L’ipoteca ex art. 12 Dlgs 28/10 è giudiziale. Ma i dati sono quelli contenuti nel verbale e non nel suo decreto di omologa

L’articolo 12, Dlgs numero 28/10 integra la comune normativa sulle ipoteche introducendone una giudiziale fondata sull’accordo siglato dalle parti anzichè sul decreto di omologa.

I verbali con cui le parti raggiungono un accordo o recepiscono la proposta del mediatore nei casi in cui la legge lo autorizza a presentarla sono validi titoli esecutivi per l’esecuzione forzata, per quella in forma specifica e per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, così come stabilito dall’articolo 12 del Dlgs 28/10. Il decreto emesso dal Tribunale di Varese, sez. I civile, lo scorso 12 luglio si interroga proprio sul carattere e sulla natura di tale ipoteca. La vicenda affrontata. Non è dato sapere i dettagli della lite od il contesto che ha portato all’emissione dell’annotato decreto, ma dal testo si potrebbe desumere che si tratti di una richiesta di omologa e di iscrizione della relativa ipoteca. Si noti che, allo stato, non risultano altri precedenti giurisprudenziali specifici su questo argomento, per ora approfondito solo dalla dottrina. Quadro normativo. Come già evidenziato il verbale positivo con cui è stata conclusa la mediazione obbligatoria, debitamente omologato, costituisce un valido titolo esecutivo. L’accordo in esso contenuto, sia frutto di un’intesa tra le parti o sia che le stesse abbiano recepito la proposta formulata, laddove consentito, dal mediatore, è un vero e proprio contratto ex articolo 1342 c.c Per diventare opponibile a terzi e per gli altri fini previsti dalla legge deve essere omologato. L’istanza, ai sensi dell’articolo 11, D.Lgs. numero 28/10, è presentata al presidente del tribunale, ove ha sede l’organismo che ha curato la conciliazione competenza funzionale , per un vaglio formale e sostanziale non sono convalidabili i patti contrari a norme imperative od all’ordine pubblico per un ulteriore approfondimento delle suddette tematiche cfr. ex multis Spinelli L’omologa del verbale e la fase esecutiva , D’Alessandro Il conferimento dell’esecutività al verbale stragiudiziale di conciliazione e la sua circolazione all’interno dello spazio giuridico europeo in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile numero 4/11 . Questo patto, infine, sotto molti aspetti, è analogo sia al lodo articolo 824 bis e 825 c.p.c. che alla transazione articolo 1965 ss. c.c. . Terminata questa fase avrà la stessa valenza giuridica dei documenti di cui all’articolo 474 cpc. Natura dell’articolo 12, Dlgs 28/2010. È una norma integrativa della «disciplina comune che vincola l’interpretazione nel senso» che la legittimazione dell’ipoteca è fondata sull’accordo delle parti e non sul decreto di omologa del verbale. Questa disposizione e quelle sulle ipoteche contenute nel codice civile e di rito articolo 2808 ss. e 2818-2820 c.c., 474 c.p.c., 491-615 ss. c.p.c. sono unite da un rapporto di specialità la prima è norma speciale ed integrativa delle seconde. Problemi interpretativi ad essa connessi e relative soluzioni. Come evidenziato dall’annotata ordinanza, è rilevabile un’aporia «la base e volontaria, ma la garanzia è giudiziale». Ciò è stato risolto dal legislatore, attraverso «una scelta discrezionale» ed il favor mediationis , attribuendo una garanzia ope legis alla stessa, id est qualificandola come giudiziale. In tal modo sono stati superati i possibili ostacoli e le lesioni del diritto connesse alla subordinazione della legittimità del titolo alla mera volontà espressa dalle parti nel negozio trascritto nel verbale. In estrema sintesi quella in esame sarebbe una «speciale» ipoteca la cui iscrizione è giudiziale, ma i cui dati devono essere riferiti all’intesa raggiunta volontariamente dalle parti, contenuta nel verbale, anziché al decreto di omologazione dello stesso.

Tribunale di Varese, sez. I Civile, decreto 12 luglio 2012 Presidente Buffone - Estensore Delmonte Osserva Ai sensi dell’articolo 12 comma II, del d.lgs. 28/2010, il verbale di accordo, debitamente omologato, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca. Nell’alveo della mediazione, le parti – concludendo il negozio compositivo della lite – danno linfa ad un contratto che resta a base volontaristica, senza che l’omologa incida sulla natura del patto. Ne discende che la previsione di cui all’articolo 12 cit. va riferita, per l’appunto, all’accordo eventualmente contenuto nel verbale ma non ad atti diversi. Vi è, però, che nel caso in esame, è il Legislatore stesso ad avere effettuato una specifica scelta discrezionale prevedendo che l’ipoteca iscritta con l’accodo di mediazione sia “giudiziale”. Deve, dunque, prendersi atto di una norma speciale integrativa della disciplina di diritto comune che vincola l’interpretazione nel senso di ritenere l’iscrizione, per l’appunto, giudiziale, fermo restando che i dati di iscrizione devono essere riferiti all’accordo e non al decreto. E’ evidente che questa interpretazione presenta delle aporie la base è volontaria ma la garanzia è giudiziale d’altro canto, trattasi di scelta del legislatore favor mediatonis per evitare che l’accesso all’ipoteca dipenda o meno dalla volontà dei litiganti di prevedere espressamente la garanzia nell’accordo, invece, oggi, assistito ope legis dal favore dell’ipoteca di tipo giudiziale. Nulla per le spese, tenuto conto della particolarità della questione. P.Q.M. Ordina al Conservatore di provvedere alla iscrizione dell’ipoteca giudiziale come richiesta dalla parte ricorrente. Si comunichi. Nulla sulle spese Decreto Esecutivo Varese, 12 luglio 2012