Il dipendente pubblico che svolge mansioni superiori ha diritto alle differenze retributive

Il dipendente pubblico può essere temporaneamente assegnato allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica superiore c.d. «reggenza» , senza che si producano i relativi effetti economici, solo in caso di straordinarietà e temporaneità dell’esigenza della PA e soltanto qualora sia stato aperto il procedimento per la copertura del posto vacante.

Il caso. Un dipendente dell’INPDAP ricorreva al Giudice del lavoro esponendo di avere svolto in qualità di reggente, per un periodo di dodici anni, incarichi dirigenziali i.e. direttore di talune sedi provinciali dell’Istituto e richiedendo per l’effetto il pagamento delle relative differenze retributive. La Corte d’Appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, rigettava le domande sul presupposto che nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori «non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione» articolo 52, D.Lgs. numero 165/2001 e pertanto, a suo avviso, mancando nella specie un formale provvedimento di immissione del lavoratore nel ruolo dirigenziale il ricorso non poteva essere accolto. Per le differenze retributive non serve una formale nomina . Contro tale pronuncia il lavoratore ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando diversi motivi di impugnazione. In particolare, il ricorrente lamentava l’irrilevanza degli elementi valorizzati dalla Corte di Appello atteso che, nel caso di specie, non era richiesto il formale conferimento della qualifica dirigenziale, bensì il solo riconoscimento delle differenze retributive derivante dallo svolgimento di mansioni superiori. Denunciava inoltre la contraddittorietà della pronuncia di merito nella parte in cui, pur dando atto che la reggenza possa configurarsi solo in caso di «straordinarietà e temporaneità del conferimento delle funzioni dirigenziali», non aveva ritenuto lo svolgimento ultradecennale di tali mansioni come indice della mancanza dei requisiti richiesti dalla legge. Se prolungata, la reggenza può configurare svolgimento di mansioni superiori. La Cassazione, richiamando sui numerosi precedenti Cass. 12193/2011 Cass. 20899/2007 Cass. 2534/2009 , ritiene fondato il ricorso in virtù del consolidato principio per cui «la reggenza è consentita, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio concreta lo svolgimento di mansioni dirigenziali». La qualifica non può essere riconosciuta ma il trattamento economico sì. Prosegue la Corte affermando che, in un contesto normativo in cui la formale assegnazione della qualifica dirigenziale è imperativamente impedita cfr. articolo 52, D.Lgs. numero 165/2001 ed attesa l’applicabilità anche al pubblico impiego del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente sancito dall’articolo 36 Cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente alla qualità e quantità del lavoro svolto , se il dipendente pubblico viene assegnato con continuità come nel caso di specie allo svolgimento di mansioni superiori risulta senza dubbio titolare del diritto a percepire le differenze retributive per l’attività svolta, fermo restando tuttavia l’inquadramento di provenienza. Per tali ragioni, la Corte accoglie il ricorso rinviando per la decisione della controversia, sulla base dei principi ora esposti, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 dicembre 2012 - 6 marzo 2013, numero 5550 Presidente Lamorgese – Relatore Venuti Svolgimento del processo La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 19 settembre 2008, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta nei confronti dell'INPDAP da S.B. , volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive e di quelle relative all'indennità di anzianità per avere il S. svolto, in qualità di reggente, incarichi dirigenziali, e più precisamente quelli di direttore di talune sedi provinciali dell'Istituto. Ha osservato la Corte territoriale, in sintesi, che dai documenti prodotti non risultava che fosse stata disposta nei confronti del S. alcuna formale immissione nel ruolo corrispondente a qualifica dirigenziale, ma solo la sua applicazione in reggenza presso i suddetti uffici, quale funzionario. Peraltro fra i compiti che potevano essere assegnati al S. vi era anche quello di sostituire il superiore. Ciò escludeva che la domanda potesse essere accolta. Ricorre per cassazione S.B. sulla base di tre motivi. L'INPDAP resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, cui fa seguito il relativo quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c., allora in vigore, il ricorrente, denunziando violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione agli articolo 342 e 434 c.p.c., deduce che la sentenza impugnata ha accolto il secondo motivo di gravame proposto dall'INPDAP sotto il duplice profilo che nel pubblico impiego lo svolgimento delle superiori mansioni dirigenziali non comporta l'attribuzione della superiore qualifica e che egli non è stato immesso nel ruolo dirigenziale. Aggiunge che tali elementi sono irrilevanti, posto che la domanda non aveva ad oggetto il conferimento della qualifica dirigenziale, ma il pagamento delle differenze retributive e di quelle relative all'indennità di anzianità per effetto delle superiori mansioni svolte. 