Il GIP del Tribunale di Padova, con ordinanza numero 1222/2013, accoglie la richiesta, avanzata dal PM, di applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, nei confronti del condomino indagato per il reato di cui all’articolo 612 bis c.p
Il caso. Un condomino, con condotte reiterate, minacciava e molestava i propri vicini di casa, abitanti nel medesimo stabile condominiale, cagionando agli stessi un «perdurante e grave stato di ansia e di paura» e «costringendoli ad alterare le proprie abitudini di vita». In particolare, da quando l’indagato aveva preso possesso dell’alloggio, tutti i condomini avevano denunciato angherie di ogni tipo, consistenti in minacce ed insulti. Molti di loro avevano dovuto dislocare in altre stanze dei rispettivi appartamenti le proprie camere da letto per evitare di essere svegliati nel cuore della notte da rumori molesti, nonché modificare gli orari dei pasti e delle uscite alcuni erano ricorsi alle cure mediche ed altri avevano valutato seriamente la possibilità di vendere l’abitazione. Le suddette circostanze hanno posto in luce la condotta persecutoria tenuta dal condomino indagato e manifestatasi con modalità seriali, senza alcun dubbio sussumibile nell’alveo dell’articolo 612 bis c.p Stalking in condominio. Nel panorama giurisprudenziale condominiale l’ordinanza in analisi non costituisce una novità, essendo stata preceduta dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 20895 del 7 aprile 2011, con la quale il reato di stalking ha fatto il proprio ingresso anche in ambito condominiale. In tale circostanza la Corte ha ribadito che «il delitto di atti persecutori può essere costituito anche da due sole condotte» di minaccia o molestia. Il verbo reiterare manifesta, la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte conseguentemente, è possibile dedurre che anche due condotte sono sufficienti a materializzare la ripetizione richiesta dalla norma. Con la medesima sentenza, la Corte ha inoltre precisato che il delitto è integrato anche dalla condotta molesta posta in essere nei confronti di più persone. Il reato previsto dall’articolo 612 bis c.p. può, difatti, configurarsi anche qualora gli atti arrechino offesa a diverse persone abitanti nello stesso edificio condominiale, provocando il turbamento di ciascuna di esse. Risponde penalmente di stalking «chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso al alterare le proprie abitudini di vita». Il delitto in esame, introdotto nel nostro ordinamento a garanzia e tutela della persona e della libertà morale di ciascun individuo dall'articolo 7, D.L. numero 11/2009, convertito, con modif., dalla L. 23 aprile 2009, numero 38 , può ascriversi al novero dei reati plurioffensivi in quanto il bene giuridico protetto è costituito dalla libertà personale della vittima che si vuole sia al riparo da ogni atto invasivo della sua sfera privata , ma anche dall’incolumità individuale di chi, subendo atti molesti che provochino disagio e paura, può vedere compromessa la propria integrità psico-fisica. L’elemento oggettivo dell’illecito si fonda sostanzialmente sulla presenza di una tipica condotta ripetuta e continuativa nel tempo costituita da minacce prospettazione di un male futuro ed ingiusto o molestie ossia condotte idonee ad alterare dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente, in modo immediato ma anche mediato, la condizione psichica di una persona , tali da ingenerare un particolare stato d’animo nella vittima, causando alla stessa una rilevante condizione di disagio emotivo e psichico od il serio e giustificato timore di un’aggressione alla propria incolumità o alla sicurezza di una persona a lei legata da uno stretto vincolo familiare o affettivo, ovvero che siano tali da costringerla a modificare peggiorativamente le proprie condizioni di vita. Sul piano dell’elemento soggettivo è richiesto il dolo generico, ossia la volontà e consapevolezza dell’assillante molestatore di realizzare tali condotte persecutorie, dallo stesso intimamente ritenute idonee a provocare una delle conseguenze dannose alternativamente previste dalla norma incriminatrice. Pertanto, ai fini dell’integrazione del reato, il legislatore non ha richiesto né la sussistenza né l’accertamento di uno stato patologico nella vittima. Infine, in tema di stalking, la condotta offensiva può essere rivolta anche a più soggetti e non necessariamente ad un determinato individuo sicché va punito per stalking anche chi minaccia indistintamente tutti i soggetti facenti parte di un condominio. Orbene, nel caso in esame, come evidenziato dal PM, il condomino indagato ha posto in essere una serie di comportamenti persecutori e molesti aggressioni verbali, minacce ecc. a danno di tutti i condomini, rivolti essenzialmente ad imporre il proprio stile di vita. Trattasi, per di più, di un recidivo reiterato specifico, già condannato per reati contro la persona, commessi anche mediante violenza, quali circonvenzione di persona incapace, minaccia, lesioni personali e resistenza. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Per le motivazioni suddette, il GIP del Tribunale di Padova ha disposto nei confronti dell’indagato l’applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e dai loro familiari, prescrivendogli di «mantenere una distanza di almeno 500 metri dai luoghi frequentati dai denuncianti e vietando al predetto di comunicare con qualsiasi mezzo, in particolare telefono, sms o e-mail con le persone sopra indicate». Così disponendo, è stata applicata la misura cautelare di cui all’articolo 282 ter c.p.p A tal riguardo la Suprema Corte, con la sentenza numero 13568 del 16 gennaio 2012, ha precisato che la misura cautelare in analisi, per effetto del D.L. numero 11/2009, ha assunto una dimensione articolata in più fattispecie applicative, graduate in base alle esigenze di cautela del caso concreto. L'indicazione originaria dei luoghi determinati frequentati dalla persona offesa assume significato nell’eventualità in cui le modalità della condotta criminosa si limitino ai luoghi nei quali la vittima trascorra una parte apprezzabile del proprio tempo o a quelli che costituiscono il punto di riferimento della propria quotidianità di vita. Al contrario, qualora la condotta oggetto della reiterazione abbia i connotati della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi, è prevista la possibilità di individuare la stessa persona offesa, e non i luoghi da essa frequentati, come riferimento centrale del divieto di avvicinamento.
Tribunale di Padova, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, ordinanza 15 febbraio 2013, numero 1222 GIP Mariella Fino Fatto Esaminata la richiesta in data 2.2.2013 del Pubblico Ministero dr. Giorgi Falcone di applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese nei confronti di - Z.B., nato a Padova , residente a Vigodarzere, domiciliato a Limena via delle ----- per i seguenti fatti-reato reato di cui all’articolo 612 bis c.p., perché, con condotte reiterate, minacciava e molestava i propri vicini di casa, anche minorenni, abitanti nel medesimo edificio condominiale ubicato in Limena, via delle-----, in modo da cagionare ai medesimi un perdurante e grave stato di ansia e di paura e da costringere gli stessi ad alterare le proprie abitudini di vita, a volte modificando i propri percorsi per tornare a casa, evitando di far uscire di casa da soli i propri figli minorenni, ritardando la propria uscita al fine di evitare di incontrarlo o comunque verificando ogni volta, prima di uscire di casa, che non fosse presente nelle parti comuni dell’edificio, anticipando l’orario in cui andavano a letto al fine di guadagnare ore di sonno, nel timore di essere svegliati dalle molestie, trasferendo in altra parte della propria abitazione la stanza adibita a camera da letto, prendendo in seria considerazione la possibilità di cambiare abitazione. In particolare e tra l’altro persisteva, nonostante le rimostranze e le lamentele degli altri soggetti residenti nel condominio, nel mantenere condotte di vita che recavano molestia e disturbo alla quiete e al riposo dei vicini di casa, accendendo lo stereo ad alto volume, con urla volontariamente dirette a recare disturbo, spostamento di mobili, rottura di oggetti di vetro ed altri schiamazzi, soprattutto in tempo di notte assumeva atteggiamenti minacciosi, offensivi e provocatori ogni volta che incontrava i propri condomini all’interno dell’edificio condominiale e delle relative pertinenze e adiacenze, in molteplici occasioni urlando sulle scale del condominio minacce del tipo “vi farò morire tutti”, prospettando in più occasioni ai vicini di casa che li avrebbe uccisi o comunque avrebbe fatto loro del male e rovinato loro la vita. Con recidiva reiterata e specifica In Padova dall’inizio di settembre 2012 reato in corso di consumazione Osserva Il quadro indiziario è grave ed univoco. La segnalazione dei Carabinieri di Limena in data 20.1.13 contiene precise indicazioni