Quale il dies a quo della prescrizione del delitto di occultamento o distruzione della documentazione contabile?

La natura del delitto di distruzione e occultamento delle scritture contabili è reato di natura permanente o di natura istantanea? La risposta a questa domanda chiarisce da quale momento si deve far riferimento per l’individuazione del dies a quo del decorso del termine prescrizionale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 5974/13 depositata il 7 febbraio, ha affermato che «il delitto di cui all’articolo 10 D.lgs. numero 74/2000 è reato di natura permanente che si manifesta nel momento dell’ispezione, quando gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione, per cui è a tale momento che deve essere fatto riferimento per l’individuazione del dies a quo del decorso del termine prescrizionale». Il caso in esame. L’esercente di un piccolo negozio di vendita al dettaglio, al fine di evadere le imposte, aveva occultato i documenti contabili obbligatori ed in particolare le fatture emesse onde non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari. Il G.i.p. del Tribunale di Cremona aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato per le annualità dal 1997 al 2005. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale deducendo che il reato non sarebbe prescritto. Secondo il Procuratore Generale, infatti, il reato di occultamento delle scritture contabili ha natura permanente e si consuma nel momento in cui la Guardia di Finanza compie la verifica della documentazione. A prescindere, dunque, dalle annualità 1997-2005 per cui la documentazione è stata occultata, il reato si sarebbe consumato il 30 maggio 2006 allorchè la Guardia di Finanza ha operato la formale contestazione, con la conseguenza che il termine di prescrizione, tenuto conto degli atti interruttivi non sarebbe decorso. La natura del delitto di distruzione e occultamento delle scritture contabili secondo la Cassazione La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini è tutt’altro che pacifica sotto il profilo sostanziale e importa rilevantissime conseguenze sotto il profilo concreto della applicabilità della norma, come si evince, facilmente, proprio dal caso in esame. L’individuazione del dies a quo della prescrizione impone la ricerca del momento consumativo del reato e dunque una verifica della natura del delitto contestato reato istantaneo ovvero reato a condotta permanente? La questione viene risolta dalla Suprema Corte in modo, invero, piuttosto sbrigativo, affermando, sulla base degli ultimi precedenti conformi e, dunque, andando per tale via a creare una impostazione ormai consolidata, che il delitto consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione richiesta dagli organi verificatori e pertanto trattasi di reato a natura permanente, la cui condotta perdura sino al momento dell’accertamento fiscale. La conseguenza necessitata è che il termine di prescrizione decorre solo dal momento in cui la Guardia di Finanza compie l’accertamento, con accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale ed annullamento senza rinvio della impugnata sentenza. e la dottrina Secondo l’impostazione dottrinaria tradizionale detto momento coincide, invece, con il verificarsi dell’evento, cioè con l’impossibilità della ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Si tratterebbe, contrariamente a quanto affermato dalla Cassazione, di un reato istantaneo che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui avviene la soppressione in modo tale da non consentire la ricostruzione del reddito o del volume di affari. Ciò che è permanente non è dunque la condotta che sia di occultamento o sia di distruzione è istantanea , ma solo gli effetti della condotta. È nota, infatti, la distinzione tra reato istantaneo ad effetti permanenti e reato permanente nel primo l’offesa non si protrae per effetto di una persistente condotta del soggetto agente, mentre nel secondo è necessaria la duratura condotta colpevole del soggetto agente, alla quale è indissolubilmente correlata la offesa all’interesse protetto. La fattispecie di cui all’articolo 10 d.lgs. numero 74/2000 sarebbe dunque un reato istantaneo ad effetto permanente, in quanto distruzione e occultamento sono due condotte alternative che si esauriscono allorchè l’agente compie la distruzione o l’occultamento stesso. Tali condotte non sono continuative, ma si esauriscono in pochi istanti, determinando l’effetto naturalistico della impossibilità di ricostruire reddito e/o volume di affari. Secondo altra impostazione dottrinaria, che invero pare preferibile, bisognerebbe distinguere l’ipotesi della distruzione, che avrebbe inevitabilmente natura istantanea, dalla condotta di occultamento, in cui il momento consumativo e, dunque, la cessazione della permanenza si avrebbe allorché, ad esempio, il soggetto esibisce i documenti ai verificatori ossia per sopravvenuta impossibilità di protrarre la stessa per effetto della avvenuta contestazione dell’illecito. In realtà, non manca in dottrina chi, in linea con la sentenza che si annota, afferma che si tratta di reato in ogni caso permanente, in quanto la condotta tipica si protrarrebbe sino a quando è possibile o concretamente avviene la verifica da parte degli agenti accertatori. Invero, pur nella convinzione che ogni tesi veda militare a proprio favore argomenti indubbiamente validi, pare francamente difficile non dare adeguato rilievo al dato ontologico-naturalistico che la condotta di distruzione abbia connotazione e consumazione esclusivamente istantanea e solo gli effetti della stessa possano essere permanenti.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013, numero 5974 Presidente Lombardi – Relatore Rosi Ritenuto in fatto 1. L'imputato B.M. era stato chiamato a rispondere del delitto di cui all'articolo 10 del d.lgs. numero 74 del 2000, perché, in qualità della ditta individuale Game Fun di B.M. , esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti non classificati, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, per le annualità dal 1997 al 2006, occultava i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in particolare le fatture emesse, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari Fatto accertato in omissis . 2. Con sentenza del 6 aprile 2011, il GIP presso il Tribunale di Cremona ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di B.M. in ordine al reato di cui all'articolo 10 del D.lgs. numero 74 del 2000, limitatamente alle annualità dal 1997 al 2005, per intervenuta prescrizione del reato. 3. Avverso la sentenza, il Procuratore Generale presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge per erronea applicazione degli articolo 157 c.p. e 425 c.p.p., poiché l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non si sarebbe ancora verificata. Infatti, il reato di occultamento delle scritture contabili ha natura permanente, sicché il momento consumativo di detto reato coinciderebbe con il momento di verifica della documentazione da parte della Guardia di Finanza. Nel caso di specie, il momento consumativo del reato contestato all'imputato, anche con riferimento alle annualità dal 1997 al 2005, dovrebbe quindi coincidere con la formale constatazione da parte della G.F., intervenuta in data 30 maggio 2006, come indicato nel capo di imputazione, con la conseguenza che termine di prescrizione del reato non sarebbe ancora decorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. In tema di reati tributari, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale il reato di occultamento della documentazione contabile articolo 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, numero 74 , consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione richiesta dagli organi verificatori, ha natura di reato permanente, posto che la condotta di occultamento perdura sino al momento dell'accertamento fiscale. Infatti il reato si manifesta nel momento dell'ispezione, quando gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione, che l'imprenditore è tenuto a conservare ed esibire, per cui è a tale momento che deve essere fatto riferimento per l'individuazione del dies a quo del decorso del termine di prescrizione cfr. Sez, 3, numero 3055 del 14/11/2007, Allocca, Rv. 238612 . 2. Nel caso di specie, poiché l'ispezione della Guardia di Finanza è intervenuta il 30 maggio 2006, da tale data deve computarsi il decorso del termine di prescrizione del reato di cui all'articolo 10 del d.lgs. numero 74 del 2000 contestato all'imputato. Di conseguenza il reato contestato, anche in riferimento alle scritture contabili ed alla documentazione relativa agli esercizi compresi tra il 1997 ed il 2005, non risulta ancora estinto per decorrenza dei termini di prescrizione. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona.