Gruppi in crisi, il requisito dimensionale va riferito alla singola impresa

La sentenza rivela aspetti degni di approfondimento in ordine alla problematica dei gruppi di imprese nel diritto concorsuale, nello specifico con riferimento all’amministrazione straordinaria, ex legge Prodi bis.

In particolare, circa i rapporti tra soggettività giuridica del gruppo e autonomia delle singole società che di esso fanno parte, la Suprema Corte ha affermato l’impossibilità di attribuire al gruppo medesimo una posizione giuridicamente distinta, pertanto il requisito dimensionale, ex legge Prodi bis, deve essere accertato con riguardo alla singola impresa richiedente, e non con riguardo al gruppo del quale la medesima impresa faccia parte. Il fatto. Un istituto di credito nel maggio 2007 chiedeva il fallimento di alcune società che, nelle more del procedimento, si costituivano in gruppo e depositavano nel maggio 2008 avanti al Tribunale di Teramo una domanda di dichiarazione dello stato d’insolvenza, ex articolo 3, d.lgs. numero 270/1999. Tuttavia il giudice di prime cure, rilevato che nessuna delle società del gruppo occupava un numero di lavoratori subordinati non inferiore a 200 da almeno un anno, e che non poteva tenersi conto della somma di tutte le società del gruppo, dichiarava l’inammissibilità della domanda di dichiarazione dello stato d’insolvenza. Contro tale decreto tutte le società del gruppo proponevano reclamo. E, la Corte d’appello dell’Aquila, ritenendo che l’articolo 2, d.lgs. numero 270/1999 dovesse essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere tra le imprese che possono essere ammesse alla procedura anche quelle costituite da un gruppo d’imprese tale, che il requisito occupazionale di legge fosse soddisfatto con riguardo alla somma delle imprese componenti del gruppo, accoglieva i reclami e rimetteva gli atti al tribunale per la prosecuzione della procedura. I fallimenti delle predette società soccombenti attivavano quindi la tutela in legittimità. Gli Ermellini, accogliendo il ricorso, precisano che il gruppo d’imprese non è soggetto a fallimento e perciò neppure all’amministrazione straordinaria regolata dal d.lgs. numero 270/1999e nel caso de quo, precisano, non è applicabile la speciale disciplina introdotta dal decreto numero 349/2003 per alcune imprese, delle quali è autonomamente regolato il requisito dimensionale, con riferimento bensì al gruppo d’imprese ma con corrispondente innalzamento della soglia occupazionale. I supremi Giudici aggiungono che non esiste nell’ordinamento una nozione generale di grande impresa, che possa trovare applicazione in ogni caso, e il legislatore può adottare definizioni diverse in relazione alle diverse finalità per le quali attribuisce di volta in volta rilevanza al gruppo d’imprese. Presupposti soggettivi. All’amministrazione straordinaria sono ammesse le imprese – incluse le imprese individuali articolo 4, d.lgs. numero 270/1999 e le società di persone articolo 23-26, d.lgs. numero 270/1999 – che siano soggette alle disposizioni sul fallimento, con esclusione delle imprese sottoposte, in via esclusiva, alla liquidazione coatta amministrativa banche, assicurazioni, società fiduciarie, sim possano definirsi «grandi» versino in stato di insolvenza articolo 2, d.lgs. numero 270/1999 e, infine, presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico articolo 27, comma 1, d.lgs. numero 270/1999 . L’impresa è «grande» ai fini dell’ammissione alla procedura nel caso in cui presenti congiuntamente due requisiti soggettivi, l’uno dimensionale, l’altro patrimoniale un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento unità da almeno un anno un indebitamento di ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, quanto dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio. Quest’ultimo requisito talvolta produce l’effetto paradossale di non consentire l’ammissione all’amministrazione straordinaria di grandi imprese che non siano sufficientemente indebitate. Quanto al requisito dimensionale, invece, come nel caso che qui ci occupa riguardante un gruppo di imprese, deve essere accertato con riguardo alla singola impresa richiedente, e non con riguardo al gruppo del quale la medesima impresa faccia parte. Requisito dimensionale. Ai fini del calcolo del predetto requisito sono considerati dipendenti solo coloro che prestano lavoro subordinato