Un’errata indicazione nella nota di trascrizione del pignoramento immobiliare del creditore procedente può costituire un motivo di nullità assoluta del pignoramento stesso impugnabile, pertanto, con l’opposizione di terzo all’esecuzione ex articolo 619 c.p.c.?
A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione con la corposa sentenza numero 8205 depositata il 4 aprile 2013 in tema di opposizione di terzo. Invalidità del pignoramento. In buona sostanza, il quesito proposto ai giudici del Palazzaccio è se l’errata identità della persona dei creditori nella nota di trascrizione determini l’inopponibilità del pignoramento nei confronti dell’acquirente del bene nonché la sua inefficacia. Al riguardo, gli Ermellini richiamano e ribadiscono l’orientamento giurisprudenziale in merito, secondo il quale il terzo, che in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento abbia acquistato a titolo particolare l’immobile pignorato, fa valere l’invalidità del pignoramento come atto iniziale e fondamentale del processo esecutivo al fine di fare accertare che il suo acquisto, sebbene trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, è efficace ed opponibile nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e vale a sottrarre all’esecuzione il bene pignorato, per cui il terzo non propone una opposizione agli atti esecutivi, ma una opposizione inquadrabile nella opposizione di terzo ex articolo 619 c.p.c Errore di identità. Nel caso di specie, il Tribunale di Brindisi aveva rigettato l’opposizione di terzo all’esecuzione ex articolo 619 c.p.c. proposta da due coniugi, in regime di comunione legale, contro un pignoramento immobiliare trascritto in data anteriore alla trascrizione dell’atto di acquisto da parte dei due di un immobile con annessi box e giardino, da parte di una Società Cooperativa. In sede di appello, al contrario, la Corte territoriale dichiarava privo di effetti il pignoramento immobiliare, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. Da qui il ricorso per cassazione cui resistono con controricorso i due coniugi. La «sponda processuale». Come già detto, gli Ermellini rispondono affermativamente al quesito relativo alla configurabilità dell’opposizione proposta dai due coniugi come opposizione di terzo ex articolo 619 c.p.c., vista l’errata identità della persona dei creditori nella nota di trascrizione. Al riguardo, proseguono i giudici della Cassazione, è opportuno richiamare l’articolo 2841 c.c. che, pur previsto in tema di iscrizione ipotecaria, è norma a valenza generale, in quanto presuppone inesattezza nel titolo o nelle note che siano fedelmente riprodotte nei registri e trova una «sponda processuale» – così si legge nella sentenza – in tema di pignoramento in quanto alcune inesattezze sugli elementi di cui all’articolo 2841 c.c. producono nullità qualora esse escludano la possibilità di individuare, con certezza e nonostante l’ordinaria diligenza, quella indicazione. Necessaria l’opposizione di terzo. In conclusione, secondo Piazza Cavour, sia l’ipoteca sia il pignoramento costituiscono vincoli alla libera disponibilità e alla libera circolazione del bene, per cui il terzo acquirente su cui il pignoramento sia stato trascritto prima della trascrizione dell’acquisto da parte dello stesso terzo ha la possibilità di svolgere ogni attività processuale inerente al contestato vincolo e subentrare in surrogazione al debitore esecutato per farne valere l’invalidità. Nel caso in esame, gli opponenti denunciarono l’illegittimità della trascrizione posta in essere ad istanza e a favore di soggetto che non era titolare dell’azione esecutiva e, quindi, essi non potevano che agire ex articolo 619 c.p.c Da qui il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 febbraio – 4 aprile 2013, numero 8205 Presidente Petti – Relatore Uccella Svolgimento del processo In data 11 aprile 2005 il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, rigettava la opposizione di terzo all'esecuzione ex articolo 619 c.p.c. proposta da Gu.Cl. e Mo.Ro. , coniugi in regime di comunione legale, proposta contro il pignoramento immobiliare trascritto da M.B.A. in data 11 maggio 1992, ovvero in data anteriore alla trascrizione dell'atto di acquisto da parte dei Gu. di un immobile con annessi box e giardino, dalla Cooperativa La Magnolia Società Cooperativa s.r.l. avvenuta il 15 maggio 1992. Su gravame degli opponenti la Corte di appello di Lecce il 6 novembre 2008 dichiarava privo di effetti il pignoramento immobiliare in oggetto e compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio, riformando la sentenza di prime cure. Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione G.M. , M.E. , quali eredi di M.B. , affidandosi a cinque motivi. Resistono con controricorso i coniugi Gu. , che depositavano memoria. All'udienza del 12 dicembre 2011 il Collegio, su conforme richiesta del P.G., dispose per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di G Z. . L'incombente risulta espletato ed i ricorrenti hanno ridepositato memoria per l'odierna udienza. Motivi della decisione 1. - Per una migliore comprensione della vicenda il Collegio osserva quanto segue. Il 13 maggio 1992 M.B.A. contro la Magnolia Cooperativa s.r.l. trascriveva un pignoramento immobiliare notificata in data 11 maggio 1992 su un immobile ubicato in omissis con annesso box e giardino. Questo immobile fu venduto con atto di compravendita del 28 aprile 1992 tra la M. e Gu.Cl. , coniugato in regime di comunione legale con Mo.Ro. . M.A. classe il 15 maggio 1992 aveva eseguito pignoramento immobiliare in danno della Magnolia, nella qualità di creditore della stessa in forza di precetto cambiario. Il M.A. - creditore - non trascriveva in proprio favore tale atto di pignoramento, che, come si evinceva dalla nota di trascrizione veniva trascritto il 13 maggio 1992 contro la Magnolia in favore di M.B.A. classe . Nella procedura esecutiva erano intervenuti la Trio Calcestruzzi s.r.l., T.S. , Me.Anumero , P.D. , M.C. , Z.G. , la Curatela del Fallimento di D.O. e Gr.Gi. . Asserendo che la trascrizione del pignoramento fosse nulla i coniugi Gu. proposero opposizione di terzo ex articolo 619 c.p.c La Corte territoriale riformava la decisione di prime cure perché gli appellanti - i coniugi Gu. - che erano legittimati a proporre opposizione con la richiesta di nullità della trascrizione contestavano la opponibilità ad essi del pignoramento e, quindi, si trattava di opposizione all'esecuzione ed inoltre perché la nota di trascrizione era invalida, in quanto il pignoramento eseguito dal creditore procedente M.A. classe XXXX risultava dalla nota di trascrizione - trascritto ad istanza ed in favore di altro soggetto - M.B.A. nato a OMISSIS -, identificato in modo inequivoco. Quindi, il pignoramento era invalido ed inefficace p.7 sentenza impugnata . 2. - Ciò posto in rilievo ritiene il Collegio che la questione proposta dai resistenti, che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, essendo le relative notifiche effettuate a P.D. e M.C. il 25 novembre 2009, ossia fuori termine, - per ragioni logiche va esaminata per prima. La sentenza de qua è stata pubblicata il 6 novembre 2009 ed ha ad oggetto la opposizione ex articolo 619 c.p.c., per cui non è soggetta alla sospensione dei termini feriali. La notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata per ultimo a P.D. e M.C. il 25 novembre 2009. Nel processo di appello le parti presenti sono 1 gli attuali resistenti - Gu.Cl. e Mo.Ro. - appellanti 2 G.M. e M.E. quali eredi di M.A. - appellato 3 Cooperativa Magnolia-Curatela fallimento di D.O. - Gr.Gi. - Me.Anumero - M.C. - P.D. -Trio Calcestruzzi s.r.l. - Z.G. - appellati contumaci. Il ricorso è stato notificato presso il domicilio eletto al procuratore degli attuali resistenti, all'epoca appellanti, il 6 novembre 2009 e nello stesso giorno alla Cooperativa Magnolia, alla Trio Calcestruzzo, al suo procuratore, al titolare della T. e al suo procuratore. Al procuratore di Me.Anumero il ricorso è stato notificato il 23 novembre 2009. A Gr.Gi. il ricorso è stato notificato il 23 novembre 2009 ex articolo 140 c.p.c., al suo procuratore il 20 novembre 2009. A P.D. il ricorso è stato notificato presso il domiciliatario e al suo difensore il 26 novembre 2009. A M.C. il ricorso è stato notificato a mezzo posta A.R. il 25 novembre 2009 e al suo procuratore il 20 novembre 2009. Alla Curatela del fallimento di D.O. il 23 novembre 2009 e al suo procuratore il 20 novembre 2009. Osserva il Collegio che, in merito alla eccezione dei resistenti, si verte in tema di opposizione di terzo articolo 619 c.p.c. ed