Altri chiarimenti da parte della Corte di Cassazione sulle nuove fattispecie di reato introdotte con la legge numero 190/2012 anticorruzione .
E’ già da qualche tempo che la Corte di Cassazione si sta esprimendo sull’applicazione delle nuove norme introdotte con la l. numero 190/2012 anticorruzione . Con il deposito dello scorso 3 maggio, sono state rese noto altre due sentenze di legittimità la numero 19189, con cui sono state chiarite alcune peculiarità della nuova formulazione dell’articolo 318 c.p. corruzione per l'esercizio della funzione e la numero 19190, con cui sono stati evidenziati i confini della corruzione, della concussione, dell’induzione indebita e dell’istigazione. Il reato di corruzione per un atto d'ufficio si è trasformato in corruzione per l'esercizio della funzione. Con la sentenza numero 19189/2013, la Cassazione ha voluto precisare che il Legislatore, con la nuova formulazione dell’articolo 318 c.p. corruzione per l'esercizio della funzione ha voluto estendere l’area di punibilità. Infatti, osserva la S.C., è stato sostituito alla precedente causale del compiendo o compiuto atto di ufficio, oggetto di «retribuzione», il più generico collegamento della «dazione o promessa di utilità ricevuta o accettata, all’esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale o incaricato a pubblico servizio». Concussione o istigazione alla corruzione? Con l’altra sentenza, la Cassazione si è occupata di un caso di concussione contestata ad un CTU. Quest’ultimo, nominato in una causa civile per la determinazione dell’indennità di esproprio, aveva preso contatti con una delle parti prospettandole una supervalutazione – che comunque effettuerà – chiedendo di corrispondergli una percentuale da calcolare sulla differenza dell’importo complessivamente stimato. Pagamento della mazzetta per consentire l’arresto in flagranza di reato. I giudici di legittimità, in questo caso, hanno dovuto annullare la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio. Infatti, la condotta posta in essere dall’imputato – spiegano - non può qualificarsi come concussione, ma come istigazione alla corruzione articolo 322, comma 4, c.p. . Questo perché, la dazione della somma di denaro ottenuta dall’imputato era stata simulatamente effettuata dal legale della parte per consentire l’arresto in flagranza dell’imputato e non certo per effetto di soggezione psicologica nei confronti dello stesso. Il mero sollecito alla dazione di una somma può configurare La S.C., con la sentenza numero 19190, ha avuto anche modo di precisare che la configurazione dei reati di «concussione» articolo 317 c.p. e di «induzione indebita» articolo 319-quater c.p. «non può essere sic et simpliciter identificato, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla recente novella legislativa, nella indebita richiesta di denaro o di altra utilità, rivolta al pubblico ufficiale al privato» Cass. numero 16154/2013 . Anche perché – si legge in sentenza – la mera «sollecitazione» in tal senso, ancorché reiterata, si sviluppa attraverso forme comportamentali inidonee a determinare la condotta restrittiva prevista per la configurazione del reato di concussione, che integra, «nel caso sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione punito dall’articolo 322, comma 3 e 4, c.p., e, se accolta, quello di corruzione consumata, punito dall’articolo 318, o, rispettivamente, dall’articolo 319 c.p.». Per concludere, gli Ermellini chiariscono che anche la condotta induttiva prevista per la configurabilità della diversa ipotesi delittuosa prevista dall’articolo 319-quater c.p. «richiede un quid pluris consistente nella esigenza che la medesima attività sollecitatrice sia preceduta o accompagnata da uno o più atti che costituiscono estrinsecazione del concreto abuso della qualità o del potere dell’agente pubblico».
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 gennaio – 3 maggio 2013, numero 19189 Presidente De Roberto – Relatore Cortese Fatto 1.- Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa il 07.11.2008, dichiarava fra l'altro non doversi procedere nei confronti di A.F. per estinzione da intervenuta prescrizione in ordine al reato di corruzione impropria, così qualificata la condotta originariamente contestata come concussione, posta in essere in danno di Ag.Te. , consistita nel conseguimento di un compenso, da parte della medesima, per l'interessamento alla sua pratica di pensione offerto in concorso con M.I. , rappresentante di un Patronato, e P.L., impiegato dell'INPS. 2.