all’interno dell’impresa alla data dell’ammissione all’amministrazione straordinaria, e tali non sono quelli dell’azienda trasferita, ex articolo 2112 c.c A ciò non può opporsi utilmente che i lavoratori, pur dopo il trasferimento, conservano le loro ragioni di credito nei confronti dell’impresa di provenienza, per il lavoro prestato in precedenza, perché la norma ha riguardo all’organizzazione e alle dimensioni dell’impresa, e non alle ragioni di debito dell’imprenditore nei confronti dei lavoratori, che confluiscono poi nello stato passivo dell’impresa insolvente. Pertanto - precisa il Supremo Collegio – ai fini della verifica del requisito dimensionale dell’impresa in stato d’insolvenza, ex legge Prodi bis, non possono computarsi, tra i dipendenti occupati nell’ultimo anno, quelli che lavorano nelle aziende cedute in affitto a terzi. Disciplina dei gruppi di imprese nell’amministrazione straordinaria. Il quadro normativo dell’amministrazione straordinaria fin dalla l. numero 95/1979 consente di armonizzare e coordinare differenti procedure riferibili alle singole unità appartenenti ad un gruppo anche se non consente di trattare unitariamente l’insolvenza. L’articolo 80 individua la procedura madre nella prima procedura cui è sottoposta l'impresa che possiede da sola tutti requisiti di cui agli articolo 2 e 27. In funzione di questa individua poi il gruppo considerando le imprese che controllano direttamente o indirettamente l'impresa madre, quelle che sono da questa controllate e quelle che sono soggette a direzione unitaria rispetto all'impresa madre. Qualora una delle imprese del gruppo sia insolvente, può essere assoggettata, su iniziativa del commissario, ad amministrazione straordinaria, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 27 e vi sia interesse ad una gestione unitaria. In tal caso non sarà necessario accertare la presenza dei requisiti dimensionali di cui all’articolo 2, fermo restando che comunque non possono essere sottoposte ad amministrazione straordinaria di gruppo le imprese che si trovino al di sotto della soglia di cui all'articolo 1 l. fall Difatti - chiariscono sul punto gli Ermellini - non v’è la possibilità di superare l’autonomia giuridica delle diverse società del gruppo, facendo leva sulla composizione degli organi amministrativi o su altri elementi, che, se idonei a integrare il controllo diretto o indiretto o la direzione da parte dell’impresa madre, possono assumere rilievo esclusivamente ai fini dell’estensione della procedura a norma dell’articolo 81, legge Prodi bis. Crisi ed insolvenza delle imprese di gruppo. Inoltre, per inciso, ha pregio osservare che il trattamento della crisi e dell’insolvenza dei gruppi pone due problematiche di fondo l’una attiene alla responsabilità patrimoniale ed alla collocazione delle ragioni dei creditori sui vari assets patrimoniali di pertinenza delle singole entità aggregate l’altra alla salvaguardia del valore imprenditoriale complessivo dai rischi della dissoluzione conseguente all’avvio delle procedure liquidatorie o di risanamento. Difatti, la tensione tra la tendenziale unitarietà del fenomeno economico ed imprenditoriale, innescato dall’organizzazione d’impresa multi divisionale e la sua pluralità, sotto il profilo soggettivo, esige che le opportunità che offre la divisione dei rischi, conseguente alla costituzione di un gruppo, si concilino con le pretese di tutela dei creditori rispetto alle conseguenze pregiudizievoli di eventuali comportamenti abusivi di coloro che ne detengono il controllo. Impugnazione del rigetto della domanda di amministrazione straordinaria. L’impresa che chiede di essere ammessa all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi agisce per evitare la liquidazione del suo patrimonio, e ha un diritto soggettivo all’ammissione alla procedura, sempre che ne ricorrano tutti i requisiti di legge. Pertanto, gli Ermellini ribadiscono che, a norma dell’articolo 12, ex legge Prodi bis, l’impresa che ha chiesto di essere ammessa all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è legittimata ad impugnare il decreto d’inammissibilità della domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza, o di rigetto della domanda di amministrazione straordinaria. Ed inoltre, chiariscono i supremi Giudici, qualora la domanda di dichiarazione dello stato d’insolvenza sia dichiarata inammissibile, per difetto dei requisiti dimensionali e patrimoniali, ex articolo 2, d.lgs. numero 270/1999, con autonomo decreto, e senza la contestuale dichiarazione di fallimento della stessa impresa, il provvedimento è soggetto allo stesso rimedio del reclamo alla corte d’appello, che è previsto per il rigetto della domanda di amministrazione straordinaria.