Ricorre la fattispecie legale dell'omessa dichiarazione posta dall'Ufficio a fondamento dell'azione di accertamento induttivo il procedimento di rimborso si muove lungo linee procedimentali diverse da quelli della dichiarazione annuale.
L'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale preclude che l'imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell'omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche, e rende legittimo l'accertamento induttivo da parte dell'Ufficio. E ancora. In tema di IVA, il contribuente che, avendo annotato regolarmente tutte le fatture da cui scaturisce il credito, ometta di presentare la dichiarazione annuale, limitandosi a presentare il solo modello VR non perde il diritto al rimborso dei maturati crediti d'imposta. Qualora sia stato eseguito il rimborso di un credito d'imposta in favore di un contribuente che abbia regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca, per lui, un credito d'imposta, e abbia poi presentato unicamente il modello VR, ma non anche la dichiarazione annuale, l'Amministrazione finanziaria non può pretendere la restituzione della somma in questione per ragioni di pura forma, senza addurre rilievi sulla sua effettiva spettanza, atteso che, anche secondo la sesta direttiva CEE, articolo 18, paragrafo 1, il diritto alla deduzione dell'IVA è subordinato solamente al possesso di una fattura compilata secondo le disposizioni ad essa applicabili. Tali interessanti principi sono stati precisati dalla Corte di Cassazione. sezione Tributaria, con la sentenza numero 7900 del 18 maggio 2012 . La vicenda. Nel caso di specie, il giudice del gravame ha rigettato l'appello del contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate confermando l'avviso di accertamento induttivo, notificato il 9 dicembre 2005 per omessa dichiarazione IVA/1997. Secondo tale giudice, mancando la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione fiscale, pienamente legittimo era stato l'accertamento effettuato ai sensi dell'articolo 55, DPR numero 633/72, senza che avesse alcuna rilevanza il carteggio intercorso con gli uffici in ordine ad un richiesta di rimborso. Legittimo l’operato del Fisco. La Suprema Corte ha rigettato per infondatezza il ricorso del contribuente confermando la legittimità della metodologia induttiva adottata per la ricostruzione del giro d’affari da parte dell’ufficio. In particolare, in tema di IVA, il contribuente che, avendo annotato regolarmente tutte le fatture da cui scaturisce il credito, ometta di presentare la dichiarazione annuale, limitandosi a presentare il solo modello cd. VR non perde il diritto al rimborso dei maturati crediti di imposta. Inoltre, qualora sia stato eseguito il rimborso di un credito di imposta in favore di un contribuente che abbia regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca, per lui, un credito d'imposta, ed abbia poi presentato unicamente il modello VR, ma non anche la dichiarazione annuale, l'Amministrazione finanziaria non può pretendere la restituzione della somma in questione per tali ragioni di pura forma, senza addurre rilievi sulla sua effettiva spettanza, atteso che, anche secondo la VI direttiva CEE, articolo 18, paragrafo 1, il diritto alla deduzione dell'IVA è subordinato solamente al possesso di una fattura compilata secondo le disposizioni ad essa applicabili. Non solo. Omessa dichiarazione annuale e accertamento induttivo. In tema di IVA, ai sensi dell'articolo 55, d.P.R. numero 633/1972, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale preclude che l'imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell'omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche, e rende legittimo l'accertamento induttivo da parte dell'Ufficio, nel qual caso, però, a seguito dell'impugnazione del contribuente, la detraibilità delle poste dovrà essere valutata dal giudice del merito che, quale giudice del rapporto e non solo dell'atto, deve procedere alla quantificazione della pretesa erariale, annullando eventualmente in parte qua il suddetto accertamento. L'articolo 55 comma 1, d.P.R. numero 633 del 1972 dispone che in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, l'ufficio IVA può determinare induttivamente l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile, ammettendo in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'articolo 19 risultanti dalle liquidazioni periodiche. Conseguentemente al contribuente - che ometta di presentare la dichiarazione IVA annuale - non è precluso il diritto di beneficiare della detrazione del credito di imposta dell'anno precedente. Infine, l'inottemperanza all'obbligo della dichiarazione annuale espone il contribuente all'accertamento induttivo e gli preclude la facoltà di portare in deduzione l' IVA versata nel relativo periodo su acquisto di beni e servizi se non registrata nelle liquidazioni mensili o trimestrali, ma non lo priva del diritto di scomputare dalle somme dovute in base a tale accertamento il credito che abbia maturato nel periodo anteriore e per il quale abbia chiesto la successiva detrazione, ai sensi dell'articolo 30, d.P.R. numero 633/1972.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 27 aprile - 18 maggio 2012, numero 7900 Presidente Pivetti – Relatore Cirillo Svolgimento del processo 01. Con sentenza del 21 aprile 2010 la CTR-Lazio ha rigettato l'appello della Socomma Edilizia Nuova nei confronti dell'Agenzia delle entrate confermando l'avviso di accertamento notificato il 9 dicembre 2005 per omessa dichiarazione IVA/1997 e conseguente accertamento induttivo di L. 4.453.818.664. Ha motivato la decisione ritenendo che, mancando la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione fiscale, pienamente legittimo era stato l'accertamento effettuato ai sensi dell'articolo 55 d.iva, senza che avesse alcuna rilevanza il carteggio intercorso con gli uffici in ordine ad un richiesta di rimborso. Inoltre l'azione di finanza, oltre ad essere legittima sul piano sostanziale, lo era anche sul piano procedimentale attesa la sua tempestività in ragione del termine quinquennale per l'accertamento, poi divenuto settennale per effetto della L. numero 289 del 2002. 