esattamente di opposizione avverso un pignoramento immobiliare in cui erano intervenuti la Trio, T.S. , Me.Anumero , P.D. , M.C. , Z.G. , la Curatela del D. e Gr.Gi. . In tema di opposizione di terzo parti necessarie sono solo i creditori e il debitore esecutato nonché il terzo pignorato quando abbia un interesse alla vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento Cass. numero 11585/09 . Nel caso in esame creditore procedente era M.A. cl. debitore esecutato la Cooperativa Magnolia, terzi i coniugi Gu. . Entro l’anno dalla pubblicazione gli eredi del M.A. cl. a cui favore era stato trascritto il pignoramento, notificavano il ricorso al debitore esecutato - la Magnolia - e ai terzi, per cui nei loro confronti il ricorso è ammissibile. Il rinnovo della notifica del ricorso fu deciso da questa Corte solo per Z.G. ed è stata effettuata, mentre per gli altri intimati che avevano rivestito la qualità di appellati rimasti tutti contumaci va confermata la validità della notifica, in quanto nell'ipotesi di litisconsorzio necessario l'impugnazione notificata nel termine solo ad alcuni dei litisconsorzi ha effetto conservativo ed impeditivi della decadenza. In tal caso le successive notificazioni dell'impugnazione, tardivamente eseguite agli altri litisconsorzi - nel caso, processuali - realizzano l'effetto di rendere integro il contraddittorio, precedendo il provvedimento di cui all'articolo 331 c.p.c. Cass. numero 7702/94 , ossia valendo come atto di integrazione del contraddittorio Cass. numero 19963/05 . 1. - Con il primo motivo violazione articolo 360 numero 3 - violazione e falsa applicazione degli articolo 489 e 138 ss. i ricorrenti precisano che il ricorso ex articolo 619 c.p.c. proposto dai coniugi Gu. , unitamente al decreto di comparizione era stato notificato presso il procuratore del creditore procedente - M.A. - nel suo domicilio eletto nel seno della procedura esecutiva immobiliare, con le stesse forme e modalità, anche nei confronti dei creditori interessati. Contro la sentenza del Tribunale di Brindisi veniva proposto appello, che veniva notificato nelle stesse forme, ma i creditori restavano contumaci sia in primo che in secondo grado. Pertanto, la notifica effettuata ex articolo 489 c.p.c. era in netta violazione degli articolo 138 e ss.c.p.c Ad illustrazione del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto Può ritenersi valida la notificazione dell'atto di opposizione ex articolo 619 c.p.c. ad esecuzione già iniziata e della correlata e conseguente impugnazione della sentenza di primo grado di rigetto operata ai sensi dell'articolo 489 c.p.c., relativo al luogo dove debbono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell'esecuzione forzata e non ai sensi degli articolo 138 e segg. c.p.c. In merito a questa censura va detto che, pur se corretto nel quesito, la questione, come fanno rilevare gli stessi ricorrenti nella memoria, si dimostra nuova per quanto concerne la sentenza di primo grado, ma è tale anche in merito alla sentenza di appello, dalla quale non emerge che la questione abbia formato oggetto di trattazione né si tratta di questione rilevabile di ufficio ed è inoltre infondata perché destinatario della notificazione è anche il procuratore costituito del creditore opposto quando nel precetto gli sia stata conferita procura alle liti. 2.-Con secondo motivo violazione articolo 360 numero 3 - violazione e falsa applicazione degli articolo 619 - 620 ss. i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice dell'appello ha ritenuto che il termine ultimo per la proposizione della opposizione di terzo sia quella dell’effettiva vendita e non già il tempo in cui è stata emessa l’ordinanza con cui si dispone la vendita, non rilevando, essi assumono, - in ordine al termine certo di cui all'articolo 619 c.p.c. per proporre tempestiva opposizione, una lettura coordinata con l’articolo 620 c.p.c., come invece ha fatto il giudice dell'appello, trattandosi di fattispecie del tutto diverse p.8 ricorso . Assumono i ricorrenti che la opposizione sarebbe tardiva, stante il lungo lasso di tempo tra il momento in cui fu autorizzata la vendita e la opposizione. Ad illustrazione del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto Se l’opposizione di terzo ai sensi dell'articolo 619 c.p.c. in ipotesi di esecuzione immobiliare debba essere proposta prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione o possa essere proposta sino a che la vendita o l’assegnazione non siano avvenuta . In merito a questa doglianza osserva il Collegio che, come si evince dalla memoria dei resistenti p.5 e sulle considerazioni ivi espresse, sorvolano nella loro memoria i ricorrenti, il ricorso in opposizione è stato depositato il 26 gennaio 2005 in data anteriore alla vendita avvenuta nel luglio del 2005, mentre l’approvazione del progetto di distribuzione avvenne con ordinanza del 22 febbraio 2006. La lettera dell’articolo 619 c.p.c. comma 1 parla di opposizione dopo che sia stata disposta la vendita, ossia quando si sia avuta l’aggiudicazione. Nella specie la vendita fu disposta con ordinanza di autorizzazione dell’8 marzo 2000. Ordunque, premesso che la fase della vendita inizia dopo l'ordinanza che ne stabilisce le modalità e la data e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene, che segue l'aggiudicazione, il termine finale per proporre opposizione va individuato non solo fino al momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione, bensì fin quando con la realizzazione di tali atti non giunge a compimento l'iter espropriativi ed anche dopo l'aggiudicazione dell’immobile fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento rispetto al quale gli atti precedenti assumono mera funzione preparatoria. Difatti, in una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 619 comma 1 c.p.c., letto in relazione all’articolo 620 c.p.c., non può configurarsi come ostacolo alla opposizione di terzo, che ha il solo scopo di far sottrarre all’espropriazione un bene su cui il terzo vanta un diritto reale e quindi si esaurisce nell’accertamento della illegittimità o meno dell’esecuzione, una retrodatazione del termine processualmente previsto solo a quell’atto-ordinanza che dispone la vendita-, che costituisce un momento endoprocessuale pur rilevante all’interno della definizione dell’intera procedura esecutiva lontana giurisprudenza che va condivisa e di cui a Cass. numero 1148/68 richiamata a p. 11 controricorso . 3.-Con il terzo motivo violazione articolo 360 numero 3 - violazione e falsa applicazione degli articolo 619 – 615 - 617 c.p.c. e 2913 c.c. - omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia assumono i ricorrenti che gli allora appellanti era legittimati ad agire nella procedura ex articolo 619 c.p.c., e - secondo profilo - che vi sarebbe omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nella parte in cui il giudice dell’appello, dopo avere qualificato la opposizione come opposizione all’esecuzione, l’abbia poi ritenuta opposizione di terzo per poi di fatto applicare l’articolo 615 c.p.c., in quanto avrebbe ritenuto l’atto di disposizione della res pignorata fondamento della qualificazione endoprocessuale dell’avente causa come soggetto passivo. Alla illustrazione del motivo viene formulato il c.d. quesito di fatto p.13 ricorso se il terzo opponente all’esecuzione ex articolo 619 c.p.c. in virtù di titolo di proprietà trascritto posteriormente alla trascrizione del pignoramento immobiliare, possa far valere la invalidità del pignoramento con riguardo alla circostanza che la trascrizione risulta erroneamente operata in favore di soggetto diverso dal creditore procedente . Osserva il Collegio che i due profili dell’unica censura vanno disattesi. Il primo perché con la nullità della trascrizione gli appellanti - oggi resistenti - contestavano l’opponibilità ad essi del pignoramento e, quindi, avevano proposto una opposizione alla esecuzione, che proprio per la loro qualità ed il petitum non poteva che qualificarsi opposizione di terzo giurisprudenza consolidata Cass. numero 14003/04 Cass. numero 15030/09 Cass. numero 15400/10 . Il secondo perché nessuno dei vizi motivazionali denunciati appare rinvenirsi nella sentenza impugnata. Infatti il giudice dell'appello, avendo individuato la pretesa fatta valere dai coniugi, ossia la inopponibilità nei loro confronti del pignoramento, correttamente l'ha qualificata opposizione di terzo, non potendo essere altrimenti, attesa anche la diversa ratio e i diversi elementi costituitivi di tale opposizione rispetto a quella prevista dall'articolo 615 c.p.c Del resto, essendo stato l’atto di compravendita trascritto dopo la trascrizione dell’atto di pignoramento essi potevano agire solo ex articolo 619 c.p.c. v. Cass. numero 14003/94 . 