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 13 febbraio - 15 marzo 2013, numero 6648 Presidente Vitrone – Relatore Ceccherini Svolgimento del processo 1. Nei procedimento per la dichiarazione di fallimento di A.T.R. s.r.l., iniziato con ricorso 23 novembre 2007 di Unicredit Banca d'impresa s.p.a., il legale rappresentante della società debitrice, in occasione della sua convocazione davanti al Tribunale di Teramo, si riservò di depositare domanda di ammissione al concordato preventivo. Il 3 gennaio 2008, sia l'A.T.R. s.r.l., e sia le società A.T.R. Composites e A.T.R. Tools s.p.a., contro le quali pure erano state proposte istanze di fallimento, seguite dalla comparizione ex articolo 15 legge fall., depositarono domande di ammissione al concordato preventivo. Il tribunale, con decreti 22 gennaio e 27 febbraio 2008, dichiarò aperte le procedure, e adottò i provvedimenti necessari. 2. Nelle more di tali procedure, e prima dell'adunanza di cui all'articolo 174 legge fall., il Gruppo ATR , così denominatosi, e costituito dall'A.T.R. s.r.l. e dalle società controllate al 100% A.T.R. Composites s.p.a., A.T.R. Materials s.r.l., A.T.R. Tools s.p.a., A.T.R Aerospace s.r.l., S.L.C, s.r.l., A.T.R. Servizi s.r.l., A.T.R. Engeneering s.r.l. A.T.R. R& amp D s.r.l. depositò il 27 maggio 2008 una domanda di dichiarazione dello stato d'insolvenza ex articolo 3 d.lgs. numero 270 del 1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, sostenendo che le singole società appartenenti al gruppo non integrano entità imprenditoriali autonome in senso verticale e orizzontale dell'azienda, con la capogruppo, bensì una struttura imprenditoriale essenzialmente unitaria che, così intesa, soddisfa i requisiti dimensionali di cui all'articolo 2 d.lgs. numero 270 del 1999. Nella stessa circostanza le tre società che avevano chiesto l'apertura della procedura di concordato preventivo vi rinunciarono. In conseguenza di ciò, il tribunale, con decreti in data 12 giugno 2008, dichiarò chiuse le procedure di concordato preventivo, riservò la decisione sulle istanze di fallimento presentate e convocò il legale rappresentante della società e il Ministero dell'Industria per gli adempimenti dell'articolo 7 d.lgs. numero 270/1999. Il ministero trasmise un parere, nel quale erano riportati i dati acquisiti in ordine al requisito occupazionale di cui all'articolo 2 lett. B del d.lgs. numero 270 del 1999. 3. Basandosi su tali elementi, il tribunale, con decreto 30 ottobre 2008 emesso ex articolo 3 del decreto numero 270 del 1999, rilevato che nessuna della società del gruppo occupava un numero di lavoratori subordinati non inferiore a 200 da almeno un anno, e che non poteva tenersi conto della somma di tutte le società del gruppo, essendo desumibile dagli articolo 80 e 81 del decreto numero 270 del 1999 la possibilità di estendere la procedura di amministrazione straordinaria alle altre imprese del gruppo solo nel caso che almeno una di esse possedesse i requisiti di legge, dichiarò l'inammissibilità della domanda di dichiarazione dello stato d'insolvenza. Con distinte sentenze in data 31 ottobre 2008, poi, il Tribunale di Teramo, decidendo sulle distanze di fallimento presentate, dichiarò il fallimento delle società A.T.R. s.r.l, A.T.R. Composites s.p.a., A.T.R. Materials s.r.l., A.T.R. Tools s.p.a., e A.T.R Aerospace s.r.l 4. Contro il decreto ex articolo 3 decreto numero 270 del 1999 tutte le società del gruppo proposero reclamo. Con decreto 20 gennaio 2009 la Corte d'appello dell'Aquila, accolse il reclamo, ritenendo che l'articolo 2 del decreto numero 270 del 1999 debba essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere tra le imprese che possono essere ammesse alla procedura anche quelle costituite da un gruppo d'imprese tale, che il requisito occupazionale di legge sia soddisfatto con riguardo alla somma delle imprese componenti del gruppo, accolse i reclami e rimise gli atti al tribunale per la prosecuzione della procedura. 