Reclamo avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo e sospensione feriale dei termini

L’articolo 36-bis l.fall., evidenziando che non sono soggetti a sospensione feriale i termini processuali di cui agli articolo 26 e 36 della stessa legge, consente di ritenere applicabile la suddetta sospensione a tutti gli altri procedimenti “endofallimentari”, come anche alle procedure concorsuali.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza numero 25628/19, depositata l’11 ottobre. La vicenda. Dinanzi alla Corte d’Appello il PM presso la Procura della Repubblica di Brindisi proponeva reclamo avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo di una s.r.l. ma la Corte distrettuale dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendolo tardivo, in quanto il termine di 30 giorni di cui all’articolo 183 l.fall. per l’impugnazione dell’omologa – termine estraneo al regime della sospensione feriale – era decorso ormai da tempo al momento del deposito del reclamo. La Procura Generale avverso tale decisione propone ricorso in Cassazione. Concordato preventivo. Per la ricorrente l’articolo 92 r.d. numero 12/1941 sull’ordinamento giudiziario prevede tra i procedimenti in materia fallimentare trattati durante il periodo feriale solo le cause relative «alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti» ed inoltre l’articolo 36-bis l.fall., evidenziando che non sono soggetti a sospensione i termini processuali di cui agli articolo 26 e 36 l.fall., consente di ritenere applicabile la sospensione a tutti gli altri procedimenti “endofallimentari”. Per i Giudici di legittimità tale motivo risulta fondato e regola di base è che anche per le procedure concorsuali sia quella data dall’applicazione della sospensione feriale dei termini. E a ciò consegue che la materia del reclamo contro il provvedimento di omologa del concordato preventivo non ha ragioni tali per cui essa debba deviare da tale regola sopra detta. Per tale motivo il ricorso viene accolto con cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 14 maggio – 11 ottobre 2019, numero 25628 Presidente Scaldaferri – Relatore Dolmetta Fatto e diritto 1.- Con ricorso promosso avanti alla Corte di Appello di Lecce, il P.M. presso la Procura della Repubblica di Brindisi ha proposto reclamo avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo della s.r.l. Il Ventaglio. La Corte di Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile ricorso, ritenendo la tardività dello stesso il termine di 30 giorni stabilito dalla L. Fall., articolo 183 per l’impugnazione dell’omologa, termine certamente estraneo al regime della sospensione feriale - ha rilevato il decreto - era abbondantemente decorso al momento del deposito del reclamo . Avverso questo provvedimento la Procura Generale ha presentato ricorso, adducendo due motivi di cassazione. Resiste, anche con memoria, la s.r.l. Il Ventaglio. Non ha svolto difese la Procedura concordataria. 2.- I motivi proposti dalla Procura sono stati rubricati nei termini che seguono. Primo motivo violazione e/o falsa o errata applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, in relazione alla L. Fall., articolo 183, alla L. numero 742 del 1969, articolo 3 e 4 e agli articolo 402-409 c.p.c. . Secondo motivo violazione e/o falsa o errata applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 in relazione alla L. Fall., articolo 183 e all’articolo 10 c.p.c. . 3.- Le osservazioni svolte nel contesto del primo motivo di ricorso assumono, in particolare, che il R.D. numero 12 del 1941, articolo 92 sull’ordinamento giudiziario contempla, fra i procedimenti in materia fallimentare trattati durante il periodo feriale, unicamente le cause relative alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti e, a sua volta, la L. Fall., articolo 36 bis, stabilendo che non sono soggetti a sospensione i termini processuali previsti dagli articolo 26 e 36 della medesima legge, consente, in base a un argomento a contrario, di ritenere invece applicabile la sospensione a tutti gli altri procedimenti endofallimentari . 4.- Il motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte, invero, ritiene che - giusta la disposizione dell’articolo 92 ord. giud., nonché quella della L. numero 742 del 1969, articolo 3 - regola di base, anche per le procedure concorsuali, sia quella data dall’applicazione della sospensione feriale di termini cfr., tra le altre, Cass., 4 febbraio 2009, numero 2706 Cass., 13 giugno 2018, numero 154235 . La materia del reclamo avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo non risulta mostrare ragioni atte a deviare da tale regola. 5.- Il secondo motivo di ricorso è assorbito. 6.- All’accoglimento del primo motivo di ricorso segue la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della controversia alla Corte di Appello di Lecce che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il rimo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Lecce che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.