4. - Con il quarto motivo violazione articolo 360 numero 3 - violazione e falsa applicazione dell'articolo 2841 c.c. e 555 c.p.c. in relazione agli articolo 619 e 617 c.p.c. i ricorrenti precisano che nella nota di trascrizione è indicato il nome del creditore procedente - M.A. cl. - e sulla base di tale presupposto, a loro avviso, il giudice dell’appello avrebbe erroneamente rilevato la sussistenza di una incertezza assoluta sulla persona del creditore e, quindi, applicando l'articolo 2841 c.c., richiamato dall’articolo 555 c.p.c., avrebbe statuito per la invalidità della trascrizione e la inopponibilità del pignoramento nonché la sua inefficacia. Si tratterebbe di una nullità non assoluta, ma sanabile se non eccepita nei termini per l’opposizione agli atti esecutivi ed in tal senso richiamano giurisprudenza di questa corte a p.14 ricorso . A loro avviso, con riguardo al pignoramento non si potrebbe ricorrere ad una applicazione analogica di quanto previsto in sede di ipoteca dall’articolo 2841 c.c., in assenza di una norma che sancisca la nullità del pignoramento. In definitiva, nella nota era sì errata la indicazione esatta del creditore procedente, peraltro desumibile dal pignoramento, ma ciò sarebbe irrilevante. Peraltro, il vizio non avrebbe potuto essere denunciato dal terzo, essendo sul punto legittimato solo il debitore esecutato. Ad illustrazione del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto Se l'errata indicazione nella nota di trascrizione del pignoramento immobiliare della persona del creditore procedente costituisce un motivo di nullità assoluta del pignoramento stesso impugnabile con l’opposizione di terzo all’esecuzione ex articolo 619 c.p.c. . Al riguardo il Collegio osserva quanto segue. Come riconosciuto dagli stessi ricorrenti il pignoramento eseguito dal creditore procedente M.A. risulta trascritto ad istanza e a favore di altro soggetto M.B.A. cl. v.p. 7 sentenza impugnata . Il punto da esaminare è se questa errata identità, che comporta certamente la invalidità della trascrizione determini la inopponibilita del pignoramento nei confronti di acquirente del bene e la sua inefficacia nei suoi confronti. Non vi è dubbio che gli opponenti erano e sono interessati alla validità o meno del pignoramento da cui dipende la liberazione del bene pignorato. Il giudice dell’appello ha avuto modo di affermare a che l’articolo 2841 c.c. è norma di diritto sostanziale redatta in tema di iscrizione ipotecaria b ad esso va connesso l’articolo 555 c.p.c., essendo in questa norma presenti le stesse ragioni di tutela del terzo con riferimento all’opponibilità degli atti soggetti a trascrizione o iscrizione c l'articolo 2841 c.c. prevede tra le invalidità della iscrizione e, quindi, della trascrizione , tra l'altro, l'inesattezza della nota che “induca incertezza sulla persona del creditore”. Orbene, in linea di principio va richiamato e ribadito quell'orientamento secondo il quale il terzo, che in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento abbia acquistato a titolo particolare, come nella specie, l’immobile pignorato, fa valere l’invalidità del pignoramento come atto iniziale e fondamentale del processo esecutivo al fine di fare accertare che il suo acquisto, sebbene trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, è efficace ed opponibile nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e vale a sottrarre all’esecuzione il bene pignorato, per cui il terzo non propone una opposizione agli atti esecutivi, ma una opposizione inquadrabile nella opposizione di terzo ex articolo 619 c.p.c. Cass. numero 3036/81 . E, l’articolo 2841 c.c., pur previsto in tema di iscrizione ipotecaria, è norma a valenza generale, in quanto presuppone inesattezze nel titolo o nelle note che siano fedelmente riprodotte nei registri e trova una sponda processuale in tema di pignoramento in quanto alcune inesattezze sugli elementi di cui all’articolo 2841 c.c. producono nullità qualora esse escludano la possibilità di individuare, con certezza e nonostante l'ordinaria diligenza, quella indicazione Cass. numero 4421/77 . Infatti, sia l’ipoteca sia il pignoramento costituiscono