La nomina del nuovo difensore contiene l’elezione del domicilio; la notifica dell’archiviazione è salva

Perché la notifica alla persona offesa possa considerarsi effettuata, ai sensi dell’articolo 33 disp. att., c.p.p., è necessario che la nomina del difensore di fiducia contenga l’indicazione del domicilio dello stesso, dovendosi in mancanza, procedere alla notifica diretta alla persona offesa ai sensi dell’articolo 154 c.p.p

Lo ha sancito la Suprema Corte con sentenza numero 13226/17 depositata il 20 marzo. Il caso. La ricorrente non aveva potuto proporre opposizione all’archiviazione poiché il relativo avviso era stato notificato al precedente difensore, nonostante ella aveva provveduto, con espressa revoca, a nominare il nuovo difensore, presso il quale aveva eletto domicilio. La notifica della richiesta di archiviazione. Gli Ermellini affermano che «la notifica della richiesta di archiviazione presso il difensore della persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata, deve intendersi effettuata, ai sensi dell’articolo 33, disp. att., c.p.p., anche nel caso in cui la persona offesa abbia precedentemente eletto un proprio domicilio». Inoltre, in tema di notifica alla persona offesa perché questa possa considerarsi effettuata «è necessario che la nomina del difensore di fiducia contenga l’indicazione del domicilio dello stesso, dovendosi in mancanza, procedere alla notifica diretta alla persona offesa ai sensi dell’articolo 154 c.p.p.». Tale condizione, nella fattispecie, può dirsi realizzata e pertanto la notifica della richiesta di archiviazione sarebbe dovuta essere eseguita presso lo studio del nuovo difensore, stante la revoca di ogni precedente nomina. Infatti, «l’atto di nomina di un secondo difensore in sede di presentazione della richiesta di archiviazione, accompagnato dall’elezione di domicilio presso lo stesso, equivale a revoca implicita del primo difensore». Pertanto, il Collegio accoglie il ricorso e annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 febbraio – 20 marzo 2017, numero 13226 Presidente Amoresano – Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 5 aprile 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto l’archiviazione nel procedimento a carico di Silvio Risoli, nei confronti del quale P.A. aveva a suo tempo proposto denuncia querela, contestualmente chiedendo di essere informata in caso di richiesta di archiviazione. 2. Avverso il provvedimento P.A. , tramite il proprio difensore avvocato F.M.P. , ha proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di censura. 2.1. La ricorrente ha osservato che l’avviso previsto dall’articolo 408, comma 2, cod. proc. penumero era stato notificato il 9 marzo 2016 all’avvocato Fabio Sergio del Foro di Napoli, precedente difensore della ricorrente, la quale peraltro in data 22 ottobre 2015 aveva provveduto a nominare, con espressa revoca di ogni altra precedente nomina, l’avvocato Enrico Spada parimenti del foro di Napoli, presso il quale aveva eletto domicilio a norma dell’articolo 33 disp. att. cod. proc. penumero . Atteso ciò, la dichiarazione o l’elezione di domicilio doveva in ogni caso lasciare il passo al domicilio legale previsto dall’articolo 33 cit., mentre in specie la ricorrente aveva appreso dell’esistenza dell’archiviazione solamente il 6 maggio 2016. In tal modo era stata posta nell’oggettiva impossibilità di proporre opposizione all’archiviazione. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, attesa la ritualità della notificazione della richiesta di archiviazione. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato. 4.1. Vero è che la ricorrente, in sede di presentazione della denuncia querela, aveva eletto quale proprio domicilio ai fini delle notificazioni quale parte offesa lo studio dell’avvocato Fabio Sergio in Napoli. In seguito, peraltro, con atto di nomina della persona offesa, la medesima P. aveva dichiarato di nominare proprio difensore di fiducia l’avvocato Enrico Spada del Foro di Napoli presso il quale eleggeva domicilio ex articolo 33 disp. att. c.p.p. , e contestualmente di revocare ogni altra nomina precedentemente conferita ad altro difensore . 4.2. Ciò premesso in fatto, è stato in effetti affermato che la notifica della richiesta di archiviazione presso il difensore della persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata, deve intendersi correttamente effettuata, a norma dell’articolo 33, disp. att. cod. proc. penumero , anche nell’ipotesi in cui la persona offesa abbia precedentemente eletto un proprio domicilio Sez. 6, numero 11168 del 26/02/2015, Chiti e altro, Rv. 262834 , in tal modo postulando la ritualità anche della notificazione eseguita nel luogo precedentemente eletto. In specie, peraltro, contestualmente alla nomina dell’avvocato Spada vi era stata l’espressa revoca di ogni precedente nomina in tesi conferita, con la contestuale elezione di domicilio nello studio professionale e la dichiarazione di volere essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione. Infatti, in tema di notifica alla persona offesa del reato, perché l’articolo 33 disp. att. cod. proc. penumero possa trovare applicazione è necessario che la nomina del difensore di fiducia contenga l’indicazione del domicilio dello stesso, dovendosi, in mancanza, procedere alla notifica diretta alla persona offesa, ai sensi dell’articolo 154 cod. proc. penumero Sez. 3, numero 38065 del 11/06/2013, Rossi, Rv. 256693 . In definitiva, quindi, con la successiva attività posta in essere dall’odierna ricorrente la notificazione della richiesta di archiviazione non avrebbe potuto che essere eseguita allo studio dell’avvocato Spada, stante la chiara volontà di eleggere domicilio, la contestuale nomina del nuovo difensore nonché, a definitiva ed univoca cesura rispetto a pregresse scelte processuali, la revoca di ogni precedente nomina. Al riguardo, infatti, è stato coerentemente osservato che l’atto di nomina di un secondo difensore da parte della persona offesa in sede di presentazione della opposizione alla richiesta di archiviazione, accompagnato da esplicita elezione di domicilio presso lo stesso, equivale a revoca implicita del primo difensore in specie è stata ritenuta la nullità del provvedimento di archiviazione disposto all’esito di udienza camerale, il cui avviso era stato dato al precedente e non, invece, al nuovo difensore Sez. 6, numero 37421 del 27/06/2013, S., Rv. 256330 . Alla nuova elezione di domicilio, e tenuto conto dei principi appena richiamati, si era così accompagnata anche la revoca non implicita ma addirittura esplicita del precedente difensore, con ogni conseguenza anche di natura processuale. Il provvedimento impugnato va quindi annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Napoli. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Napoli.