Lesi gli interessi della P.a. e del privato? Quest’ultimo deve essere informato della richiesta di archiviazione, in modo da poter proporre opposizione.
La fattispecie. Abuso di ufficio articolo 323 c.p. e favoreggiamento personale articolo 378 c.p. sono le accuse per un uomo e una donna, ma il processo si blocca subito. Il Gip, infatti, dispone l’archiviazione del procedimento. La persona offesa, però, ricorre per cassazione contro il decreto, in quanto non era stato avvisato - in qualità di persona offesa, appunto – della richiesta di archiviazione, nonostante avesse dichiarato di volerne essere informato articolo 408, comma 2, c.p.p. . Archiviazione de plano nel ricorso si lamenta l’omessa instaurazione del contraddittorio tra le parti. Il Procuratore Generale, dal canto suo, sostiene l’inammissibilità del ricorso perché «il reato di abuso d’ufficio tutela interessi pubblicistici, afferenti alla amministrazione pubblica, sicché il privato non acquista lo stato di persona offesa e per questo non ha diritto a ricevere alcun avviso nell’ipotesi in cui viene richiesta l’archiviazione del procedimento». Danno al privato? Allora è persona offesa. È la S.C. che smentisce sia il ricorrente che il P.G Infatti, quando il reato di abuso di ufficio è commesso in danno di privati, ha natura plurioffensiva. Insomma, lede contemporaneamente sia l’interresse della p.a. che quello del privato. Quest’ultimo, in quanto parte offesa, deve essere avvisato dell’avvenuta richiesta di archiviazione e, di conseguenza – anche alla luce dell’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità - «può proporre opposizione» a tale richiesta. Si giunge così all’annullamento senza rinvio del decreto impugnato.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 29 marzo – 5 aprile 2012, numero 13179 Presidente Di Virginio – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto E S. , per mezzo del suo difensore di fiducia munito di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto emesso il 9 novembre 2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza con cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento a carico di P.L. e M.N. , indagati per i reati di cui agli articolo 323 e 378 c.p., deducendo la violazione degli articolo 408 e 409 c.p.p. per non essere stato avvisato, in qualità di persona offesa, della richiesta di archiviazione, nonostante avesse dichiarato di volerne essere informato ai sensi dell'articolo 408 comma 2 c.p.p Il ricorrente ha anche depositato una memoria difensiva in cui, evidenziata la natura plurioffensiva del reato di abuso d'ufficio, ha rivendicato la qualifica di persona offesa. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha disposto l'archiviazione de plano, omettendo di instaurare il contraddittorio tra le parti, sebbene la persona offesa avesse dichiarato di volere essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione. Probabilmente la scelta di procedere con decreto è stata determinata dalla considerazione che il reato di abuso d'ufficio tutela interessi pubblicistici, afferenti alla amministrazione pubblica, sicché il privato non acquista lo stato di persona offesa e per questo non ha diritto a ricevere alcun avviso nell'ipotesi in cui viene richiesta l'archiviazione del procedimento. D'altra parte, è questa la tesi sostenuta anche dal sostituto procuratore generale di questa Corte, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Si tratta di una tesi che non può essere condivisa, in quanto la giurisprudenza di questa Corte è orientata, da tempo, nel ritenere che il reato di abuso di ufficio quando sia commesso in danno di privati e non sia cioè finalizzato a concedere un ingiusto vantaggio da parte del pubblico ufficiale abbia natura plurioffensiva, nel senso che lede l'interesse della pubblica amministrazione ma, contemporaneamente, anche quello del privato, che ben può proporre opposizione alla richiesta di archiviazione tra le tante, Sez. VI, 10 aprile 2008, numero 17642, Cortellino . Nella specie, da quanto prospettato nel ricorso e da quanto emerge dallo stesso decreto di archiviazione, risulta che l'ipotizzato reato di cui all'articolo 323 c.p. avrebbe prodotto un danno ingiusto al privato, al quale deve essere riconosciuta la qualifica di persona offesa. Il provvedimento impugnato va quindi annullato senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza, perché provveda alla notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Potenza per quanto di competenza.