L’atto di appello affetto da nullità della vocatio in jus non si sottrae all'operatività dei meccanismi di sanatoria ex tunc previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 164 c.p.c
Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 12719/2016,depositata il 20 giugno scorso. Il caso. Veniva impugnata in Cassazione la sentenza della Corte di Appello di Cagliari con motivi di ricorso esclusivamente processuali. Si era verificato, infatti, che il tribunale territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello degli odierni ricorrenti, ponendo a base della decisione la circostanza che l'atto, mancando della citazione in giudizio e di tutti gli elementi ex articolo 163, comma 3, numero 7, c.p.c., era privo dei requisiti minimi per poter essere qualificato come atto corrispondente al modello legale di citazione, sicché doveva ritenersi inesistente. Di riflesso, la sua rinnovazione avvenuta entro un termine già precedentemente concesso ma decorso il termine ex articolo 325 c.p.c. non poteva avere efficacia sanante. La Cassazione, però, assevera i motivi alla base delle contestazioni dei ricorrenti con il seguente ragionamento giuridico. Innanzitutto, gli Ermellini rilevano che la mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art 164, I comma, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la vocatio in ius non vale a sottrarla, anche se si tratta di citazione in appello, all'operatività dei meccanismi di sanatoria ex tunc previsti dal secondo e terzo comma della stessa disposizione. Si ricorda che l’articolo 164, comma 1, c.p.c. stabilisce che la citazione è nulla nel caso in cui 1 manchi o risulti assolutamente incerta l'indicazione dell'autorità giudiziaria adita e/o delle parti del giudizio 2 manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione 3 sia stato assegnato al convenuto un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge 4 oppure manchi l'avvertimento e l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ex articolo 166 ovvero di 10 giorni prima in caso di abbreviazione dei termini e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ex articolo 168 bis , con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articolo 38 e 167 c.p.c Vocatio in jus. D’altro canto, è vero che i vizi della vocatio in jus possono essere sanati mediante la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio stabilito dal magistrato. E’ solo così, infatti, che il vizio viene sanato ex tunc cioè sin dal momento della notifica della prima citazione. A contrario, in caso di omessa rinnovazione, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il giudizio si estingue. Nel caso in cui, invece, il convenuto si costituisce in giudizio, i vizi della citazione sono sanati e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale. Il motivo alla base di questa scelta legislativa sta nel fatto che l'atto ha, comunque, raggiunto il proprio scopo e non risulta violato il principio del contraddittorio. Se l'attore non ha rispettato i termini a comparire o ha omesso l'avvertimento di cui al numero 7 dell'articolo 163, il convenuto può chiedere la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini. Ad ogni buon fine, in caso di nullità della vocatio in jus e necessaria operatività della sanatoria, ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta a ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione, il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 164, primo comma, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'articolo 164, terzo comma, c.p.c. Tutto ciò, fatta salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione. Atto di citazione integrativo. Qualora l'attore abbia spontaneamente notificato un atto di citazione integrativo, rimediando alle deficienze del primo, e l'abbia depositato con riferimento alla controversia anteriormente iscritta a ruolo sulla base della prima citazione, si deve ritenere verificata la sanatoria ex tunc della nullità relativa al primo atto di citazione su diretto impulso dell'attore. Diversamente, nel caso in cui detto secondo atto sia oggetto di una seconda iscrizione a ruolo, deve escludersi qualsiasi rilievo con riguardo alla prima citazione, con la conseguenza che è in relazione ad essa, quando venga chiamata all'udienza ex art 168 bis c.p.c., operano i meccanismi di sanatoria dell'articolo 164, comma 2 e 3, c.p.c Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata e dal ricorso di desume che - osserva la Cassazione - vi è stata una sola iscrizione a ruolo della causa, in seguito alla notifica dell'atto di appello affetto, per le ragioni premesse, da nullità. Pertanto, per effetto della rinnovazione della citazione disposta dalla Corte