La patologia può sorgere anche dopo molto tempo: nessuna sanzione se l’onere di comunicazione non può essere adempiuto

Con la nota numero 2290 del 5 marzo 2013, l’INAIL ha risposto a delle richieste di parere circa l’obbligo di denuncia, da parte del datore di lavoro, delle malattie manifestatesi dopo la cessazione dell’azienda o dopo il decorso del periodo massimo di conservazione dei libri aziendali. Se non è possibile effettuare la denuncia dell’evento lesivo, l’omissione non può essere sanzionata, ma se l’azienda non risponde alla richiesta dell’Istituto la sanzione scatta ugualmente.

La nota INAIL numero 2290 del 5 marzo 2013 si occupa della sanzione per omessa o tardiva denuncia di infortunio o malattia professionale. L’obbligo di denuncia del datore di lavoro. L’articolo 53, d.P.R. numero 1124/1965, testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, impone al datore di lavoro di denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, comunicandoli entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Con le stesse modalità il datore deve trasmettere la denuncia delle malattie professionali entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Nel caso di violazione di tali prescrizioni, è prevista una sanzione. Anche se è passato tanto tempo, gli oneri di denuncia permangono. L’INAIL, con la nota numero 2290, specifica i criteri applicativi della sanzione nei casi in cui sia decorso il termine massimo per la conservazione dei libri aziendali o sia intervenuta la cessazione dell’azienda. Infatti l’obbligo di denuncia non ha tra i suoi presupposti l’attualità del rapporto di lavoro, con la conseguenza che tale obbligo permane in capo anche a colui che è stato datore di lavoro del lavoratore. Ma non per sempre. Ma tali obblighi non sono né assoluti né illimitati, deve esserci la concreta possibilità di adempimento, visto anche che in generale le sanzioni possono essere irrogate solo a fronte di un comportamento colpevole, che in ogni caso può essere escluso per causa di forza maggiore. Nessuna sanzione se si giustifica l’omessa denuncia con il decorso del tempo. Quindi, l’impossibilità di reperire la documentazione per il lungo lasso di tempo trascorso, comporta la non sanzionabilità dell’omessa o parziale denuncia dell’evento lesivo. Ma l’impedimento deve essere espressamente giustificato rispetto ad una richiesta dell’Istituto. La sanzione scatta se non si dà alcuna risposta all’Istituto. Se invece il datore di lavoro non fornisce alcuna giustificazione, la sanzione viene applicata, visto che in tale comportamento può ravvisarsi «la negligenza quale presupposto sufficiente per configurare la colpa».

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