Manca l’indicazione del responsabile del procedimento: l’omissione non può essere rilevata d’ufficio

L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non risulta dedotto quale motivo di impugnazione delle cartelle ne consegue la nullità della sentenza che ha dichiarato la nullità delle cartelle sulla base di tale unica argomentazione.

Tale principio è stato precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 15 ottobre 2012, numero 17666. Il caso. Il giudice di gravame ha ritenuto la nullità delle cartelle impugnate in quanto prive della indicazione del responsabile del procedimento, ancorché formate anteriormente al giugno 2007. Con ricorso per cassazione il fisco ha eccepito che la CTR aveva dichiarato la nullità delle cartelle in quanto prive di indicazione del responsabile del procedimento nonostante tale censura non fosse stata sollevata dalla società. Il giudice di legittimità ha accolto il ricorso per nullità della sentenza impugnata ex articolo 112 c.p.c Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato è una manifestazione del principio del contraddittorio e della difesa della controparte, che sarebbe inevitabilmente menomata dalla pronuncia ultra petita tale principio prescrive al giudice di pronunciarsi su ciò che è postulato con l’esercizio dell’azione e non oltre, fermo restando che il ricorrente ha l’aspirazione ad una pronuncia di merito e non ad una pronuncia meramente processuale L’articolo 112 c.p.c. stabilisce che «il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e non oltre i limiti di esse e non può pronunciarsi d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti». Tale articolo è applicabile al processo tributario in forza del rinvio generale alle norme del codice di rito compatibili contenuto nell'articolo 1, comma 2, D.lgs. 31 dicembre 1992 numero 546. Vizio di ultrapetizione. Si ha vizio d’ultrapetizione non solo quando il giudice pronunci più di quanto gli sia stato chiesto ovvero si verifica allorché attribuisca alla parte un bene non richiesto o un maggior bene di quello richiesto, ma anche quando il giudice pronunci un provvedimento diverso da quello richiesto. Invece, si ha omessa pronuncia quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda autonomamente apprezzabili ovvero su un punto decisivo della controversia. La pronuncia viziata da ultra-extra petizione o da omessa pronuncia è nulla. Tale vizio si converte in motivo d’impugnazione sanabile con il passaggio in giudicato della sentenza esso è denunciabile solo con gli ordinari mezzi d’impugnazione e non è rilevabile d’ufficio dal giudice del gravame. Responsabile del procedimento. L’articolo 36, comma 4-ter, D.L. numero 248/2007 ha previsto che la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Tali disposizioni si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, mentre - per quelli antecedenti a tale data - la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative non è causa di nullità delle stesse. Cartelle mute. Sono valide le cartelle mute, ovvero prive del nome e della sottoscrizione del funzionario responsabile, notificate al contribuente antecedentemente al mese di giugno 2008. L’articolo 36, comma 4-ter, D.L. numero 248/2007, come convertito dalla legge numero 31/2008, oltre a prevedere, in ordine alla cartella di pagamento, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, fissa la decorrenza di tale disciplina dal 1° giugno 2008, e giunge a precisare, con evidente portata interpretativa, che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse. L‘articolo 36, comma 4 ter, D.L. numero 248/2007, ha sancito l’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella ciò per le cartelle i cui ruoli saranno consegnati all’agente della riscossione a partire dal 1° giugno 2008, a pena di nullità della cartella stessa. Per le cartelle consegnate prima di questa data detto articolo 36, dispone una vera e propria “sanatoria”, precisando che l’eventuale mancanza dell’indicazione del soggetto responsabile, non può causare la nullità del documento. Tale disposizione, al tempo stesso, prevede, di fatto, una sanatoria per tutte quelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima della data indicata 1° giugno 2008 , risolvendo una querelle sul tema e definendo, una volta per tutte, resistenze amministrative in materia dì chiarezza degli atti tributari.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 26 settembre - 15 ottobre 2012, numero 17666 Presidente Cicala – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da D. s.p.a. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l'accoglimento dell'appello proposto dalla società contribuente contro la sentenza della CTP di Roma numero 45/51/08 che ne aveva respinto il ricorso avverso le cartelle di pagamento per iva, irpeg e irap 2002 2003. La CTR riteneva la nullità delle cartelle impugnate in quanto prive della indicazione del responsabile del procedimento, ancorché formate anteriormente al giugno 2007. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resistono con controricorso la società contribuente e l'Equitalia. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l'udienza del 26/9/2012 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La società ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione. Motivi della decisione Con primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 18 del d.lgs. 546/92. La CTR avrebbe dichiarato la nullità delle cartelle in quanto prive di indicazione del responsabile del procedimento nonostante tale censura non fosse stata sollevata dalla società. La censura è fondata. L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non risulta dedotto quale motivo di impugnazione delle cartelle in esame ne consegue la nullità della sentenza che ha dichiarato la nullità delle cartelle sulla base di tale unica argomentazione. Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.