5. Per la cassazione di questo decreto, notificato il 24 gennaio 2009 i fallimenti delle società A.T.R. s.r.l, A.T.R. Composites s.p.a., A.T.R. Materials s.r.l., A.T.R. Tools s.p.a., e A.T.R Aerospace s.r.l. hanno proposto ricorso, notificato il 25 febbraio 2009, per 5 motivi. Le nove società del gruppo resistono con controricorso notificato il 2 aprile 2009. Le medesime società sono inoltre intervenute in persona del commissario straordinario, nel frattempo nominato dal Tribunale di Teramo, con atto notificato il 18 maggio 2009. I fallimenti ricorrenti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 6. Deve dichiararsi in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'intervento proposto dalle nove società del gruppo, in persona del Commissario straordinario. Secondo l'insegnamento tradizionale di questa corte, anche a sezioni unite, non è consentito nel giudizio di legittimità l'intervento volontario del terzo, mancando un'espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l'articolo 105 c.p.c. esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado Cass. Sez. unumero 23 gennaio 2004 numero 1245 . 7. Sull'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato, va qui richiamato quanto in altra occasione già affermato da questa corte, con riferimento al provvedimento con cui la corte di appello provvede, ai sensi dell'articolo 33 D.lgs. 8 luglio 1999, numero 270 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, sul reclamo avverso il decreto motivato del tribunale che, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo D.Lgs., dispone l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o, in alternativa, dichiara il fallimento quel provvedimento, pur non avendo forma di sentenza, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, Cost., avendo carattere decisorio, in quanto incide sul diritto soggettivo dell'imprenditore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, e definitivo, in quanto non è altrimenti impugnabile Cass. 15 luglio 2004 numero 13120 . A soluzione non diversa deve pervenirsi per il decreto pronunciato sul reclamo avverso il provvedimento che, come nel caso qui esaminato, abbia dichiarato inammissibile la domanda di dichiarazione dello stato d'insolvenza per difetto dei requisiti dell'articolo 2 del decreto numero 270 del 1999. Questo decreto, infatti, possiede le stesse caratteristiche di definitività e decisorietà, perché accerta con attitudine al giudicato l'esistenza o inesistenza di requisiti di legge per l'ammissione alla procedura concorsuale, questione che non potrebbe essere rimessa in discussione nella fase successiva davanti al tribunale. 8 La legittimazione processuale degli organi dei fallimenti ricorrenti è stata contestata sotto un duplice profilo - a il fallimento non poteva essere dichiarato in pendenza del termine per il reclamo avverso il decreto d'inammissibilità della domanda di amministrazione straordinaria, dovendosi attendere la definizione nei gradi d'impugnazione di quella procedura - b la legittimazione degli organi fallimentari sarebbe venuta meno per effetto della sentenza in data 27 gennaio 2009, con la quale il Tribunale di Teramo, dando seguito al decreto con il quale la Corte d'appello dell'Aquila ha accolto i reclami delle società del gruppo, ha dichiarato lo stato d'insolvenza delle società medesime e ha nominato gli organi dell'amministrazione straordinaria. I temi toccati dai resistenti, in punto di legittimazione processuale al ricorso per cassazione, sono strettamente connessi a quelli trattati nel primo motivo di ricorso, sebbene con finalità diametralmente opposte. 9. Con il primo motivo del ricorso, infatti, si censura per falsa applicazione dell'articolo 12 d.lgs. 8 luglio 1999 numero 270 - sotto il profilo dell'articolo 360 numero 4 c.p.c. - il modus procedendi della Corte d'appello dell'Aquila, che si è pronunciata sul merito del reclamo, invece di dichiararlo inammissibile. Si sostiene che il reclamo non è ammesso, quando la domanda di dichiarazione dello stato d'insolvenza sia dichiarata inammissibile per difetto del requisito dimensionale dell'impresa. Richiamandosi anche alla dottrina prevalente, i ricorrenti sostengono che, con il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di dichiarazione dello stato d'insolvenza per difetto dei requisiti espressamente indicati, quali condizioni di ammissione alla procedura, nell'articolo 2, lettere a requisito occupazionale e