Il medico non è tenuto a pagare l’Irap

Il medico che non dispone di un’autonoma organizzazione, nonostante detenga beni strumentali di elevato costo, non deve pagare l’Irap.

La Suprema Corte, con l’ordinanza 24 luglio 2012, numero 13048, ha ritenuto che seppur il professionista sia in possesso di beni strumentali costosi ciò non significa che disponga di un’autonoma organizzazione, nel qual caso il giudice è tenuto a prendere in esame natura e valore degli strumenti a disposizione del professionista. Irap requisiti giuridici. Con la decisione in esame la giurisprudenza di legittimità ha riaffermato la spettanza del rimborso Irap al lavoratore autonomo che non si avvale di un’organizzazione autonoma pur disponendo di beni strumentali di un certo valore. La contestata imposta, introdotta con il D Lgs numero 446/1997, grava sui lavoratori autonomi o imprenditori i quali svolgono l’attività mediante una organizzazione autonoma che sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della stessa in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. L’eventuale accertamento dell’assenza di tale condizione rappresenta il requisito necessario per l’esclusione dal pagamento dell’imposta per i soggetti, professionisti o imprenditori, che non si avvalgono di una struttura organizzativa stabile articolo 2, D.Lgs numero 446/1997 . La SC si è pronunciata più volte di recente sul tema in esame ribadendo che l’imposta in questione è dovuta dal lavoratore autonomo che si avvale di un’autonoma organizzazione dell’azienda, per cui qualora il professionista svolge l’attività in un locale in affitto e la stessa non è organizzata in modo autonomo lo stesso non è tenuto al pagamento dell’Irap. Il medico è tenuto a versare l’Irap solo quando risulta il fondatore della struttura in cui svolge la sua attività e non quando si appoggia a una struttura gestita da altri Cass. 13 giugno 2012, numero 9692 .L’assenza di autonoma organizzazione in seno all’azienda, che non può essere costituita dal solo possesso di una macchina e di un computer né dalla sporadica assistenza di qualche collaboratore, esclude l’obbligo di pagamento dell’Irap Cass, ord. 10 febbraio 2012, numero 1941 cfr. 17 luglio 2012, numero 12338 . In controtendenza a quanto precede alcune decisioni hanno evidenziato che qualsiasi tipo di retribuzione versata ai collaboratori determina l’obbligatorietà del pagamento dell’Irap cfr. Cass.,15 novembre 2011, numero 23906 numero 26881 del 2008 . Il caso. Il contribuente medico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva respinto l’appello stabilendo la non spettanza del rimborso Irap per gli anni dal 1998 al 2004. In particolare, i giudici di merito avevano ritenuto che relativamente ai beni strumentali la sentenza di primo grado non aveva specificato in base a quali criteri avesse ritenuto il contribuente fornito di una discreta struttura organizzativa, mentre l’Agenzia appellata ha sostenuto che i beni strumentali fossero di valore «rilevante sicuramente superiore a quello ritenuto indispensabile all’esercizio dell’attività professionale». La SC ha ritenuto contraddittoria le motivazioni addotte dalla CTR, in quanto dopo aver affermato che il contribuente dispone di telefono, computer, auto, e strumenti medici di diagnosi, soggiunge in modo apodittico che «il loro valore appare rilevante sicuramente superiore a quello ritenuto indispensabile all’esercizio dell’attività professionale», senza prendere in esame la natura e il valore degli strumenti. Per quanto sopra, accertato che il ricorrente non disponesse di un’autonoma organizzazione, la SC, ha posto in luce che «gli strumenti di diagnosi», per quanto complessi e costosi rientrano nelle attrezzature usuali per lo svolgimento della professione di medico di base, dal momento che ad essi si chiede di svolgere una delicata funzione di primo impatto a difesa della salute pubblica. Sul tema in esame la SC ha ritenuto in precedenza che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, sussiste quando il contribuente, che sia il responsabile dell'organizzazione, eserciti l'attività' di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività auto-organizzata con il solo lavoro personale, ovvero si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui Cass. Sez. Trib., ordinanza 10 maggio 2011, numero 10295 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 24 maggio 24 luglio 2012, numero 13048 Presidente Relatore Cicala Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. Il dott. G.G. medico ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto Mestre 67/30/09 del 14 dicembre 2009 che rigettava l'appello del contribuente stabilendo la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 1998 al 2004. 2. L'Amministrazione ha depositato mero atto di costituzione. 3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento. Invero, il giudice di merito, dopo aver dato atto che nessun elemento emergeva dalle modeste somme erogate a terzi, quali i medici chiamati a sostituire il dott. G. nei periodi di assenza, o il suo commercialista, così motiva Quanto ai beni strumentali impiegati, la sentenza di primo grado non specifica in base a quali criteri abbia ritenuto il contribuente fornito di una discreta struttura organizzativa. L'Agenzia appellata sostiene che i beni strumentali sono di valore rilevante sicuramente superiore a quanto debba ritenersi indispensabile all’esercizio della professione. Risulta non contestato che oltre a telefono, computer, auto l'appellante sia dotato di strumenti medici di diagnosi. Tuttavia il loro valore appare rilevante sicuramente superiore a quello ritenuto indispensabile all’esercizio dell’attività professionale. L'appello va dunque respinto usufruendo I appellante di beni strumentali che dimostrano l'esistenza di una organizzazione autonoma che accresce la propria capacità reddituale . La motivazione appare contraddittoria, in quanto dopo aver affermato che il contribuente dispone di telefono, computer, auto, e strumenti medici di diagnosi cioè degli strumenti indispensabili per esercitare decorosamente la professione medica, soggiunge apoditticamente che il loro valore appare rilevante sicuramente superiore a quello ritenuto indispensabile all'esercizio dell'attività professionale , senza prendere in esame natura e valore degli strumenti quali risultanti dalia documentazione in atti richiamata nel ricorso . II Collegio ha condiviso la relazione. Poiché gli elementi di fatto evidenziati nella sentenza rendono evidente come il ricorrente non disponesse di un'autonoma organizzazione, la controversia può essere decisa nel merito con raccoglimento del ricorso introduttivo. Si deve infatti anche tener conto della circostanza che gli strumenti di diagnosi , per quanto complessi e costosi rientrano nelle attrezzature usuali o che dovrebbero esserlo per i medici di base dal momento che ad essi si chiede di svolgere una delicata funzione di primo impatto a difesa della salute pubblica. Le spese del giudizio di merito vengono compensate mentre quelle del giudizio di legittimità si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente condanna la resistente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 1.100 oltre agli accessori di legge. Compensa le spese del giudizio di merito.