circa le sistematiche condotte moleste tenute dallo Z.e, soprattutto, in ordine alle ripercussioni delle medesime sulla vita quotidiana e sulle condizioni psicofisiche dei condomini. All’informativa sono allegate le querele presentate da M.G., da D.P., da R.A., da A.D., da P.V., da R.B., da E. B., da M.G Corredano la c.numero r. i certificati medici rilasciati ai querelanti e le annotazioni degli interventi effettuati dalle forze dell’ordine, nel cuore della notte, su richiesta dei condomini esasperati. Tra di essi, sia persone anziane che famiglie con figli minorenni, spaventati dai comportamenti dell’indagato. In sostanza tutti i condomini, da quando l’indagato ha preso possesso dell’alloggio, hanno subito e denunciato angherie di ogni tipo, quali minacce ed insulti, ed hanno dovuto sopportare rumori e disturbi a tutte le ore del giorno e della notte. Molti di loro hanno dovuto spostare il letto in altra stanza e cambiare gli orari dei pasti e delle uscite, molti sono ricorsi a cure mediche, alcuni stanno seriamente pensando di vendere l’appartamento e trasferirsi. Come correttamente sottolineato dal P.M., “le condotte persecutorie hanno assunto le caratteristiche di quelle astrattamente previste dall’articolo 612 bis c.p. dopo una prima serie di condotte qualificabili come mere azioni di molestia o disturbo, integranti la contravvenzione di cui all’articolo 660 c.p. Il fatto che l’indagato abbia volontariamente proseguito nella propria sistematica azione di molestia e disturbo, nonostante le numerose lamentele dei condomini e nonostante l’arrivo in almeno due occasioni dei Carabinieri, chiamati dai vicini di casa, in piena notte, perché estenuati dai disturbi e dalle molestie, dimostra che le condotte in questione costituiscono il frutto di un disegno complessivo perseguito dall’indagato, volto ad impedire qualsiasi reazione e ad imporre il proprio “stile” di vita. Per chi tenta di opporsi, infatti, scatta la reazione minacciosa, diretta a questo o quel condomino, a volte a tutti indistintamente, comunque sempre con urla tali da farsi ben sentire da tutti l’indagato minaccia espressamente di morte i vicini di casa e prospetta loro che “li farà morire”, esternando, con assoluta sfrontatezza, il proprio programma criminoso, volto a intimidire e creare un clima di ansia e di paura, all’interno dell’edificio, nelle persone che vi abitano.” La condotta illecita è tuttora in corso, come verificato dal P.M. che ha ricevuto in risposta, il 30 gennaio scorso, la segnalazione dei Carabinieri di Limena con allegate le informazioni di quattro condomini, ormai più terrorizzati che arrabbiati. E’ pertanto necessario disporre una misura cautelare per interrompere l’attività delittuosa che si protrae da mesi, nei confronti di tutti i condomini, senza che l’indagato abbia dato alcun segno di resipiscenza. Non emergono cause di non punibilità e non è possibile ipotizzare la concessione di benefici in caso di condanna, trattandosi di trattasi di recidivo reiterato specifico, condannato per reati contro la persona, commessi anche mediante violenza, quali circonvenzione di persona incapace, minaccia, lesioni personali, resistenza. La misura richiesta dal P.M. è la meno afflittiva, tra quelle che possono scongiurare il concreto rischio di reiterazione di reati della stessa specie o di commissione di delitti anche più gravi. P.Q.M. visti gli articolo 282 ter, 291 e segg. c.p.p., dispone nei confronti di Z.B. l'applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e dai loro familiari tutti i condomini residenti in Limena, via delle ----- , luoghi costituiti dalla abitazione e dai rispettivi luoghi di studio e/o lavoro, con divieto assoluto di comunicazione, incontro e avvicinamento alle persone offese e ai componenti dei rispettivi nuclei familiari, prescrivendogli di mantenere una distanza di almeno 500 metri dai luoghi frequentati dai denuncianti e vietando al predetto di comunicare con qualsiasi mezzo, in particolare telefono, SMS o e-mail con le persone sopra indicate. In caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, la misura potrà essere aggravata ai sensi dell’articolo 276 c.p.p DISPONE che la Cancelleria trasmetta immediatamente la presente ordinanza in duplice copia al P.M. in sede per l'esecuzione nonché provveda agli ulteriori adempimenti di competenza. La P.G. che eseguirà il presente provvedimento provvederà ad informare quest’Ufficio tempestivamente, anche a mezzo fax numero , dell’avvenuta esecuzione.