lettera b rapporto debito - attivo patrimoniale , il tribunale, lungi dall'attendere l'esito delle eventuali impugnazioni avverso quella statuizione, come sostengono le imprese resistenti, dovrebbe dichiarare contestualmente il fallimento della società commerciale in stato d'insolvenza. Da ciò si trae la conseguenza che solo nell'ipotesi in cui la domanda sia - non già dichiarata inammissibile per difetto dei requisiti sopra indicati, bensì - respinta, perché la parte richiedente non riveste la qualità d'imprenditore commerciale o non versa in stato d'insolvenza e dunque non è fallibile , il decreto, in quanto conclusivo dell'intera procedura, sarebbe reclamabile ex articolo 12 del decreto numero 270 del 1999 con il corollario che il decreto d'inammissibilità della domanda di dichiarazione dello stato d'insolvenza, erroneamente emesso senza la contestuale dichiarazione di fallimento, non sarebbe neppure impugnabile, dovendo le relative questioni attinenti ai presupposti della procedura concorsuale straordinaria essere valutate in via incidentale in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento. 10. In sintesi, alla tesi dei resistenti, secondo i quali il decreto della corte d'appello, impugnato in questa sede, avrebbe avuto l'effetto di travolgere il fallimento in precedenza dichiarato, privando i relativi organi concorsuali della loro legittimazione processuale, si contrappone in modo speculare quella dei fallimenti ricorrenti, secondo cui il reclamo, sul quale fu pronunciato quel decreto, era in radice inammissibile. Tali questioni devono essere pertanto trattate congiuntamente. 11. La tesi dei ricorrenti, che trova conferma, oltre che nei dati testuali ricordati - ai quali potrebbe aggiungersi il parallelismo offerto dall'articolo 30 del decreto numero 270 del 1999, circa la dichiarazione di fallimento adottata con il provvedimento che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità all'amministrazione straordinaria indicate nell'articolo 27 dee. cit. concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali - nell'intero sistema dei rapporti tra le diverse procedure concorsuali, come delineato nel r.d. 16 marzo 1942 numero 267, deve oggi essere riesaminata alla luce delle novelle intervenute nel 2006-2007. 11.1. La riforma del diritto fallimentare, attuata in quegli anni, infatti, ha profondamente modificato la struttura dei procedimenti introduttivi delle procedure concorsuali, in particolare facendo venir meno la possibilità che la dichiarazione di fallimento sia pronunciata d'ufficio. In tal modo è stato soppresso l'automatismo per cui, ad esempio, al rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo si accompagnava la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente la necessità che il fallimento sia dichiarato solo in accoglimento della domanda proposta da una parte il debitore, o uno dei creditori o il pubblico ministero comporta oggi che il rigetto dell'omologazione del concordato preventivo concluda la procedura relativa, senza che l'impresa - pur insolvente - sia dichiarata fallita. Allo stesso modo, deve oggi ammettersi la possibilità che il tribunale rigetti il ricorso per la dichiarazione dello stato d'insolvenza a norma dell'articolo 12 del d.lgs. numero 270 del 1999, senza tuttavia dichiarare il fallimento dell'impresa, se domanda di fallimento non vi sia, sebbene nel disegno originale del decreto numero 270 del 1999 questa ipotesi fosse certamente esclusa. In tal modo è enfatizzata l'autonomia dei procedimenti introduttivi delle diverse procedure concorsuali, in contrasto con la ricostruzione teorica del rapporto tra amministrazione straordinaria e fallimento offerta - pur, come s'è detto, in conformità con una solida tradizione esegetica - dalla difesa dei ricorrenti fallimenti. 