Il verbale d'udienza integra (fino a prevalere) i dispositivi processuali

di Francesco, G. Capitani

di Francesco, G. CapitaniErroneamente una sentenza d'appello indica relatore un giudice che non ha partecipato al dibattimento, in evidente discrasia con l'articolo 525, secondo comma, c.p.p Il verbale d'udienza tuttavia ricompone il vizio quando chiarisce che a condurre il dibattimento e a disporre sulla decisione giudiziale sono stati gli stessi componenti.La Cassazione Penale, con la sentenza numero 1874/2011 del 2 settembre, respinge l'eccezione della difesa dell'imputato Nel contrasto tra intestazione della sentenza o dell'ordinanza, e risultanze del verbale del dibattimento sono quest'ultime a prevalere, in considerazione del valore probatorio del verbale, con la conseguenza che deve ritenersi emendabile con il rimedio della correzione dell'errore materiale, senza che la circostanza dia luogo ad alcuna nullità .Il valore probatorio formale del verbale d'udienza. Il verbale d'udienza descrive gli accadimenti di un momento processuale e rappresenta quanto viene dichiarato di fronte al giudice. I relativi contenuti, in quanto redatti da un pubblico ufficiale, vengono ritenuti superabili solo attraverso procedure incidentali, tese a sconfessarne tenore e/o risultanze, che possono essere avanzate all'attenzione del giudice senza formalità, sicché questi, discrezionalmente, possa selezionarne valori di attendibilità e di efficacia. Così argomentando, il verbale d'udienza concorre, fino a prevalere, al contenuto della statuizione giudiziale. Nel caso in esame, il dato sconfessato - il nominativo del relatore della sentenza - era di immediata riparazione, tuttavia laddove fossero i contenuti sostanziali o ricostruttivi/valutativi del fatto di reato ad essere differentemente descritti - nel verbale e nella motivazione o nel dispositivo - si potrebbe giungere ad effetti paradossali e forse insostenibili. Il contenuto del verbale d'udienza dovrebbe/potrebbe prevalere su quello di cui alla motivazione della sentenza ed in sede di eventuale impugnazione - per vizio o illogicità della motivazione con altri atti del processo - il relativo contrasto potrebbe risolversi a favore del primo, sebbene quel giorno d'udienza l'imputato potrebbe essere stato dichiarato contumace o rappresentato da un difensore non di fiducia. Si conferirebbe ossia efficacia privilegiata ad un contenuto meno garantito dal contraddittorio, nei termini che hanno preceduto.Il verbale come luogo del contraddittorio processuale. Appare allora significativa la precisazione nella sentenza in commento, nel punto in cui chiarisce che a quella udienza - di cui al verbale - non vi sono stati provvedimenti giudiziali di tipo contumaciale e che ha partecipato il difensore di fiducia dell'imputato. Di seguito non sarebbero gli eventualmente distinti valori formali di dispositivi, motivazioni e verbali d'udienza a selezionare quanto rilevante in sede di ultima decisione giudiziale - con seguente prevalenza dell'uno sull'altro documento - bensì la consapevolezza che alla stesura di quel verbale hanno partecipato tutte le parti processuali costituite, che hanno avuto la sacrale possibilità di proporre eccezioni e correzioni o di chiedere ulteriori aggiunte. Nonostante l'efficacia dell'argomento, in realtà ha di sovente avuto una esposizione secondaria, sia perché il reviviscente vecchio codice di procedura penale statuiva più lapidariamente la veridicità fino a querela di falso del verbale d'udienza, sia per l'attitudine dei giudici delle leggi a misurarsi con categorie più formali di risoluzione dei conflitti fra contenuti documentali che con il più evanescente spazio concettuale insito nel contraddittorio in sede penale.Eppure questa soluzione pare più congeniale ad un processo più snello ed elastico prescinde dalle lungaggini delle eventuali ipotesi di sospensione del dibattimento, innescate al fine di verificare la veridicità dei contenuti di un verbale d'udienza. Consente dunque al giudice invocato, discrezionalmente, di valutare quanto più veritiero, tenuti conto il contraddittorio e le garanzie della difesa. Sarà poi sua responsabilità motivare in modo logico e coerente con la massa documentale a sua disposizione, pena un eventuale gravame della parte processuale meno soddisfatta.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 24 giugno - 2 settembre 2011, numero 32991Presidente Carmenini - Relatore DiotalleviMotivi della decisioneV.