Efficacia dei periodi riscattati con il sistema contributivo: nuove precisazioni INPS

L'INPS ha chiarito le ipotesi in cui gli oneri da riscatto sono determinati con il criterio del calcolo a percentuale in luogo del criterio della riserva matematica Circ. INPS 6 aprile 2021 numero 54 .

La determinazione dell'onere da riscatto secondo il criterio delcalcolo a percentuale, consentito quando la liquidazione della pensione deve avvenireesclusivamentecon il sistemacontributivo, riguardatutte le tipologie di riscattoil cui onere, in mancanza dell'esercizio delle facoltà che comportino la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, sarebbe stato determinato con il criterio della riserva matematica. Ricadono in tale ipotesi, ad esempio, il riscatto del lavoro all'estero, il riscatto dei periodi corrispondenti all'astensione facoltativa fuori dal rapporto di lavoro, il riscatto del corso di studi universitario. A precisarlo è l'INPS che torna ad occuparsi deglieffetti del riscattodi periodi che si collochino nelsistema contributivo, chiarendo le ipotesi in cui gli oneri da riscatto sono determinati con il criterio del calcolo a percentuale in luogo del criterio della riserva matematica. Riscatto del corsodi studiouniversitario Nel caso in cui il corso di studi si collochi temporalmente nel periodo da valorizzare ai fini del calcolo della pensione,in parte con il sistema retributivoein parte con il sistema contributivo, l'onere da riscatto è quantificato utilizzando le seguenti due modalità - per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo retributivo della pensione, si utilizzerà il metodo dellariserva matematica - per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si utilizzerà il metodo delcalcolo a percentuale, applicando il criterio scelto dall'interessato tra - retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda - livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'AGO per i lavoratori dipendenti. Per effetto dell'esercizio di una delle facoltà che consentono di calcolare la pensione esclusivamente con il sistema contributivo, anche per il periodo che si colloca nel sistema di calcolo retributivo, l'onere da riscatto verrà determinato con il metodo di calcolo a percentuale, secondo una delle due modalità a scelta dell'interessato. Esercizio dell'opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione L'opzione per il sistema contributivo può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed èsubordinataal perfezionamento dei seguentirequisiti contributivi - meno di 936 settimane pari a 18 anni al 31 dicembre 1995 - almeno 780 settimane pari a 15 anni di cui almeno 260 settimane pari a 5 anni dal 1° gennaio 1996 - almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che possono far valere un'anzianità contributiva dialmeno 18 anni al 31 dicembre 1995, acondizioneche abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001. L'accertamento dei predetti requisiti contributivi va effettuato tenendo conto dei criteri di valutazione previsti per il diritto a pensione dalle gestioni pensionistiche nelle quali si fa valere la contribuzione necessaria per l'opzione, al momento del suo esercizio. Nei casi in cui l'interessato eserciti la facoltà di opzione per il sistema contributivo nelcorso della vita lavorativa, occorre distinguere tre fattispecie - se la facoltà di opzione è stata esercitataprima della presentazione della domanda di riscatto, i periodi da riscattare non rilevano ai fini della verifica della permanenza dei requisiti contributivi perfezionati e accertati alla data di presentazione della domanda di opzione accolta il sistema di calcolo applicabile per determinare l'onere del riscatto è quello a percentuale - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - anche con riferimento ai periodi che si collocano antecedetemene al 1° gennaio 1996. Il pagamento di almeno una rata del riscatto rende irrevocabile l'esercizio della facoltà di opzione, avendo quest'ultima prodotto effetti - se la facoltà di opzione è esercitatacontestualmente alla presentazione della domanda di riscatto, i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi. Ad esempio, se per effetto dei periodi da riscattare l'assicurato maturi una anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l'opzione al contributivo non può essere validamente esercitata e l'onere del riscatto sarà determinato con le modalità ordinarie criterio della riserva matematica per periodi che si collochino nel sistema retributivo . Fuori da quest'ultima ipotesi, il sistema di calcolo applicabile per determinare l'onere del riscatto è quello a percentuale - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - anche con riferimento ai periodi che si collocanoantecedentemente al 1° gennaio 1996. La quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l'esercizio della facoltà di opzione deve essere versata in unica soluzione. Il pagamento di almeno una rata del riscatto, oppure della quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l'esercizio della facoltà di opzione, rende irrevocabile l'esercizio della predetta facoltà, avendo quest'ultima prodotto effetti - se la facoltà di opzione è esercitatasuccessivamente alla presentazione della domanda di riscatto, la domanda di riscatto è definita secondo le regole ordinarie, con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa criterio della riserva matematica per periodi che si collochino nel sistema retributivo . I periodi già acquisiti alla data di esercizio della facoltà di opzione - compresi quelli con riferimento ai quali, alla medesima data, è stato versato il relativo onere di riscatto - rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi. Il sistema di calcolo ordinario applicato per determinare l'onere del riscatto - diversificato a seconda del sistema di calcolo della pensione applicabile e della collocazione temporale dei periodi da riscattare - se versato in tutto o in parte, non può essere rideterminato a seguito dell'esercizio della facoltà di opzione. Infatti detto esercizio non può essere interpretato come rinuncia alla domanda di riscatto in corso, in quanto la prestazione di riscatto presenta una causa autonoma e non riconducibile alle finalità dell'opzione. Nei casi in cui l'interessato esercita la facoltà di opzione per il sistema contributivo almomento del pensionamentoe contestualmente presenti domanda di riscatto, i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi. Il sistema di calcolo applicabile per determinare l'onere del riscatto è quello a percentuale – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - anche con riferimento ai periodi che si collocano antecedentemente al 1° gennaio 1996. Le modalità di pagamento dell'onere del riscatto sono diversificate unica soluzione o rateizzazione a seconda della gestione previdenziale nella quale sono accreditati i periodi da riscattare. Nei casi in cui sia esercitata l'opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione al fine di avvalersi dei criteri di calcolo a percentuale dell'onere di riscatto,non può operare l'esclusione dal massimale contributivo articolo 21 DL 4/2019conv. inL. 26/2019 . Detta deroga si riferisce solo ai soggetti che siano iscrittia far data dal 1° gennaio 1996e non può essere estesa a coloro che abbiano intenzionalmente optato per il sistema contributivo. In questi casi, continuerà pertanto ad applicarsi il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell'opzione al sistema contributivo. Esercizio della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi Al pari della domanda di riscatto presentata contestualmente alla domanda di pensione con la c.d. “opzione donna”, il criterio di calcolo a percentuale dell'onere da riscatto si applica anche con riferimento a tutti i periodi da riscattare, nel caso di presentazione delle domande di riscatto presentate contestualmente alladomanda di pensione in totalizzazione D.Lgs. 42/2006 da liquidare interamente con il sistema di calcolo contributivo. In tale ipotesi, i periodi da riscattarerilevanoai fini - del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione - della verifica del perfezionamento di un diritto autonomo a pensione nella gestione presso la quale è stato chiesto il riscatto - della determinazione del sistema di calcolo del pro rata di pensione a carico della gestione presso la quale è stato chiesto il riscatto. Per la determinazione dell'onere del riscatto non è possibile applicare il sistema di calcolo a percentuale nei casi in cui il pro rata a carico della gestione presso la quale è stato richiesto il riscatto debba essere calcolato, tenendo conto anche del periodo da riscattare, con ilsistema retributivo. Nei casi in cui, a seguito dell'esercizio della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi, l'onere da riscatto, che si sarebbe dovuto determinare in tutto o in parte applicando il criterio della riserva matematica, è invece calcolatointeramente applicando il criterio a percentuale, i periodi riscattati con l'applicazione di tale ultimo criterio non rilevano ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, per l'individuazione del sistema di calcolo del pro rata di pensione a carico delle gestioni interessate dalla totalizzazione diverse da quella presso la quale è stato effettuato il riscatto. La medesima esclusione avviene per l'individuazione del sistema di calcolo delpro quota di pensione in cumulo articolo 1, comma 239 e s., L. 228/2012 articolo 14, comma 2, DL 4/2019conv. inL. 26/2019 , a carico delle gestioni diverse da quella presso la quale è stato effettuato il riscatto. Fonte mementopiu.it

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