E’ il giudice di cognizione che dispone la confisca obbligatoria o quella facoltativa. Al giudice dell’esecuzione, invece, è demandato il compito di riparare all’eventuale omissione del primo giudice, ma solo in caso di mancata disposizione della confisca obbligatoria.
La fattispecie. Un uomo veniva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, con la confisca di una somma di denaro èari a 500mila euro. Sia l’imputato che il curatore fallimentare eccepivano che si trattava di somme depositate dall’imputato a fini risarcitori dei creditori e che non ricorreva alcuna ipotesi di confisca, obbligatoria o facoltativa. La somma, dunque, veniva svincolata a favore della curatela, trattandosi di denaro destinato al risarcimento dei creditori. Confisca obbligatoria o facoltativa? È il PM che ricorre per cassazione, lamentando la mancata costituzione di parte civile della curatela del fallimento, nonché l’assenza di una sentenza di condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore dei creditori. In pratica, secondo il ricorrente, la somma era parte del profitto del reato e, quindi, doveva essere confiscata articolo 240, comma 1, c.p. . La confisca viene disposta dal giudice della cognizione. La confisca facoltativa può disporla solo il giudice al momento della pronuncia della sentenza. Se tale provvedimento non viene preso, «è esclusa la possibilità di adottarlo in sede esecutiva». «L’omissione può essere riparata dal giudice dell’esecuzione– precisa ancora la Cassazione – solo se essa sia consistita nel mancato adempimento, da parte del giudice della cognizione, del dovere di disporre la confisca obbligatoria per legge». Si tratta di confisca facoltativa. Ma nel caso di specie, come lo stesso ricorrente afferma, si tratta di una confisca facoltativa. Inoltre, l’imputato aveva messo a disposizione dei creditori il profitto della distrazione.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 – 30 luglio 2012, numero 31049 Presidente Siotto – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18/3/2011 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il provvedimento di confisca della somma di Euro 500.000 disposto nei confronti di C.G. , su richiesta del P.M., con decreto del 1/12/2010, accogliendo l'opposizione del curatore del fallimento IRC. Nei confronti del C. era stata applicata la pena di anni due e mesi due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta con sentenza del 20/5/2010 in quella sede il Giudice non aveva ordinato alcuna confisca. Il P.M. aveva chiesto la confisca delle somme depositate dallo stesso imputato nel corso del procedimento, osservando che il C. aveva sottratto all'erario somme ben maggiori il Giudice aveva disposto la confisca della somma in questione quale corpo di reato in riferimento alla imputazione il curatore, nell'opposizione avverso il decreto, aveva eccepito che si trattava di somme depositate dall'imputato a fini risarcitori dei creditori e che non ricorreva alcuna ipotesi di confisca, obbligatoria o facoltativa. Il difensore del condannato si era associato alla richiesta di restituzione delle somme alla curatela. Il Giudice, nell'ordinanza impugnata, rilevava che le somme non erano mai state sequestrate, ma solo depositate dall'imputato formalmente beneficiario del deposito e che la sentenza di applicazione della pena aveva dato atto della destinazione al risarcimento dei creditori riteneva, quindi, che la somma dovesse essere svincolata a favore della curatela, osservando, infine, che le pretese dell'Amministrazione Finanziaria avrebbero potuto essere fatte valere in sede fallimentare. 2. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero deducendo l'erroneità del provvedimento in primo luogo, la circostanza che la somma non fosse mai stata sequestrata non era di ostacolo al provvedimento di confisca in secondo luogo, non essendovi stata costituzione di parte civile da parte della curatela del fallimento e non avendo il giudice di merito pronunciato sentenza di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore dei creditori, la destinazione della somma al risarcimento dei danni subiti dai creditori, indicata all'atto del deposito, non aveva alcun valore giuridico. Secondo il ricorrente, la somma era parte del profitto del reato e, quindi, doveva essere confiscata ai sensi dell'articolo 240, comma 1, cod. penumero . Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Pur concordando con il ricorrente in ordine alla non necessità di previo sequestro per disporre la confisca, nel caso di specie si tratterebbe di confisca facoltativa, atteso che le somme sarebbero provento del delitto di bancarotta per distrazione. In quanto facoltativa, la confisca non può essere disposta dal Giudice dell'esecuzione, anche a seguito di sentenza di applicazione della pena. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rigettato. Lo stesso P.M. ricorrente qualifica come facoltativa la confisca chiesta al Giudice per le indagini preliminari, richiamando l'articolo 240, comma 1, cod. penumero ma tale provvedimento, come ripetutamente affermato da questa Corte, non può essere adottato dal Giudice dell'esecuzione, che può disporre esclusivamente la confisca obbligatoria di ciò che, ai sensi dell'articolo 240, comma 2, numero 1 cod. penumero , costituisce il prezzo del reato giurisprudenza consolidata da ultimo Sez. 1, Sentenza numero 18343 del 23/02/2011, dep. 10/05/2011, Andreano, Rv. 250234 Sez. 1, numero 10261 del 17/02/2010, dep. 15/03/2010, Spadoni, Rv. 246780 . È appena il caso di rammentare, sul punto, che il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato Sez. U, 3 luglio 1996, numero 9149, Chabni Samir, rv. 205707 . Nel caso di specie, la distrazione operata dal soggetto condannato per bancarotta non può che portare ad un profitto ai danni dei creditori, rappresentati dalla curatela profitto che l'imputato aveva parzialmente messo a disposizione dei creditori stessi. L'ordinanza impugnata, pur non affrontando il tema della qualificazione giuridica da dare alla somma depositata, ha eliminato la definizione equivoca usata nel decreto poi revocato, secondo cui detta somma era corpo di reato in riferimento all'imputazione . In effetti, la definizione di corpo di reato presente nell'articolo 253, comma 2, cod. proc. penumero , comprende sia cose per le quali non è prevista, all'esito del procedimento penale, la confisca le cose sulle quali il reato è stato commesso, per le quali il sequestro è giustificato da esigenze probatorie sia cose per le quali l'articolo 240 cod. penumero prevede la confisca facoltativa le cose mediante le quali il reato è stato commesso e quelle che ne sono il prodotto o il profitto , sia, infine, cose per le quali la norma citata prevede la confisca obbligatoria le cose che costituiscono il prezzo del reato quindi il giudice dell'esecuzione non può motivare la confisca con il richiamo al concetto di corpo di reato , ma deve adottare le distinzioni operate dall'articolo 240 cod. penumero . 2. Resta da dire che la regola secondo cui il giudice dell'esecuzione può disporre solo la confisca obbligatoria, vale anche in caso di sentenza di applicazione della pena, pur dopo la modifica dell'articolo 445 cod. proc. penumero , norma che, ora, permette al giudice di merito di disporre la confisca facoltativa Sez. 3, numero 12307 del 20/02/2007, dep. 23/03/2007, Copersini, Rv. 236807 in effetti, con la citata novella legislativa è stato espunto dal testo dell'articolo 445, comma 1, cod. proc. penumero , il richiamo al solo articolo 240, comma 2, cod. penumero che, invece, figurava nella precedente formulazione della norma ne consegue che, a seguito di tale modifica, è ora consentito ordinare la confisca con la sentenza di applicazione di pena anche quando non sia obbligatoriamente imposta dalla legge, ma rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice. In tale ultima ipotesi, però, trattandosi di confisca facoltativa, il potere di applicare la misura spetta in via esclusiva al Giudice al momento della pronuncia della sentenza, con la conseguenza che, ove il relativo provvedimento non sia stato preso, è esclusa la possibilità di adottarlo in sede esecutiva. L'omissione può essere riparata dal Giudice dell'Esecuzione solo se essa sia consistita nel mancato adempimento, da parte del Giudice della cognizione, del dovere di disporre la confisca obbligatoria per legge, rendendosi in tal caso applicabile il rimedio apprestato dall'articolo 676 cod. proc. pen, il quale, nel richiamare l'articolo 240 cod. penumero , opera un rinvio che deve intendersi limitato alle sole ipotesi specificamente contemplate nel comma 2. P.Q.M. Rigetta il ricorso.