Contenzioso aperto da Enel Distribuzione spa allarme provocato dai pagamenti troppo bassi, accompagnati dalla ipotesi di manomissione del misuratore. La voltura dell’utenza, però, mette in discussione la responsabilità. Per sciogliere ogni nodo si fa riferimento alla ricostruzione della titolarità di fatto del contratto.
Da lavanderia a stireria cambia la prestazione offerta e cambia l’intestazione per i contratti relativi alla fornitura di servizi ad hoc. Ma la responsabilità per la contestazione mossa da Enel Distribuzione spa per la manomissione del misuratore di energia elettrica – accompagnata da consumi ‘anomali’ – non può essere messa in discussione Soprattutto se il titolare ufficiale della nuova utenza è considerato titolare di fatto della utenza precedente Cassazione, sentenza numero 10030, Terza sezione Civile, depositata oggi . Risparmio sospetto. A finire nel mirino è una lavanderia, o meglio i relativi pagamenti per la fornitura di energia elettrica. Secondo i tecnici di Enel Distribuzione spa, i calcoli evidenziano consumi assolutamente superiori a quanto effettivamente versato dal titolare della lavanderia. E, come ulteriore corredo, c’è anche la strana «sparizione del contatore». Facilmente spiegabile, quindi, la richiesta di Enel, ossia «risoluzione del contratto e risarcimento del danno». Ad opporsi l’uomo a cui viene mossa l’accusa, spiegando di non essere «il custode del misuratore» e sottolineando che «l’accertamento venne effettuato allorché ottenne la voltura della utenza» modificando «la attività di lavanderia in stireria», quindi in un periodo successivo «rispetto ai consumi contestati». A prevalere è la linea dell’azienda, sia in primo che in secondo grado la Corte d’Appello, in particolare, dichiara «la risoluzione del contratto di somministrazione per una utenza considerata come unica», con relativo «pagamento delle somme corrispondenti ai maggiori consumi rispetto al pagato». Fil rouge. Querelle chiusa? Assolutamente no. A chiedere una rivisitazione della vicenda è la persona condannata, perché ritenuta riferimento unico della utenza ‘incriminata’. Proprio questa valutazione dei giudici viene contestata – con ricorso ad hoc per cassazione –, ricordando, tra l’altro, che «la utenza, al tempo della voltura, era intestata» a persona diversa. Per sciogliere ogni nodo è fondamentale l’ottica in cui si colloca il contratto di somministrazione nelle due diverse epoche, ossia con la prima utenza lavanderia e con la seconda utenza stireria . Ebbene, a questo proposito, viene condivisa dai giudici di Cassazione la «qualifica» delineata in secondo grado della persona sotto accusa come «titolare o gestore di fatto della prima utenza», seppur intestata a persona diversa decisiva viene ritenuta anche la «condotta concludente» tenuta, ossia «la disponibilità dell’utenza» e «presumibilmente» l’opera di manomissione del misuratore. Per chiudere la questione, infine, i giudici – che confermano la pronuncia d’Appello – richiamano il «rapporto unitario di somministrazione», così come ricostruito in secondo grado – una sorta di fil rouge –, alla luce della posizione dell’uomo, ora sotto accusa, che «rivendicava la utilizzabilità dell’energia elettrica di cui aveva chiesto la voltura proprio per determinare una scissione di responsabilità».
