Accolto il ricorso del Fisco, che aveva provato in giudizio come la vendita a stock di beni a prezzi nettamente superiori a quelli di acquisto celasse una condotta evasiva.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 7693 del 27 marzo 2013, ha accolto così il ricorso del Fisco, che aveva provato in giudizio come la vendita a stock di beni a prezzi nettamente superiori a quelli di acquisto celasse una condotta evasiva. Il caso. Un commerciante al dettaglio riceveva due avvisi di rettifica IVA con i quali l’Amministrazione finanziaria intendeva recuperare a tassazione ricavi ritenuti non contabilizzati in relazione a due fatture per operazioni di vendita a stock in apparenza contrarie a ogni principio di gestione commerciale. La CTR Toscana confermava le decisioni della CTP di Grosseto che aveva annullato i suddetti avvisi. L’Agenzia delle Entrate del Territorio, pertanto, proponeva ricorso in Cassazione asserendo quanto segue - in mancanza di prova contraria, la CTR aveva disatteso la presunzione ex articolo 54, D.P.R. numero 633/72, di esistenza di ricavi non contabilizzati occultati mediante vendite a stock per prezzi illogicamente inferiori - la contribuente aveva venduto tali beni non tramite i più remunerati saldi di fine stagione ma a stock dopo averli acquistati poco tempo prima a prezzi notevolmente superiori - le vendite in contestazione vedevano come acquirente la contribuente stessa in quanto proprietaria di un altro negozio. Prova presuntiva valida. La Suprema Corte riteneva fondati i motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate censurando la decisione dei Giudici di merito che avevano rifiutato la prova presuntiva offerta dall’Amministrazione finanziaria ancorchè dotata di precisione, gravità e concordanza in ragione dei numerosi e univoci fatti rappresentati durante il processo.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 27 novembre 2012 - 27 marzo 2013, numero 7693 Presidente Pivetti – Relatore Bruschetta Svolgimento dal processo Con sentenza numero 84/32/05 depositata in data 30 novembre 2005 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana - respinto l'unico appello proposto dalla territoriale Agenzia delle Entrate - confermava in toto le distinte decisioni numero 425/02/02 e numero 425/02/02 della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto che avevano rispettivamente annullato gli avvisi di rettifica numero /98 IVA 1995 e numero /99 IVA 1996 emessi nei confronti di R. A. commerciante al dettaglio di abbigliamento femminile titolare della ditta L. con negozio in Punta Ala GR coi quali venivano recuperati a tassazione ricavi ritenuti non contabilizzati ammontanti a £ 132.161.000 per l'anno d'imposta 1995 e a £ 113.804.000 per l'anno d'imposta 1996 in relazione a due fatture per operazioni di vendita a stock in apparenza contrarie a ogni principio di gestione commerciale . Dal giudice a quo, oltre la regolarità formale e fiscale delle vendite, veniva evidenziato che nelle località turistiche, contrassegnate da una forte stagionalità, le vendite a stock fossero normali e praticate in luogo dei saldi . Contro la sentenza della CTR, il Ministero dell' Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente R. A. resisteva con controricorso. Motivi della decisione 1. Ai sensi dell'articolo 57, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, numero 300 - legge istitutiva delle Agenzie delle Entrate - il Ministero dell' Economia e delle Finanze ha perduto la legittimazione a stare in giudizio con decorrenza dal 1 gennaio 2001 Cass. numero 22992 del 2010 Cass. numero 9004 del 2007 , Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per quanto riguarda il solo ridetto Ministero dell' Economia e delle Finanze. 2. Col primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza à sensi dell' articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 54 d.p.r. 26 ottobre 1972, numero 633. Lamentava l'Agenzia delle Entrate come, in mancanza di prova contraria, la CTR avesse erroneamente disatteso la presunzione ex articolo 54 d.p.r. numero 633 del 1972 di esistenza di ricavi non contabilizzati occultati mediante vendite a stock per prezzi illogicamente inferiori. Presunzione che, secondo l'Ufficio, era da ritenersi fondata su fatti gravi, precisi e concordanti. Questi, innanzitutto, consistenti nel non aver la contribuente venduto mediante più remunerati saldi di fine stagione. Ma, invece, nell'aver la contribuente venduto a stock merce acquistata appena poco tempo prima a prezzi notevolmente e contro ogni ragionevole regola commerciale. Ricavi non contabilizzati da ritenersi ulteriormente avvalorati dalla circostanza che le vendite in contestazione vedevano come acquirenti la contribuente stessa, in quanto proprietaria di altro negozio, oltreché certo P. A. che esercitava identico commercio negli stessi indirizzi della ridetta contribuente. Per cui correttamente l'Amministrazione aveva presunto ricavi non dichiarati sulla scorta del valore della merce, maggiorato del ricarico medio. Il motivo è fondato. Va premesso che l'articolo 54, comma 2, d.p.r. numero 633 del 1972 consente all'Ufficio l'accertamento di maggiori ricavi a mezzo di presunzioni semplici fondate su fatti gravi precisi e concordati. Dopodiché, sarà il contribuente a esser onerato della contraria prova Cass. numero 9108 del 2012 Cass. numero 9784 del 2010 . La CTR, quindi, non poteva rifiutare la prova presuntiva offerta dall'Amministrazione. Prova dotata di precisione, gravità e concordanza in ragione dei già evidenziati numerosi univoci fatti rappresentati dalla mancanza dei saldi di fine stagione ed a favore di antieconomiche vendite a stock per prezzi notevolmente inferiori ed a guadagno della stessa contribuente e di altra persona solgente attività presso identici indirizzi commerciali. E con palese formazione dei ricavi non contabilizzati, recuperati a tassazione. 3. In mancanza di allegata prova contraria, può decidersi il merito della causa con pronuncia di rigetto dei ricorsi proposti dalla contribuente avverso gli opposti avvisi di rettifica. 4. Col secondo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate censurava l'articolo 360, comma 1, numero 5 c.p.c. per omessa e/o insufficiente motivazione. Il motivo è assorbito. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre nulla deve statuirsi con riguardo all' inammissibilità del ricorso del Ministero dell' Economia e delle finanze per la sua neutralità rispetto agli esiti della controversia. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell' Economia e delle Finanze, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel merito respinge i ricorsi della contribuente R. A. avverso gli avvisi di rettifica numero 603329/98 IVA 1995 e numero 603330/99 IVA 1996 condanna la contribuente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate quanto al primo grado in complessivi 1.950,00, di cui € 1.500,00 per onorari e 400/00 per diritti quanto al secondo grado, in complessivi € 2.550,00, di cui € 2.000,00 per onorari e € 500,00 per diritti quanto al presente, in € 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.