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 5 ottobre 2010 con la quale è stata confermata la sentenza del GUP presso il Tribunale di La Spezia in data 22 settembre 2009 con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1000 di multa in ordine ai reati tentata rapina aggravata continuata e violenza sessuale.A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto a Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex articolo 606, lett. c c.p.p. con riferimento all'articolo 525 c.p.p Il ricorrente lamenta la violazione del principio dell'immutabilità del giudice in quanto, secondo quanto risulta dalla sentenza la stessa è stata redatta dal Dott. G. P. , che non risulta ricompreso tra i magistrati indicati nell'epigrafe dell'impugnato provvedimento tra quelli facenti parte del collegio giudicante la circostanza concretizzerebbe la nullità prevista dall'articolo 525, comma 2 c.p.p., in base al rinvio previsto per il giudizio d'appello dall'articolo 598 c.p.p., che sanziona appunto il principio di immutabilità del giudice, codificato sul piano internazionale dall'articolo 6 della CEDU.b Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606, lett. e c.p.p. con riferimento alla prova della penale responsabilità dell'imputato.Il ricorrente lamenta la sottovalutazione operata dai giudici di merito dell'attendibilità delle testimonianza rese dai testi indicati dalla difesa, tanto da inviare gli atti relativi alle loro dichiarazioni alla Procura della Repubblica per competenza. Al contrario, in maniera immotivata, sarebbero state ritenute attendibili, coerenti e utili a fondare sulle stesse la declaratoria di responsabilità del prevenuto le testimonianze delle parti offese c Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza ex articolo 606 lett. c c.p.p., con riferimento agli articolo 64 comma 3 bis, 350, commi 3 e 6 e 191 c.p.p. conseguente vizio di motivazione ex articolo 606, lett. e c.p.p Il ricorrente censura la qualificazione attribuita alle dichiarazioni rese dal ricorrente alla p.g. come spontanee, ai sensi dell'articolo 350, ultimo comma c.p.p. e la loro conseguente utilizzabilità, in palese violazione dell'articolo 64 comma 3 bis c.p.p. Né potrebbe essere condiviso il giudizio di marginalità dell'importanza delle stesse, secondo la valutazione operata dalla Corte d'appello, perché proprio con riferimento al loro contenuto è stata ritenuta l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali della difesa.d Inosservanza o erronea applicazione della ex articolo 606 lett. b c.p.p., con riferimento agli articolo 133, 81 cpv. e 62 bis c.p. e difetto di motivazione ex articolo 606, lett. e c.p.p. in ordine alla determinazione della pena.Il ricorrente censura i criteri di dosimetria della pena utilizzati dai giudici di merito per pervenire alla quantificazione in concreto della stessa con il contemporaneo diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.Osserva la Corte che deve ritenersi infondato il primo motivo secondo cui la indicazione dei membri del collegio nella epigrafe della sentenza impugnata, in cui non risulta il nominativo dell'estensore della motivazione, comporterebbe una nullità assoluta ed insanabile della sentenza stessa, ai sensi dell'articolo 178 c.p.p., comma 1, lett. a . In effetti la sentenza depositata l'11 novembre 2010 contiene nella motivazione e nella sottoscrizione finale l'indicazione come relatore del Dott. G P. mentre nella intestazione viene indicato, tra i componenti del collegio, il nome della Dott.ssa T B. anziché quello del collega P Tuttavia dalla lettura del verbale della udienza in camera di consiglio del 5 ottobre 2010 dinanzi alla Corte d'appello di Genova, risulta che il collegio era composto dai Dott. D.M.R., R D.N. e G P. in base a tali atti non può dunque contestarsi che il Dott. P. partecipò alla udienza, alla decisione ed alla lettura del dispositivo. Ed è utile sottolineare come all'udienza abbia partecipato lo stesso difensore di fiducia, il quale nel ricorso sottolinea esclusivamente la difformità tra epigrafe della sentenza e indicazione del nome dell'estensore della medesima, senza fare alcun riferimento al verbale d'udienza.Ritiene pertanto la Corte che sia di assoluta evidenza, quindi, che si tratti di un semplice errore materiale commesso nella redazione grafica della intestazione della sentenza non essendovi alcun dubbio, in base alla documentazione presente agli atti, sulla effettiva composizione del collegio che ha partecipato all'udienza ed ha pronunciato la relativa deliberazione.In questo senso il collegio ritiene che debba trovare applicazione il principio assolutamente prevalente in giurisprudenza, secondo il quale nel contrasto tra intestazione della sentenza, o dell'ordinanza, e risultanze del verbale del dibattimento sono quest'ultime a dover prevalere, in considerazione del valore probatorio del verbale. Tale documento fa fede infatti fino a querela di falso v. Cass., sez. II, 23 gennaio 2009, numero 18570, CED 244442, Cass., sez. III, 4 ottobre 2005, numero 41941, CED 232828 Cass., sez. I, 1 aprile 2004, numero 20993, Ivone v. anche Cass., 11 marzo 2008, numero 23983, CED 241240 con riferimento alla discordanza tra intestazione e dispositivo dell'indicazione dell'ufficio giudiziario , con la conseguenza che deve ritenersi emendabile con il rimedio della correzione dell'errore materiale, senza che la circostanza dia luogo ad alcuna