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 aprile – 19 giugno 2012, numero 10030 Presidente Preden – Relatore Petti Svolgimento del processo 1. Con citazione del 20 aprile 2002, dinanzi al tribunale di Napoli, l’Enel Distribuzione spa conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli D.A., in relazione alla utenza di una lavanderia sita in Arzano via Napoli 263 ed alla manomissione sospetta del misuratore di energia elettrica numero 5447. Secondo i calcoli effettuati dai tecnici in relazione alla dotazione della lavanderia e sulla base delle tabelle Utif, i consumi registrati per il periodo 25 gennaio 1992 al 7 ottobre 1996 e pagati dalla utenza erano inferiori a quanto realmente consumato per EURO 12636,89. Deduceva l’ente, come ulteriore elemento di sospetto, la successiva sparizione del contatore numero 5447 affidato in custodia al D. Era chiesta la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, senza una specificazione del titolo risarcitorio, se contrattuale o da illecito. Si costituiva il D.A. ed eccepiva la incompetenza territoriale e nel merito la infondatezza della domanda in quanto non fondata su prove certe, negava inoltre di essere il custode del misuratore, e rilevava che l’accertamento venne effettuato nell’ottobre 1996 allorché ottenne la voltura della utenza da D.A. al suo nome, modificando la attività di lavanderia in stireria. Utenza corrispondente al nuovo misuratore 0674 e quindi successiva rispetto ai consumi contestati. 2. Il tribunale di Napoli con sentenza del 29 dicembre 2004 rigettava la eccepita incompetenza e decideva nel merito dichiarando la risoluzione del contratto nei limiti di cui alla prima utenza, condannava il D. al pagamento delle somme corrispondenti ai maggiori consumi rispetto al pagato, con rivalutazione ed interessi, ed alla rifusione delle spese di lite. 3. Contro la decisione proponeva appello il D.M., deducendo a. carenza di legittimazione passiva, risultando per tabulas che la utenza sino al 1996, al tempo della voltura, era intestata a D.A., come da contratto deduceva la nullità della citazione per errore nella vocativo in ius b. la mancanza di prova della sottrazione del contatore manomesso di cui negava la custodia essendo parte estranea al rapporto di utenza c. la mancata considerazione degli esiti della istruttoria penale che le aveva prosciolto con la formula “il fatto non sussiste” D. la errata valutazione e della documentazione e della prova in ordine alle alterazione dei consumi senza aver prima verificato la consistenza e la efficacia dei macchinari in uso. Chiedeva pertanto la riforma della sentenza con la vittoria delle spese. Resisteva l’appellata chiedendo il. rigetto dello appello e proponeva appello incidentale in punto di risoluzione del rapporto, pur intestato a diverso utente, ma proseguito con la Lavanderia Doris D.A. e C, società in nome collettivo di cui il D. era anche lo amministratore. Sosteneva che la condotta del D. doveva considerarsi illecita per la alterazione e la sparizione del primo contatore e che la qravità dell’inadempimento giustificava la risoluzione del rapporto, ancorché il danno fosse delimitato ai maggiori consumi accertati. 4. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 1 settembre 2009 rigettava lo appello principale ed accoglieva quello incidentale dichiarando la soluzione del contratto di somministrazione per una utenza considerata come unica, e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado. 5. Contro, la decisione ricorre A.D. deducendo cinque motivi di censura resistono congiuntamente ENEL DISTRIBUZIONE SPA ED ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA succeduto al primo ente per atto di scissione parziale del 11 dicembre 2007 chiedendo il rigetto del ricorso. MEMORIE par ENEL. Motivi della decisione 6. Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti considerazioni. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi descrittiva dei motivi ad a seguire la confutazione in diritto. 6.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel PRIMO motivo si deduce e i error in iudicando per violazione dello art .345 c.p.c. ed insufficiente motivazione in relazione alla eccezione dedotta come motivo di appello, che attiene alla titolarità e alla legittimazione. La tesi è per la legittimatio ad causam la eccezione è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. SOLO in appello nelle note ex articolo 183 c.p.c. e nelle memorie conclusionali lo Enel ha chiarito di avere citato il D. quale utilizzatore di Fatto e quale amministratore della Lavanderia Doris di D.A. s.numero c. ma tali precisazioni non sono rilevanti a far cadere la eccezione, in quanto il D. non è stato mai citato nella qualità di amministratore. Nel SECONDO motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in punto di rapporto interni tra debitori solidali o di responsabilità ai sensi dello articolo 2055 c.c. sul rilievo che, anche a volere considerare come unitario il contratto di somministrazione, non risultano citati in giudizio né la originale titolare né la s.numero c. di cui il D. ammette di essere lo amministratore. Nel TERZO motivo si deduce come error in iudicando, ma senza specificazione della norma e come vizio di insufficiente motivazione, la erronea valutazione dei verbali di accertamento Enel del 24 gennaio 2007 da cui emerge chiaramente la diversa titolarità e che la verifica della manomissione attiene alla prima titolarità non