- Propone ricorso per cassazione il prevenuto a mezzo del difensore, deducendo che la sentenza impugnata non ha chiarito quale sia stato l'effettivo ruolo da lui avuto nella vicenda, omettendo in particolare di rispondere ai rilievi circa l'assenza di suoi rapporti con il P. e della non conoscenza, da parte della Ag. , del fatto che la sua dazione fosse destinata a un dipendente dell'INPS. Diritto Il ricorso, che censura in sostanza il difetto di motivazione di una sentenza declaratoria di una causa di estinzione, è in sé inammissibile, in quanto il suo eventuale accoglimento comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza, precluso dall'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione. Occorre, peraltro, esaminare d'ufficio il problema se la modifica dell'articolo 318 cp., introdotta dalla legge 190 del 2012, abbia in ipotesi determinato l’abolitio criminis della fattispecie precedentemente incriminata. La risposta a tale quesito è negativa. Il nuovo articolo 318 c.p., invero, lungi dall'abolire, in tutto o in parte, la punibilità delle condotte già previste dal vecchio testo dell'articolo, ha al contrario determinato un'estensione dell'area di punibilità v. in tal senso, incidentalmente, già Sez. 6, numero 11792 del 11/02/2013, Castelluzzo , in quanto ha sostituito alla precedente causale del compiendo o compiuto atto dell'ufficio, oggetto di “retribuzione”, il più generico collegamento, della 'dazione o promessa di utilità' ricevuta o accettata, all'esercizio non temporalmente collocato e, quindi, suscettibile di coprire entrambe le situazioni già previste nei due commi del precedente testo dell'articolo delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio quest'ultimo non più necessariamente - a seguito della contestuale modifica dell'articolo 320 c.p. - pubblico impiegato , così configurando, per i fenomeni corruttivi non riconducibili all'area dell'articolo 319 c.p., una fattispecie di onnicomprensiva “monetizzazione” del munus pubblico, sganciata in sé da una logica di formale sinallagma e idonea a superare i limiti applicativi che il vecchio testo, pur nel contesto di un'interpretazione ragionevolmente estensiva, presentava in relazione alle situazioni di incerta individuazione di un qualche concreto comportamento pubblico oggetto di mercimonio v., ad es., Sez. 6, nnumero 20046 e 34417 del 2008 . Alla inammissibilità del ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 25 gennaio – 3 maggio 2013, numero 19190 Presidente Agrò – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 ottobre 2011 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Roma del 10 dicembre 2010 - che dichiarava F.G. colpevole del reato di concussione in rubrica ascrittogli, condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili - ha sostituito la pena accessoria applicata con quella dell'interdizione temporanea per la durata corrispondente alla pena detentiva inflitta, confermando nel resto la su indicata decisione di primo grado. 2. La pronuncia del Giudice di prime cure era pervenuta al su indicato esito decisorio muovendo dal presupposto che la condotta dell'imputato dovesse essere inquadrata nell'ambito della concussione, e non dell'istigazione alla corruzione come invocato dalla difesa, sul rilievo che egli, dopo esser stato nominato C.T.U. nell'ambito di una causa civile pendente innanzi alla Corte d'appello di Roma e avente ad oggetto la determinazione definitiva di un'indennità di esproprio relativa ad un terreno di proprietà delle attrici V.A.M. e V.R. , avrebbe abusato della sua qualità e dei suoi poteri di pubblico ufficiale nel determinare il valore del bene immobile oggetto di contenzioso. Il valore del terreno era stato stimato dal Comune di Roma in misura pari all'importo di Euro 1,7 milioni circa, a fronte di una valutazione di oltre Euro sette milioni indicata dal consulente tecnico di parte delle signore V. . L'imputato, assumendo l'iniziativa di contattare il legale delle sorelle V. Avv. Francesco Palermo per prospettargli la possibilità di innalzare il valore minimo del terreno - pari all'importo di Euro tre milioni - portandolo sino a quello di Euro 5,5 milioni, o più, qualora le sue clienti gli avessero versato una somma di denaro, avanzava la richiesta di un anticipo di Euro 10.000,00, - subito dopo aumentata del doppio - da corrispondergli entro la data di deposito della sua perizia tale pretesa economica corrispondeva al 5% della differenza tra l'importo di Euro tre milioni - indicato come valutazione di base - e quello che sarebbe stato riconosciuto in sentenza per effetto della supervalutazione del bene che egli mostrava di poter