vincoli alla libera disponibilità e alla libera circolazione del bene, per cui il terzo acquirente su cui il pignoramento sia stata trascritto prima della trascrizione dell’acquisto da parte dello stesso terzo ha dunque la possibilità di svolgere ogni attività processuale inerente al contestato vincolo e subentrare in surrogazione al debitore esecutato per farne valere la invalidità. Questa affermazione in diritto non integra, contrariamente a quanto rilevano i ricorrenti, una interpretazione dell'articolo 555 c.p.c. non conforme al precetto costituzionale di cui all'articolo 3 Cost., e ciò a prescindere dalla irrilevanza della questione nel caso in esame, perché dedotta solo in via astratta. Infatti, a loro avviso, si otterrebbero risultati aberranti, che potrebbero derivare, quanto a eventuali contrasti di giudicato, da due accertamenti-uno introdotto ex articolo 617 c.p.c. dal debitore esecutato, l’altro ex articolo 619 c.p.c. dal terzo - in ordine alle identiche eccezioni di invalidità di atti esecutivi la nota di trascrizione del pignoramento, nel caso di specie p.16 ricorso . Di vero, il terzo non ha una tutela diversa e maggiore di quella accordata al debitore esecutato, ma una tutela aggiunta o alternativa, in quanto può agire nei limiti della concreta vicenda processuale, ossia a seconda che si proceda per investire l’ an dell’esecuzione articolo 615 c.p.c. o si intenda accertare da parte del terzo gli errori derivanti dalla illegittimità dell’iscrizione e, quindi, della trascrizione e non già del titolo giudiziale articolo 619 c.p.c. . Nel caso in esame, gli opponenti denunciarono la illegittimità della trascrizione posta in essere ad istanza e a favore di soggetto che non era titolare dell’azione esecutiva e, quindi, essi non potevano che agire ex articolo 619 c.p.c., per cui la illustrazione del motivo, in parte qua, ossia con riferimento all’articolo 617 c.p.c., non è conferente alla vera quaestio disputanda. Ma, anche il quesito, come si può facilmente rilevare, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo la quale il giudice dell’appello ha parlato di assoluta incertezza sulla persona del creditore, che data la presenza dei dati anagrafici era una persona diversa da quella ad istanza ed in favore della quale era risultato trascritto il pignoramento p.7 sentenza impugnata . 5. - Con il quinto motivo violazione articolo 360 numero 3 - violazione e falsa applicazione degli articolo 329, 342,615 e 617 c.p.c. i ricorrenti lamentano che la decisione impugnata avrebbe violato il principio devolutivo dell’appello. In primo grado il giudice avrebbe giudicato su opposizione di terzo ex articolo 619 c.p.c., così come richiesto e rimarcato in appello, mentre se si dovesse ritenere che la sentenza impugnata abbia riqualificato l’azione come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi esercitabili dal terzo acquirente in via di surrogazione al debitore esecutato il citato principio certamente risulterebbe violato p.17 ricorso . Ad illustrazione del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto. Se possa il giudice dell’appello in assenza di gravame sul punto qualificare come opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. la domanda ritenute in prime cure come opposizione all'esecuzione ex articolo 619 c.c. . Il motivo va disatteso. Infatti, il giudice dell’appello, esaminando la censura degli appellanti, ha preso atto che già il giudice di primo grado aveva qualificata l’azione ex articolo 619 c.p.c. e che in effetti solo di essa poteva trattarsi, con richiamo a Cass. numero 9740/92. Del resto, la qualificazione della domanda sulla base degli stessi presupposti e delle stesse circostanze di fatto e di diritto evidenziati dalle parti è compito esclusivo del giudice del merito. Ed, inoltre, la censura, per come formulata, è meramente ipotetica ed astratta, come dimostra lo stesso contenuto del ricorso, che si incentra tutto sulla legittimazione ex articolo 619 c.p.c., degli originari opponenti, sulla correttezza dell'esame delle questioni prospettate ed anche sulla eventuale illegittimità della possibilità per il terzo opponente rispetto al debitore esecutato di far valere i suoi diritti. Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200/00, di cui Euro 200 per spese, oltre accessori come per legge.