ex articolo 14 d.lgs. numero 150/2011. Tale norma, afferma la Corte, sancisce l’inappellabilità dell’ordinanza che definisce il giudizio, pertanto, deve considerarsi ammissibile il ricorso per cassazione che, nella fattispecie, è tempestivamente avvenuto entro il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla notifica dell’ordinanza. Il modello processuale di rito sommario speciale. Circa l’eccezione inerente alla procedura prevista dal d.lgs. numero 150/2011, che secondo il controricorrente poteva essere utilizzata solo per i compensi maturati per attività difensiva svolta in giudizi civili e non anche penali, la Suprema Corte ne afferma l’infondatezza. Infatti, prosegue il Collegio, la limitazione prospettata dal controricorrente riguarda l’articolo 28 l. numero 794/1942 e non il modello processuale disciplinato dall’articolo 14 d.lgs. numero 150/2011. Tale ultimo articolo ha integrato il regime processuale previsto dall’articolo 28 l. numero 794/1942, sostituendo il precedente procedimento camerale con il modello processuale di rito sommario speciale, il quale non esaurisce la sua applicazione alle controversie di cui all’articolo 28 l. numero 794/1942 ma prevede espressamente che esso regoli anche l’opposizione proposta ai sensi dell’articolo 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 12 febbraio – 27 settembre 2019, numero 24179 Presidente Orilia – Relatore Casadonte Rilevatoche -il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato da R.A. all’avvocato S.L. ed avente ad oggetto l’ordinanza ex articolo 702 bis c.p.c. emessa dall’adito Tribunale di Napoli in composizione monocratica a seguito dell’opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale nel 2013 e con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, a favore del legale, del saldo ancora dovuto per l’attività professionale da quest’ultimo svolta nell’ambito di un procedimento penale instaurato a carico dell’ingiunto - l’ordinanza impugnata aveva respinto l’opposizione ritenendo, da una parte corretta la quantificazione del compenso spettante al difensore come determinata in applicazione dei parametri di cui al D.M. numero 127 del 2004 perché l’attività svolta risaliva al periodo di validità degli stessi e, dall’altra, documentalmente provata la prestazione svolta dal legale - la cassazione del provvedimento impugnato è chiesta dall’originario opponente sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso l’avvocato S. . Consideratoche - va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per giudicato proposta dal controricorrente, il quale sostiene che avverso l’ordinanza ex articolo 702 bis c.p.c. comunicata a mezzo pec il 7 maggio 2015 e notificata ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione ai sensi degli articolo 170 e 325 c.p.c. il 28 maggio 2015, avrebbe dovuto essere notificato l’appello entro il termine del 6 giugno 2015 ovvero, al massimo, entro il 27 giugno 2015 - poiché la notifica era avvenuta a mezzo pec il 1 luglio 2015, dopo cioè la scadenza del termine per l’appello, il ricorso per cassazione era inammissibile - l’eccezione è infondata - l’azione per la condanna del cliente al pagamento del compenso dovuto era stata ritualmente instaurata con ricorso monitorio accolto dal tribunale che emetteva il decreto ingiuntivo numero 8589/2013, a sua volta ritualmente opposto nella forma del procedimento sommario speciale come disciplinato dal D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, applicabile ratione temporis - tale norma espressamente prevede che l’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile - pertanto, il ricorso in cassazione è ammissibile e nel caso di specie è avvenuto entro il termine di sessanta giorni cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2 decorrente dalla notifica dell’ordinanza effettuata a tal fine il 28 maggio 2015 - il controricorrente eccepiva, inoltre, che la procedura prevista dal D.Lgs. numero 150 del 2011 poteva essere utilizzata solo per i compensi maturati per prestazioni professionali in giudizi civili, mentre nel caso di specie i compensi inerivano l’attività professionale svolta nell’ambito di un procedimento penale riguardante il sig. R. - l’eccezione è infondata perché la limitazione prospettata nella giurisprudenza richiamata dal controricorrente riguarda la L. numero 794 del 1942, articolo 28 e non il modello processuale disciplinato dall’14 del D.Lgs. numero 150 del 2011, come confermato nella ricostruzione interpretativa delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza numero 4485/2018 - la L. numero 794 del 1942, articolo 28, in particolare, prevede che per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articolo 633 c.p.c. e segg., procede ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, numero 150, articolo 14 - la disposizione in esame è inserita nella legge che disciplina Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile il cui regime processuale è stato integrato dal D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14 che ha sostituito il precedente procedimento camerale - il modello processuale di rito sommario speciale introdotto dall’articolo 14 D.Lgs. cit., tuttavia, non esaurisce la sua applicazione alle controversie di cui alla L. numero 794 del 1942, articolo 28, essendo espressamente previsto nel comma 1 che esso regoli anche l’opposizione proposta ai sensi dell’articolo 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali - poiché nel caso di specie l’avvocato ha proceduto al recupero dei compensi dovuti con l’ordinario procedimento monitorio, non rilevano le questioni connesse all’ambito applicativo della L. numero 794 del 1992, articolo 28 e dunque l’eccezione è infondata - ha eccepito altresì il controricorrente che lo speciale procedimento camerale di liquidazione degli onorari e diritti dell’avvocato previsto prima dalla L. numero 794 del 1942, articolo 28 e ss. ed ora dal D.Lgs. numero 150 del 2011 non sarebbe applicabile in caso di contestazione sull’esistenza del rapporto di clientela, sull’avvenuta transazione della lite o sulla natura giudiziale dei compensi, ovvero quando con riconvenzionale sia dal cliente introdotto un nuovo e diverso petitum - l’eccezione è infondata oltre che per quanto appena chiarito in ordine alla irrilevanza nel caso di specie della previsione della L. numero 794 del 1942, articolo 28 e ss. anche perché costituisce principio ormai consolidato a seguito della medesima sentenza numero 4485/2918 delle Sezioni Unite di questa Corte che la controversia avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’ an debeatur cfr. prima della sentenza numero 4485/2018, e Cass. 4002/2016 e 5843/2017 - passando all’esame dei motivi del ricorso, il primo -con cui si deduce la violazione del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, comma 2, secondo periodo, dell’articolo 50 quater c.p.c. per avere il Tribunale di Napoli illegittimamente giudicato in composizione monocratica anziché in composizione collegiale è fondato - l’articolo 14 comma 2 del D.Lgs. cit. espressamente prevede che il tribunale decida in composizione collegiale e - il secondo motivo - con cui si deduce in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. numero 1 del 2012, articolo 9 comma 3, conv. in L. numero 27 del 2012 nonché del D.M. numero 140 del 2012, articolo 1 per avere determinato il compenso in virtù dei parametri non più in vigore al momento della conclusione della prestazione del professionista - è assorbito dall’accoglimento del primo motivo - il terzo motivo - con cui si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, la nullità della decisione per mancanza del contenuto minimo di motivazione richiesto dall’articolo 132 c.p.c., numero 4 - è pure assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso - a seguito dell’accoglimento del primo motivo, l’ordinanza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e disposto il rinvio del presente giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione collegiale, per il nuovo esame alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati nonché per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo, cassa l’ordinanza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione collegiale anche per le spese del giudizio di legittimità.