fare. Nei successivi contatti telefonici intercorsi con il legale delle signore V. in data 10 settembre 2010, il F. precisava che il doppio si riferiva non al totale, ma alla somma da corrispondergli quale anticipo di quanto richiesto. In data 11 settembre 2010 il legale delle attrici si recava dai Carabinieri per sporgere un'articolata e documentata denuncia, seguita dalla predisposizione di una consegna controllata di banconote previamente fotocopiate, che sarebbe quindi sfociata il 13 settembre 2010 nell'arresto del F. , avvenuto nei pressi del Tribunale civile di Roma, luogo ove egli aveva indicato l'appuntamento con un messaggio di posta elettronica. All'atto dell'arresto, oltre a recuperare la busta contenente il denaro, gli agenti di P.G. ricevevano dal legale delle attrici copia della bozza di relazione di consulenza tecnica che il F. gli aveva appena affidato. Nelle relative conclusioni si indicava quale valore venale del terreno al momento dell'esproprio la somma di Euro 5.739, 717. L'imputato, arrestato in flagranza del reato ex articolo 317 c.p., veniva quindi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poi sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G 3. Con ricorso per cassazione avverso la su citata decisione della Corte d'appello di Roma la difesa di F.G. ha proposto un unico motivo di doglianza, incentrato sulla violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b , c.p.p., in relazione agli articolo 317 e 322 c.p., per avere i Giudici di merito ritenuto che il fatto realizzasse il reato di concussione semplicemente in ragione dello status di pubblico ufficiale assunto dall'imputato. In tal caso, tuttavia, non avrebbe alcuna ragion d'essere la disposizione di cui all'articolo 322, comma 4, c.p., neppure quale ipotesi residuale. Si ha infatti concussione quando la parte privata certat de damno vitando, mentre in nessun momento della condotta tenuta dall'imputato sarebbero emersi elementi idonei a prospettare alla controparte l'eventualità di subire un danno. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di seguito indicati. 5. Sulla stregua di un insegnamento giurisprudenziale ormai da tempo affermato in questa Sede Sez. 6, numero 11382 del 21/01/2003, dep. 11/03/2003, Rv. 224260 Sez. 6, numero 26266 del 01/04/2011, dep. 06/07/2011, Rv. 250729 , deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso di una richiesta, anche reiterata, di denaro da parte del pubblico ufficiale, che venga comunque rifiutata, non ricorre il delitto di concussione, neppure nella forma del tentativo, ma è configurabile il reato di istigazione alla corruzione, previsto dall'articolo 322, comma 4, cod. penumero , quando difettino gli elementi della costrizione o dell'induzione nei confronti del privato, prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Gli elementi descrittivi della fattispecie di istigazione alla corruzione attiva propria ex articolo 322, comma 4, c.p., ruotano attorno alla sollecitazione di una promessa o dazione di denaro od altra utilità, rivolta al privato da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio ed in concreto suscettibile di accoglimento da parte del destinatario. La condotta di sollecitazione richiesta per la integrazione della fattispecie in esame si distingue sia da quella di costrizione articolo 317 c.p. , sia dall'altra, maggiormente affine, di induzione indebita articolo 319-quater, c.p. , essendo stata delineata dal legislatore, secondo una scelta confermata anche a seguito della recente novella numero 190/2012, quale richiesta formulata senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare, ovvero a persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui libertà di scelta viene prospettato, su basi paritarie, un semplice scambio di favori o di vantaggi, connotato dall'assenza di ogni tipo di minaccia, diretta o indiretta, e soprattutto dall'assenza di ogni, ulteriore, abuso della qualità o dei poteri. Deve dunque trattarsi di una richiesta avanzata senza particolare insistenza, all'interno di un rapporto che la vicenda storico-fattuale consenta di ritenere concretamente caratterizzato da una totale parità di posizioni tra i soggetti che vi prendono parte, e oggettivamente diretto al mercimonio dei pubblici poteri Sez. 6, numero 3251 del 03/12/2012, dep. 22/01/2013, Rv. 253937 . Diversa soluzione ermeneutica dovrebbe invece prospettarsi, con la conseguente sussunzione del fatto nello schema descrittivo delineato dal combinato disposto degli articolo 56-317 cod. penumero , ogni qual volta la condotta del pubblico ufficiale sia astrattamente idonea a determinare uno stato di soggezione, anche se poi - per la particolare resistenza o forza del soggetto passivo - tale risultato non si produca, laddove il delitto di istigazione alla corruzione costituisce un'ipotesi del tutto residuale, di chiusura del sistema, introdotta dal legislatore per punire quelle condotte del pubblico ufficiale nelle cui modalità di realizzazione non sia possibile ravvisare alcun significato di costrizione o di induzione nei confronti del privato Sez. 6, numero 6113 del 25/02/1994, dep. 25/05/1994, Rv. 198498 . Ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, infatti, si ritiene necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione, potendo quest'ultima determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione di tipo utilitaristico Sez. 6, numero 30764 del 22/05/2009, dep. 23/07/2009, Rv. 244867 . Nel caso di specie, tuttavia, l'imputato ebbe cura di precisare quella che a suo avviso doveva essere ritenuta la valutazione corretta del bene da stimare, palesando al destinatario della sua attività sollecitatrice la possibilità di indicarne una supervalutazione idonea a determinare l'ingiusta locupletazione di entrambi, senza che in alcun momento della condotta delittuosa sia stato possibile individuare un'incidenza effettiva sulla libertà di autodeterminazione delle destinatane della richiesta, attraverso la prospettazione di conseguenze sfavorevoli, o comunque di un pericolo di pregiudizio legato ad un'ingiusta sottovalutazione del bene. Emerge chiaramente dal percorso motivazionale dell'impugnata pronunzia, del resto, che la dazione della somma di denaro ottenuta dall'imputato in occasione dell'incontro del 13 settembre 2010 venne simulatamente effettuata dal legale delle attrici non certo per effetto di soggezione psicologica nei confronti del soggetto attivo, ma solo per consentirne l'arresto in flagranza, con la conseguente predisposizione del servizio di appostamento ed intervento in loco. Integra, dunque, il delitto di istigazione alla corruzione previsto dall'articolo 322, comma quarto, cod. penumero , la condotta del C.T.U., nominato in una causa civile per la determinazione dell'indennità di esproprio, che prenda contatti con una delle parti prospettandole una supervalutazione del bene immobile come alternativa alla sua corretta valutazione - che comunque effettuerà - e le chieda di corrispondergli una percentuale da calcolare sulla differenza dell'importo complessivamente stimato. Ne discende, ancora, che l'abuso richiesto per la configurazione dei reati di concussione articolo 317 c.p. e di induzione indebita articolo 319-quater, co. non può essere sic et simpliciter identificato, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla recente novella legislativa, nella indebita richiesta di denaro o di altra utilità, rivolta dal pubblico ufficiale al privato Sez. 6, 11 gennaio 2013 - 8 aprile 2013, numero 16154 , poiché la mera sollecitazione in tal senso, ancorché reiterata, si sviluppa comunque attraverso forme comportamentali inidonee a determinare quella condotta costrittiva propria del primo modello sopra indicato - che, pur non eliminandola del tutto, incide gravemente sulla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo - ed integra, di norma, nel caso sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione punito dall'articolo 322, commi terzo e quarto, c.p., e, se accolta, quello di corruzione consumata, punito dall'articolo 318, o, rispettivamente, dall'articolo 319 c.p Sotto altro, ma connesso profilo, anche la condotta induttiva prevista per la configurabilità della diversa ipotesi delittuosa prevista dall'articolo 319 - quater, cod. penumero , così come introdotta dall'articolo 1, comma 75, della legge numero 190 del 2012, richiede un quid pluris consistente nella esigenza che la medesima attività sollecitatrice sia preceduta o accompagnata da uno o più atti che costituiscono estrinsecazione del concreto abuso della qualità o del potere dell'agente pubblico Sez. 6, numero 16154 del 11/01/2013, dep. 08/04/2013, Rv. 254540 . 6. In conclusione, alla stregua delle su esposte considerazioni, diversamente qualificata l'imputazione ai sensi dell'articolo 322, comma quarto, cod. penumero , la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla misura delle pene principali ed accessorie e rinviata per la conseguente rideterminazione delle stesse ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. P.Q.M. riqualificato il fatto ex articolo 322, quarto comma del codice penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.