02. Propone ricorso per cassazione, affidato a tre mezzi e memoria, la contribuente. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Motivi della decisione 03. Con il primo mezzo, denunciando violazione di legge articolo 112 c.p.c., articolo 55 d.iva, L. numero 289 del 2002, articolo 10 e correlato difetto di motivazione su punto decisivo della controversia , la ricorrente sostiene che l'Ufficio non potesse godere del prolungamento del termine per l'effettuazione dell'accertamento, atteso che la sospensione disposta dalla legge di condono doveva ritenersi travolta, in materia di IVA, dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE del 17 luglio 2008 C-132/06 . 04. Il mezzo non è fondato. La ricorrente sostiene che nelle controversie in materia d'IVA non può operare la sospensione dei termini prevista dalla legge di condono del 2002, attesa l'incompatibilità del condono sull'iva con la disciplina comunitaria per i tributi armonizzati sulla cifra d'affari. La questione è stata disattesa dalle Sezioni Unite decomma 3676/10 , secondo cui la L. numero 289 nella parte in cui prevede la sospensione dei termini non comporta alcuna rinuncia dell'Amministrazione all'accertamento dell'imposta v. anche comma 21088/11, 9181/11, 22240/11 . Dunque, la sospensione dei termini prevista dalla legge di condono, laddove si riferisce alla materia dell'IVA, non può essere disapplicata per contrasto con la sesta direttiva numero 77/388/CEE a seguito dell'invocata sentenza della Corte di Giustizia CE, con la quale è stata dichiarata l'incompatibilità con il diritto comunitario degli articolo 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell'IVA alle condizioni ivi indicate, dovendo tale pronuncia essere interpretata restrittivamente. 05. Con il secondo mezzo, denunciando violazione dell'articolo 38 bis d.iva e correlato difetto di motivazione, la ricorrente sostiene che le dichiarazioni periodiche effettuate ai fini dei rimborsi equivalgono alla dichiarazione annuale IVA, di talchè non ricorreva la fattispecie legale dell'omessa dichiarazione posta dall'Ufficio a fondamento dell'azione di accertamento induttivo, promossa ai sensi dell'articolo 55 d.iva 06. Il mezzo non è fondato. Da parte di questa Corte si è ritenuto che, in tema di IVA, il contribuente che, avendo annotato regolarmente tutte le fatture da cui scaturisce il credito, ometta di presentare la dichiarazione annuale, limitandosi a presentare il solo modello cd. VR non perde il diritto al rimborso dei maturati crediti d'imposta comma 19529/2011 . 07. Si è, inoltre, affermato che, qualora sia stato eseguito il rimborso di un credito d'imposta in favore di un contribuente che abbia regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca, per lui, un credito d'imposta, e abbia poi presentato unicamente il modello VR, ma non anche la dichiarazione annuale, l'Amministrazione finanziaria non può pretendere la restituzione della somma in questione per tali ragioni di pura forma, senza addurre rilievi sulla sua effettiva spettanza, atteso che, anche secondo la sesta direttiva CEE, articolo 18, paragrafo 1, il diritto alla deduzione dell'IVA è subordinato solamente al possesso di una fattura compilata secondo le disposizioni ad essa applicabili comma 22250/2011 . 08. Da tali precedenti di questa Corte si desume che, contrariamente all'assunto della contribuente, il procedimento di rimborso si muove lungo linee proce-dimentali diverse da quelli della dichiarazione annuale. Infatti, ai sensi dell'articolo 55 d.iva, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale preclude che l'imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell'omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche, e rende legittimo l'accertamento induttivo da parte dell'Ufficio comma 8602/1996 e 6134/2009 . 09. Col terzo mezzo, denunciando violazione dell'articolo 55 d.iva e articolo 53 Cost. nonchè correlato vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che, nonostante la ricorrenza di specifici motivi di doglianza in appello, la commissione regionale ha trascurato di verificare la legittimità o meno della metodologia induttiva adottata per la ricostruzione del giro d'affari da parte dell'Ufficio. Assume d'aver dedotto in secondo grado app. pag. 5-8 che l'amministrazione, prima, e la commissione provinciale, poi, avrebbero dovuto utilizzare, per la ricostruzione induttiva del giro d'affari, anche i dati contabili della dichiarazione presentata ai fini del rimborso, semmai confrontandoli con i dati riportati in bilancio, il tutto anche in considerazione a che il bilancio è frutto di contabilità per competenza e non per cassa come invece la dichiarazione IVA, b che nel settore edile l'aliquota massima del 20% è quella generalmente adoperata per l'edilizia non residenziale, c che così operando non si è tenuta nel dovuto conto l'IVA pagata sugli acquisti. 10. Il mezzo è inammissibile. La decisione del giudice di secondo grado, che asseritamente non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di prime cure, è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un fatto decisivo della controversia o violazione di legge sostanziale sul punto, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Ne consegue che, se il vizio è denunciato, come nella specie, per violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5, anzichè dell'articolo 360, numero 4 in relazione all'articolo 112 c.p.c., il ricorso si rivela inammissibile comma 12952/07 e 5312/12 . 11. La spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 9.000 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.