I piccoli imprenditori e gli artigiani hanno diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata se non si avvalgono di collaboratori e utilizzano soltanto mezzi indispensabili alla propria attività.
Con la sentenza numero 16340 dello scorso 26 luglio, la sezione Tributaria della Corte di Cassazione ribadisce che piccoli imprenditori e artigiani hanno diritto al rimborso dell'Irap indebitamente versata se non si avvalgono di collaboratori e utilizzano soltanto mezzi indispensabili alla propria attività.La fattispecie. Bocciato il ricorso delle Entrate che pretendeva di assoggettare a tassazione Irap i redditi derivanti dall'attività commerciale ex articolo 2195 c.c. di un contribuente - ambulante di casalinghi - per il solo fatto di poterli qualificare come redditi d'impresa. Di diverso avviso è la Suprema Corte che ribadisce quanto già statuito in altre pronunce.Escluso dall'Irap il piccolo imprenditore senza autonoma organizzazione. In particolare, i giudici del Palazzaccio affermano in tema di Irap, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.L'autonoma organizzazione va accertata caso per caso. Il presupposto dell'autonoma organizzazione, che va accertato dal giudice di merito e che è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente - sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse - impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.Sarà poi onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta non dovuta, provare l'assenza di tali condizioni.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 8 giugno - 26 luglio 2011, numero 16340Presidente Merone - Relatore PersicoFatto e dirittoRitenuto che, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva 1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su duplice motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Campobasso numero 51/3/08, depositata il 16 giugno 2008, che rigettava l'appello da essa Agenzia proposto avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da avverso il silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap per gli anni 1998, 1999, 2000. L'intimato non ha controdedotto.2. Preliminarmente si rileva che la ricorrente ha provato di aver richiesto nei termini la notifica del proprio ricorso alla controparte, ma che non risulta ancora depositata la ricevuta di ricevimento dello stesso.3. Il primo motivo, con il quale si censura un vizio di legge per violazione degli articolo 2195 c.c - svolgendo il contribuente l'attività di commercio ambulante di casalinghi - per questa sola circostanza sono qualificabili come redditi d'impresa e che, come tali, sono idonei a produrre IRAP tassabile.3.1 Alla formulata censura può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato da questa Corte con molteplici condivise pronunce ex plurimis Cass. S. U. numero 12108 del 2009 Cass. S.U. numero 121011 del 2009 con le quali è stato affermato In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l 'id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni .3.2 Correttamente i giudice a quo ha ritenuto che non debba ritenersi che l'attività imprenditoriale contenga in sé l'autonoma organizzazione, ma che la stessa vada accertata in concreto.4. Il secondo motivo, con il quale si censura la violazione dell'articolo 2697 c.c. ed il vizio di motivazione, appare inammissibile, con riferimento ad entrambi i profili.4.1 Con riferimento al vizio di legge si rileva il mancato ottemperamento al disposto di cui all'articolo 366 bis c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente che impone che tale motivo sia accompagnato da idoneo un quesito di diritto, nella specie completamente omesso.4.2 Anche con riferimento al vizio di motivazione la censura è inammissibile ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c, deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo, e che consente, al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso v. Cass. numero 8897 del 2008 .5. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli 380 bis cpc, con il relativo rigetto, per manifesta infondatezza. Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti che è stata depositata la ricevuta di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione che non sono state depositate conclusioni scritte né memorie che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, rigetta il ricorso che non vi è materia per provvedere sulle spese di lite non essendosi l'intimato costituito.P.Q.M.Rigetta il ricorso.