11.2. Quando siano state proposte distinte domande dirette ad attivare l’una e l'altra procedura, com'è avvenuto nel caso oggi all'esame della corte, l'autonomia dei diversi procedimenti concorsuali, seppure ormai innegabile, ne rende necessario il coordinamento, stante la reciproca incompatibilità delle domande, per cui l'universalità con riguardo al patrimonio dell'impresa insolvente dell'una procedura esclude necessariamente ogni altra. Questo coordinamento può essere attuato, nella normalità dei casi, mediante formale riunione dei procedimenti pendenti davanti allo stesso tribunale, perché siano decisi con un unico provvedimento, considerato che la competenza territoriale alla dichiarazione di fallimento non è diversa da quella all'ammissione all'amministrazione straordinaria. Se, però, questa riunione non abbia luogo, o se, pur essendo i procedimenti pendenti davanti allo stesso magistrato, sia adottato un provvedimento d'inammissibilità della domanda di amministrazione straordinaria per difetto dei requisiti di cui all'articolo 2 lettere a e b d.lgs. 8 luglio 1999 numero 27, e solo con separato e successivo provvedimento sia dichiarato il fallimento, non per questo può escludersi per la parte interessata l'impresa insolvente, in questo caso il rimedio del reclamo previsto dall'articolo 12 dello stesso decreto, sol perché nel disegno originario in tal caso ogni questione fosse rimessa alla sede dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento. La ragione della diversa soluzione, oggi, deve essere ricercata in quella stessa esigenza che è tutelata dal principio dell'apparenza, o dell'affidamento, in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione giurisprudenza consolidata le più recenti, Cass. sez. unumero 9 maggio 2011 numero 10073 . La parte interessata a ottenere la dichiarazione dello stato d'insolvenza non può essere lasciata nell'incertezza sulla successiva eventuale dichiarazione di fallimento, e sulla possibilità che in quella sede sia ammessa a ridiscutere dei requisiti per la dichiarazione alternativa dello stato d'insolvenza nonostante l'eventuale consumazione dei termini per la proposizione del reclamo nel frattempo maturatasi. 11.3. La contemporanea pendenza, allora, tra reclamo proposto a norma dell'articolo 12 del decreto numero 270 del 1999 e procedimento per la dichiarazione di fallimento pone il quesito circa l'eventuale rapporto di pregiudizialità esistente tra di essi l'articolo 3, comma 2 del citato decreto, infatti, stabilisce che si possa dichiarare il fallimento soltanto se non vi siano i presupposti per dichiarare lo stato d'insolvenza. La difesa delle società resistenti sostiene a questo riguardo, in conformità del decreto impugnato, che il procedimento per la dichiarazione di fallimento doveva essere sospeso in attesa della definizione del procedimento sulla dichiarazione dello stato d'insolvenza, nei gradi d'impugnazione, con provvedimento passato in cosa giudicata. 11.4. Il collegio ritiene che la pregiudizialità tra i due procedimenti, nel senso postulato dall'articolo 295 c.p.c., debba essere esclusa. Una sospensione pregiudiziale, nel caso in esame, non è prevista da alcuna norma di legge, ed è anzi contrastante con la disciplina generale della sospensione necessaria, nella configurazione che questo istituto ha nella giurisprudenza di legittimità. Il principio di diritto applicabile in questi casi si rinviene, infatti, nell'insegnamento delle sezioni unite di questa corte, secondo il quale, poiché l'articolo 295 c.p.c., la cui ragione fondante è quella di evitare rischio di un conflitto tra giudicati, si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico - giuridico, e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell'ipotesi di contemporanea pendenza, davanti a due giudici diversi, di giudizi fra i quali esista un rapporto di pregiudizialita solamente in senso logico, essendo in tal caso applicabile l'articolo 337, secondo comma, c.p.c., il quale, in caso d'impugnazione di una sentenza o, come nel caso in esame, di un decreto con contenuto decisorio la cui autorità sia stata invocata in un separato processo in questo caso, quello per la dichiarazione di fallimento , prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo, e tenuto conto altresì del fatto che, a norma dell'articolo 336, secondo comma c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza o decreto decisorio pregiudicante adottata nello stesso procedimento quale deve considerarsi sostanzialmente quello per il regolamento dell'insolvenza dell'impresa, ancorché introdotto formalmente da domande contrapposte determina l'automatica caducazione della sentenza successiva, anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati Cass. sez. unumero 26 luglio 2004 numero 14060 . Il convincimento sull'esattezza di questa conclusione è inoltre confortato dalla conclusione analoga alla quale sono pervenute le Sezioni unite della Corte, con riguardo al rapporto tra il procedimento, nei gradi d'impugnazione, del concordato preventivo, la cui omologazione sia stata negata, e quello per la dichiarazione di fallimento Cass. sez. unumero 23 gennaio 2013 numero 1521 . 