L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’articolo 420-ter, comma 5, c.p.p., a condizione che
Lo chiarisce la Cassazione con sentenza numero 28844/20 depositata il 19 ottobre. La ricorrente, ritenuta responsabile del reato di bancarotta fraudolenta, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte territoriale ha omesso di motivare il respingimento dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento trasmessa dal difensore due giorni prima dell’udienza, in quanto impegnato in un altro procedimento a carico di imputati detenuti. Posta l’inammissibilità del ricorso, la Cassazione afferma che dalla motivazione della Corte di merito, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, si evince chiaramente la totale carenza di documentazione a sostegno dell’istanza di rinvio, quale onere imprescindibile posto a carico del difensore dall’articolo 420-ter, comma 5, c.p.p È infatti pacifico che qualora il difensore adduca a fondamento della richiesta di rinvio un concomitante impegno professionale, egli debba documentarlo mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrarne la coincidenza della data di celebrazione del processo. A tal proposito, la Cassazione ribadisce il principio secondo cui «l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’articolo 420-ter, comma 5, c.p.p., a condizione che il difensore a prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni b indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo c rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato d rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’articolo 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio».
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 settembre 19 ottobre 2020, numero 28844 Presidente Palla – Relatore Catena Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza emessa in data 13/09/2016 dal Tribunale di Udine in composizione monocratica, con cui D.R.F. era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all’articolo 217 legge fallimentare bancarotta semplice documentale e per aggravamento del dissesto, quale amministratore unico dal 12/10/2010 della s.r.l. omissis , dichiarata fallita il 12/03/2013 concedeva all’imputata il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, determinava le pene accessorie nella stessa durata della pena principale e confermava, nel resto, la sentenza di primo grado. 2. In data 11/02/2020 D.R.F. ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giovanni Ferriero, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1 violazione di legge ai sensi dell’articolo 420-ter c.p.p. e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lett. b ed e , in riferimento alla motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto l’istanza di rinvio per legittimo impedimento trasmessa dal difensore due giorni prima dell’udienza, in quanto impegnato innanzi al Tribunale di Bari in un processo a carico di imputati detenuti. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. La Corte di merito ha respinto l’istanza di rinvio per impedimento professionale, avanzata dalla difesa, affermando che tale istanza era intempestiva, non documentata, generica e priva di attestazione circa l’impossibilità di farsi sostituire, in particolare non essendo stato documentato l’impedimento pag. 7 della sentenza impugnata . Con il ricorso la difesa si limita a dedurre la violazione dell’articolo 420 c.p.p., asserendo che il difensore deve limitarsi a comunicare il proprio impedimento il motivo, quindi, risulta estremamente generico, non contestando la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, ma contestando unicamente che il difensore avesse l’onere di dimostrare la propria impossibilità ad essere sostituito. La motivazione della Corte di merito, al contrario, dà chiaramente atto della totale carenza di documentazione a sostegno dell’istanza, ed appare del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità che, pacificamente, ha affermato come sia onere del difensore che presenta istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto, la cui doverosità è desumibile, oltreché da ragioni d’ordine sistematico, dall’ultimo periodo dell’articolo 420-ter c.p.p., comma 5 in ogni caso, qualora il difensore adduca a fondamento della richiesta di rinvio un concomitante impegno professionale, deve documentarlo mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo Sez. 3, sentenza numero 8537 del 17/10/2017, dep. 22/02/2018, Rv. 272297 Sez. 6. Sentenza numero 47584 del 15/10/2014, M., Rv. 261251 . Tale orientamento ermeneutico trova fondamento nella decisione del massimo consesso di questa Corte, secondo cui L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’articolo 420 ter c.p.p., comma 5, a condizione che il difensore a prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni b indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo c rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato d rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’articolo 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio Sez. U, sentenza numero 4909 del 18/12/2014, dep. 02/02/2015, Torchia, Rv. 262912 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.