citata in giudizio. Nel corpo del motivo si richiama inoltre la valenza della sentenza assolutoria, da utilizzare come antecedente logico rispetto alla pretesa risarcitoria, che presuppone la, individuazione di un soggetto agente. Nel QUARTO MOTIVO si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in ordine ala marcata applicazione dell’articolo 654 c.p.c. e la erronea valutazione degli elementi di prova contraria si deduce inoltre la omessa motivazione in punto di richiesta di prova diretta ed infine la errata, insufficiente e contraddittoria liquidazione nel danno. Nel QUINTO MOTIVO si deduce lo errato accoglimento dello appello incidentale e la errata pronuncia di risoluzione contrattuale, la mancata integrazione del contraddittorio, la lesione del diritto della difesa, il tutto come una sequela di errores in iudicando e di motivazione insufficiente e contraddittoria. La tesi è quella della extrapetizione, posto che la risoluzione riguardava soltanto il prima contratto di utenza e la manomissione del primo contatore la risoluzione non poteva essere estesa, come domanda nuova in appello, al secondo rapporto di cui il D. era rappresentate della società non evocata in lite. 7. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Premesso che, ratione temporis, non si applica il regime proprio dei quesiti, restano fermi i principi generali di cui agli articolo 360 bis in ordine alla valenza dei dicta di giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, ed in ordine alla specificità ed autosufficienza dei motivi di gravame di cui allo articolo 366. Tale premessa vale per l’esame dei singoli motivi. Inammissibilità DEL PRIMO MOTIVO nella parte in cui lamenta, per la prima volta e tardivamente in appello, la mancanza della titolarità del diritto controverso. Corretta la statuizione della Corte di appello che rileva come la eccezione non venne eccepita nel giudizio di primo grado e cita a ff 3 giurisprudenza con consolidata v. da ultimo Cass. 2007 numero 1131, 2008 nnumero 355 e 23670. Infondatezza del primo motivo in ordine ai difetto di legittimatio ad causam, peraltro rilevabile di ufficio, atteso che il motivo non contrasta la chiara ratio decidendi a ff 3 della motivazione, che qualifica il D. come titolare o gestore di fatto della prima utenza, proprio considerando le risultanze del verbale di verifica del giorno 8 ottobre 1996. Pertanto lo accertamento della qualità riverbera anche sulla validità della notifica della citazione e sul fatto che nel giudizio di primo grado nulla ebbe ad obbiettare il D. pur contestando la esistenza di un illecito. INAMMISSIBILITA’ del secondo motivo in quanto propone questioni nuove, vuoi rispetto alle difese del primo grado, vuoi rispetto alla tardività della legittimazione passiva, vuoi rispetto alla ricostruzione giuridica del rapporto, considerato come rapporto gestorio secondo la condotta concludente del D. che aveva la disponibilità utenza ed ebbe, presumibilmente, a manometterla, anche se assolto dall’accusa di furto del misuratore. INAMMISSIBILITA’ del terzo motivo in quanto deduce error in iudicando senza specificare la norma che si assume violata e privo di autosufficienza in relazione alla censura sulla errata valutazione dei verbali di accertamento del 24 aprile 2007, che non vengono riprodotti in esteso e comunque non sono menzionati nella motivazione, mentre la controparte, in replica sostiene che proprio tali verbali confermano che il D si era qualificato come persona che di fatto fruisce della fornitura. INAMMISSIBILITA’ E INFONDATEZZA del quarto motivo, vuoi ai sensi dello articolo 360 bis, in quanto la corte di appello applica giurisprudenza consolidata in tema di utilizzabilità del giudicato penale di assoluzione, ove i fatti del giudizio penale non siano sovrapponibili a quelli del giudizio civile - vedi in tal senso Cass. 2 marzo 2010 numero 4961 e 9 marzo 2010 numero 5676 citata in controricorso vuoi in relazione alle deduzioni di violazione dei diritti di difesa in tema di valutazione delle prove, per difetto di decisività e di autosufficienza a norma dello articolo 366 c.p.c. INAMMISSIBILITA’ DEL QUINTO MOTIVO, che deduce una extrapetizione, ma senza rilevare la CHIARA RATIO DECIDENDI espressa dalla Corte di appello a ff 5 della motivazione, quando ricostruisce come unitario il rapporto di somministrazione come contratto di durata, nel quale il D. rivendicava la utilizzabilità della energia elettrica di cui aveva chiesto la voltura, proprio per determinare una scissione delle responsabilità. La domanda di risoluzione, originariamente proposta, è stata correttamente interpretata relazione alla richiesta originaria, dove entrambe le parti ammettono la esistenza di un rapporto contrattuale atipico ma valido e vincolante, e dunque lo appello incidentale non introduceva una domanda nuova, ma esigeva la risoluzione del rapporto di durata essendo venuta meno la fiducia nella qualità del D, proprio in relazione alle circostanze note della manomissione del contatore e della mancata registrazione dei consumi. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente in favore della controparte come costituita, alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. RIGETTA IL RICORSO e condanna D.A. a rifondere ad Enel Distribuzione ed Enel Servizio elettrica spa come costituiti unitariamente, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2700 ci cui 200 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.