nullità, l'indicazione, nell'intestazione della sentenza, di un componente del collegio giudicante diverso da quello che ha preso parte alla deliberazione e che risulta invece dal verbale d'udienza. La circostanza costituisce infatti un mero errore materiale ed una semplice irregolarità formale, cui può essere posto riparo con la relativa procedura, dal momento che questa non importa una modifica essenziale dell'atto, in quanto la reale situazione trova incontestabile riscontro e documentazione nelle risultanze del verbale del dibattimento Sez. 3A, 6 febbraio 1996, Fusco, m. 204.707 Sez. Unumero , 27 settembre 1995, Ricci, m. 202.402 Sez. 1, 13 giugno 1991, Fontecchio, m. 188.315 Sez. 4, 10 gennaio 1990, Esposito, m. 183.512 Sez. 2, 21 novembre 1983, Cattozzo, m. 163.611 . In questo senso non può essere accolto l'isolato orientamento in base al quale è stata ritenuta viziata da nullità assoluta le sentenza nel caso di attestazione riferita ai giudici che hanno deliberato, diversa dalla attestazione di quelli che hanno partecipato all'udienza riportata nel relativo verbale Cass., sez. V, 4 novembre 2009, numero 47164, CED numero 245400 , in cui peraltro è stato ritenuto che la modalità di compilazione materiale del verbale fosse inidonea a fare completa chiarezza sul punto. Gli altri motivi sono manifestamente infondati.Osserva la Corte che nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d'appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti si veda in particolare il riferimento alle presunte contraddittorie motivazioni della persona offesa Ba., in realtà assolutamente coerenti in logica concatenazione dal momento di presentazione della querela allo svolgimento dell'incidente probatorio e alla dedotta inattendibilità della Conan che in realtà trova pesantissimi riscontri nel numero di targa dell'auto fornito agli inquirenti, che ha permesso di risalire al V. e nella disponibilità dell'appartamento nei pressi del luogo dove venne tentata la rapina in danno della seconda parte offesa, oltre ai riconoscimenti specifici effettuati da entrambe le parti offese dell'imputato come autore dei delitti in loro danno, e al rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di due coltelli a serramanico verosimilmente utilizzati per porre in essere i tentativi di rapina allo stesso modo appaiono assolutamente generiche le contestazioni relative all'assenza di spontaneità delle dichiarazioni del V. nell'immediatezza del fatto, con la precisazione che, in ogni caso come hanno ritenuto i giudici di merito, le stesse sono assolutamente irrilevanti rispetto alla declaratoria di responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti come ritenuti in sentenza . Il superamento della prova di resistenza del giudizio finale di responsabilità, all'interno di una logica e coerente ricostruzione dei fatti ha fatto correttamente esprimere una valutazione di assoluta inattendibilità in ordine alle dichiarazioni dei testi della difesa raccolte in sede di indagini difensive, come tali meritevoli del vaglio della Procura competente.Allo stesso modo appaiono attinenti esclusivamente a motivi di merito le censure relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e ai criteri di dosimetria della pena, pienamente rispettosi dei parametri di cui all'articolo 133 c.p. e 62 bis c.p., con riferimento alla gravità complessiva dei fatti.Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. Cass. penumero sez. unumero , 24 novembre 1999, Spina, 214794 . E ritiene il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta - ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità ex officio in ogni stato e grado del procedimento - una questione, quale quelle sopraricordate, che aveva formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico ~ giuridici. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione sul punto deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'articolo 606, terzo comma, ultima parte, c.p.p. . Cass. penumero , sez. 6, 25.1.94, Paolicelli, 197748 .Uniformemente a tale orientamento che il Collegio condivide, in considerazione della manifesta infondatezza solo di alcuni punti del ricorso, va dunque rigettata l'impugnazione.Ne consegue, per il disposto dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Deve essere disposta la correzione dell'errore materiale sopraindicato, nel senso che dove nell'epigrafe della sentenza impugnata numero 2555/2010 della Corte d'appello di Genova è scritto quale componente del collegio T B. deve intendersi corretto e scritto P.G. manda alla cancelleria per le annotazioni di rito.P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, disponendo la correzione dell'errore materiale sopraindicato, nel senso che dove nell'epigrafe della sentenza impugnata numero 2550/2010 della Corte d'appello di Genova è scritto quale componente del collegio T B. deve intendersi corretto e scritto G P. manda alla cancelleria per le annotazioni di rito.