Il contributo unificato viene stabilito dal giudice secondo la competenza non essendo quest’ultimo vincolato al valore della causa indicato con mere formule di stile dal difensore.
Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione, che - con la sentenza numero 6053 dell’11 marzo 2013, ha accolto il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia. Il caso. Il giudice del gravame, decidendo una controversia in tema di contributo unificato, non si era attenuto al principio di diritto secondo cui ,ove l'attore integri e completi una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi, per cui possa essere definita di stile ». Contributo unificato parametrato al valore della competenza del giudice. Gli Ermellini hanno chiarito che in questa, come in ogni altra controversia di natura tributaria, l'Ufficio impositore non è tenuto ad attenersi alla indicazione formale del contribuente, ed è legittimato a procedere a una valutazione dei profili sostanziali dell'atto soggetto a imposizione. La frase non può essere ritenuta di stile ma «ha un contenuto sostanziale». E ciò fa si che si versi in una situazione di «incertezza sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi», con la conseguenza che ai sensi dell’articolo 14 c.p.c., «la domanda si deve presumere di valore uguale alla competenza del giudice adito». La formula in questione manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Da ciò deriva che la richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'articolo 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice. L’applicazione del contributo unificato dovrà avvenire sulla base di questo parametro. Ritocchi e modifiche al contributo unificato. Per effetto dell’articolo 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, numero 228, entrata in vigore il 1° gennaio 2013 legge di Stabilità 2013 , all'articolo 13, d.P.R. numero 115/2002, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente «1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». Mentre il comma 18 stabilisce «Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge». Pertanto, se la domanda in cassazione o in appello è respinta per intero o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposto deve versare un altro importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. All'atto del deposito del provvedimento si dovrà pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili. Il giudice dà atto nel provvedimento del fatto che sussistono questi presupposti e l’obbligo di pagare sorge nel momento del deposito dello stesso. Quindi, il giudice, potrebbe compensare le spese processuali, pur respingendo l'appello o il ricorso in cassazione , ma dovrebbe, dare atto, senza potere discrezionale, dell'operatività di questa che è una vera e propria sanzione economica. E’ stata introdotta, in sostanza , un'ulteriore sanzione per le impugnazioni, mediante il pagamento di un ulteriore contributo unificato da versarsi all'esito del procedimento quando questo è stato dichiarato inammissibile, improcedibile o integralmente respinto. Il nuovo comma 1 quater dell'articolo 13, d.P.R. numero 115/2002 Testo unico in materia di spese di giustizia – si applica anche ai ricorsi per cassazione delle liti tributarie, che mutuano le regole del procedimento civile. E’ introdotto espressamente il contributo unificato anche per le impugnazioni incidentali. Le novità si applicano ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, mentre le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge numero 24 dicembre 2012, numero 228 1° gennaio 2013 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, sentenza 28 novembre 2012 11 marzo 2013, numero 6053 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo 1. Il Ministero della Giustizia Ufficio Recupero Crediti presso il Giudice di Pace di Fermo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche 35/7/10 del 9 marzo 2010 che rigettava il ricorso dell'Ufficio ed affermava che , ai fini della applicazione del contributo unificato, il valore di una controversia introdotta dall'avv.to A.B. doveva essere apprezzato in euro 501,78 come esplicitamente richiesto ed indicato nell'atto introduttivo del giudizio presentato dal professionista essendo irrilevante la circostanza che tale indicazione fosse affiancata dalla espressione, ritenuta di mero stile, ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia . 2. Il contribuente non si è costituito in giudizio. Motivi della decisione 3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento. Appare opportuno premettere che in questa, come in ogni altra controversia di natura tributaria, l'Ufficio impositore non è tenuto ad attenersi alla indicazione formale del contribuente, ed è legittimato a procedere ad una valutazione dei profili sostanziali dell'atto soggetto a imposizione. Nel caso di specie, la Commissione Regionale non si è attenuta al principio di diritto più volte affermato da questa Corte sia pure ad altri fini secondo cui ove l'attore integri e completi una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia , questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi, per cui possa essere definita di stile . La formula in questione manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'articolo 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito si veda la sentenza di questa Corte numero 9432 dell'11 giugno 2012 . E l'applicazione del contributo unificato dovrà avvenire sulla base di questo parametro. E' possibile decidere la controversia nel merito. La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.