2. Con il secondo motivo, seguito dal relativo quesito di diritto, il ricorrente denunzia violazione degli articolo 15 d. lgs. numero 387/98, 52 d. lgs. numero 165/01 in relazione agli articolo 36 Cost., e 2103 c.c Deduce che la sentenza impugnata, dopo avere affermato che la reggenza può configurarsi solo in caso di straordinarietà e temporaneità del conferimento delle funzioni dirigenziali, allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, non ha considerato che lo svolgimento di mansioni superiori oltre i limiti previsti per la reggenza avrebbe dovuto comportare l'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 52, comma 5, d. lgs. numero 165/01, salva la responsabilità del dirigente ove l'assegnazione fosse stata disposta con dolo o colpa grave. 3. Con il terzo motivo - per il quale è stato pure formulato il quesito di diritto, non richiesto dall'articolo 366 bis c.p.c., attesa la natura del vizio denunziato - il ricorrente, denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, deduce che la sentenza impugnata dopo avere affermato che la reggenza è caratterizzata dalla straordinarietà e temporaneità dell'incarico, ha rigettato la domanda per non essere stata attribuita al ricorrente formalmente la qualifica di dirigente e per avere svolto, in reggenza, mansioni rientranti nella qualifica di funzionario. Tali argomentazioni, ad avviso del ricorrente, sono illogiche e contraddittorie, atteso che, da lato, lo svolgimento per oltre dodici anni di incarichi dirigenziali in posti vacanti sulla base di formali provvedimenti di assegnazione non poteva rientrare tra i compiti straordinari, occasionali e temporanei della reggenza o delle funzioni vicarie dall'altro gli incarichi dirigenziali costituivano mansioni proprie di una qualifica superiore. 4. Il ricorso - i cui motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione - è fondato. Questa Corte, in controversie analoghe alla presente, ha affermato il seguente principio di diritto L'articolo 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, numero 266 contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri , dispone che il personale appartenente alla nona qualifica funzionale espleta, tra l'altro, le funzioni di sostituzione del dirigente in caso di assenza od impedimento, nonché di reggenza dell'ufficio in attesa di destinazione del dirigente titolare l'interpretazione della norma, nel rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'articolo 3 Cost. e dei principi di tutela del lavoro articolo 35 e 36 Cost. articolo 2103 cod. civ. e articolo 52 d. lgs. numero 165 del 2001 , è nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità in attesa della destinazione del dirigente titolare , con la conseguenza che la reggenza è consentita, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali” Cass. 5 ottobre 2007 numero 20899 Cass. 30 gennaio 2009 numero 2534 Cass. 6 giugno 2011 numero 12193 . È stato altresì affermato che Nel pubblico impiego privatizzato il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal sesto comma dell'articolo 56 del d.lgs. numero 29/93 come modificato dall'articolo 25 del d. lgs 80/1998, è stato soppresso dall'articolo 15 del d.lgs numero 387 del 1998 con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma sesto ultimo periodo disposta dalla nuova norma è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio. La portata retroattiva della disposizione risulta peraltro conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'articolo 36 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché alla conseguente intenzione del legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali Cass. 12193/11 cit. conf. Cass. 91/2004 Cass. 9130/07 . Alla stregua di tali principi - ai quali questo Collegio intende dare continuità e che ribadisce in questa sede - la Corte territoriale non avrebbe dovuto rigettare la domanda del ricorrente, il quale - come è pacifico - senza alcun limite temporale e con continuità è stato adibito allo svolgimento di funzioni dirigenziali in posti vacanti per dodici anni, senza che l’Amministrazione si sia data carico di procedere alla copertura dei relativi posti. Del tutto irrilevante è la circostanza, richiamata dalla Corte territoriale, che al ricorrente non sia stata attribuita formalmente la superiore qualifica dirigenziale se così fosse stato, la controversia in esame non avrebbe avuto ragion d'essere, evidente essendo che all'attribuzione di tale qualifica e allo svolgimento delle relative mansioni era automaticamente connesso il pagamento delle corrispondenti retribuzioni e della relativa indennità di anzianità . Parimenti, priva di rilievo è la circostanza che il ricorrente aveva i titoli per potere sostituire, quale reggente, il titolare del posto vacante. Una siffatta sostituzione poteva avvenire solo in via straordinaria, temporanea ed occasionale, in attesa della copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di tale ipotesi la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori, dando luogo agli effetti collegati allo svolgimento di tali mansioni. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati, provvedendo anche alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.