territoriale ed effettuata dall'attore, quella nullità era stata sanata ai sensi dell'articolo 164, secondo comma, c.p.c Da ciò deriva la illegittima declaratoria di inammissibilità di appello e, quindi, la nullità della sentenza impugnata. Viene rinviata la causa ad altra sezione della Corte di Appello con l'obbligo di provvedere all'esame di merito dell'impugnazione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza 22 aprile – 20 giugno 2016, numero 12719 Presidente/Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza 82/13 la Corte d'appello di Cagliari, revocato re melius perpensa il proprio precedente decreto in data 30.12.2009, col quale aveva concesso un termine per rinnovare l'atto d'impugnazione, nullo perché privo d'ogni requisito della vocatio in ius, dichiarava inammissibile l'appello proposto da F.M. e P.S.S. nei confronti degli eredi di G.M.D.R A base della decisione, la circostanza che l'atto d'appello, mancando della citazione in giudizio e di tutti gli elementi di cui all'articolo 163, comma terzo, numero 7 c.p.c era privo dei requisiti minimi per poter essere qualificato come atto corrispondente al modello legale di citazione, sicché doveva ritenersi inesistente. Di riflesso, la sua rinnovazione, avvenuta entro il termine concesso ma decorso il termine di cui all'articolo 325 c.p.c., non poteva avere efficacia sanante. La cassazione di tale sentenza è chiesta da F.M. e P.S.S. con ricorso, affidato a due motivi. Resistono con controricorso G.M.A., P., A. e M.L. D.R., eredi di G.M.D.R Motivi della decisione l. - Il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli arti. 359, 164, 168-bis, comma 4, 156, comma 3, e 159, commi 2 e 3 c.p.c., in relazione all'articolo 360, numero 3 rcctius, 4 c.p.c. Sostiene parte ricorrente la nullità, sanabile con efficacia retroattiva ai sensi dell'articolo 164, 2° comma c.p.c., del primigenio atto di citazione in appello. 2. - II secondo motivo, nell'esporre la violazione o falsa applicazione degli articolo 2909 c.c. e 112 e 324 c.p.c., in relazione all'articolo 360, numero 3 e rette numero 4 c.p.c., assume l'irrevocabilità del decreto col quale la stessa Corte d'appello aveva concesso un termine per rinnovare l'atto di citazione. 3. - Il primo motivo è fondato. La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'ars. 164, primo comma, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la vocatio in jus, non vale a sottrarla anche se trattasi di citazione in appello all'operatività dei meccanismi di sanatoria ex tune previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione che, per la mancata indicazione dell'udienza, deve essere individuata ai sensi dell'articolo 168-bis, quarto comma, c.p.c. , il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'articolo 164, primo comma, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'articolo 164, terzo comma, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione. Qualora l'attore abbia spontaneamente notificato un atto di citazione integrativo, rimediando con esso alle deficienze del primo, e l'abbia depositato in riferimento alla controversia anteriormente iscritta a ruolo sulla base della prima citazione, si deve ritenere verificata la sanatoria ex tune della nullità relativa al primo atto di citazione su diretto impulso dell'attore diversamente, nel caso in cui detto secondo atto sia oggetto di una seconda iscrizione a ruolo, deve escludersi qualsiasi suo rilevo con riguardo alla prima citazione, con la conseguenza che, in relazione ad essa, quando venga chiamata all'udienza ai sensi dell'articolo 168-bis c.p.c., operano i meccanismi di sanatoria dell'ars. 164, secondo e terzo comma, c.p.c. Cass. numero 22024/09 . 3.1. - Nella specie, dalla sentenza impugnata e dal ricorso si desume che vi sia stata una sola iscrizione a ruolo della causa, in seguito alla notifica dell'atto d'appello affetto, per le ragioni premesse, da nullità. Pertanto, per effetto della rinnovazione di tale citazione, disposta dalla Corte cagliaritana con decreto 30.12.2009 ed effettuata con atto notificato il 27.1.2010, detta nullità è stata saíiuta ai sensi dell'articolo 164, 2° comma c.p.c. Ne deriva l'illegittima declaratoria d'inammissibilità dell'appello e, quindi, la nullità della sentenza impugnata. 4. - L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo mezzo d'impugnazione. 5. - Per le considerazioni svolte, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, che provvederà all'esame di merito dell'impugnazione e regolerà anche le spese del presente giudizio di cassazione, ai sensi dell'ari. 385, 3° comma c.p.c. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di magliari, che provvederà anche sulle spese di cassazione.