11.5. Discende da tali premesse, innanzi tutto, che il tribunale di Teramo, avendo dichiarato inammissibile la domanda di dichiarazione dello stato d'insolvenza, era tenuto a provvedere sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento delle singole società. In secondo luogo deve ammettersi che gli organi conseguentemente nominati nelle procedure fallimentari, giustamente convenuti nel giudizio di reclamo avverso il primo provvedimento, possiedano la legittimazione processuale all'impugnazione del decreto emesso sul medesimo reclamo, a tutela del diritto dei creditori di agire in concorso per la soddisfazione delle loro ragioni, diritto che è stato negato dall'accoglimento del reclamo. Le eccezioni di difetto di legittimazione processuale mosse dai resistenti sono pertanto da respingere. 11.6. Dalle stesse premesse deriva peraltro l'infondatezza del primo motivo di ricorso. Tenuto conto delle osservazioni di cui al punto 10.2., il principio di diritto applicabile in questo caso è il seguente qualora la domanda di dichiarazione dello stato d'insolvenza sia dichiarata inammissibile, per difetto dei requisiti indicati dall'articolo 2, lettere a e b del d.lgs. 8 luglio 1999 numero 270, con autonomo decreto, e senza la contestuale dichiarazione di fallimento della stessa impresa, il provvedimento è soggetto allo stesso rimedio del reclamo alla corte d'appello, che è previsto per il rigetto della domanda di amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 12 del citato decreto. 12. Con il secondo motivo si censura, per violazione della medesima norma e sotto lo stesso profilo indicato nel motivo precedente, la statuizione di merito adottata sul reclamo proposto dallo stesso imprenditore, non tuttavia per la supposta non impugnabilità del provvedimento, bensì perché il debitore non sarebbe legittimato al reclamo. Si deduce a questo riguardo che, di là dalla letterale formulazione dell'articolo 12 d.lgs. numero 270 del 1999, l'imprenditore non ha un diritto soggettivo alla dichiarazione dello stato d'insolvenza, così come non l'ha alla dichiarazione di fallimento, come è confermato dall'articolo 22 legge fallimentare, che non consente all'imprenditore insolvente il reclamo contro il provvedimento che respinge la sua domanda di fallimento. 13. Anche questo motivo è infondato. Se nell'articolo 12 del decreto numero 270 del 1999 la legittimazione al reclamo è riconosciuta a favore del ricorrente, cioè di colui che ha proposto la domanda di dichiarazione dello stato d'insolvenza, è perché la posizione di questi è sostanzialmente diversa da quella di colui che chiede il proprio fallimento. Questo istituto, infatti, è funzionale alla soddisfazione concorsuale delle ragioni dei creditori, e il debitore che si vede respingere la domanda è salvaguardato dal rischio di incorrere in responsabilità per aver ritardato la dichiarazione di fallimento, e non ha altre pretese tutelate da far valere. Al contrario, l'impresa che chiede di essere ammessa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi agisce per evitare la liquidazione del suo patrimonio, e ha un diritto soggettivo all'ammissione alla procedura, sempre che ne ricorrano tutti i requisiti di legge. 13.1. Deve pertanto affermarsi il seguente principio di diritto a norma dell'articolo 12 del d.lgs. 8 luglio 1999 numero 270, l'impresa che ha chiesto di essere ammessa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è legittimata a impugnare il decreto di dichiarazione d'inammissibilità della domanda di dichiarazione dello stato d'insolvenza, o di rigetto della domanda di amministrazione straordinaria. 14. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli articolo 2, 80 e 81 d.lgs. numero 270 del 1999, per a-vere la corte territoriale affermato che la dichiarazione di stato d'insolvenza, prodromica all'amministrazione straordinaria, possa essere richiesta da un gruppo d'imprese unitariamente considerato, e per aver ritenuto ammissibile l'amministrazione straordinaria per un gruppo d'imprese nel quale nessun'impresa soddisfi il requisito dimensionale di cui all'articolo 2 del decreto citato, giudicando sufficiente a tal fine la somma dei dipendenti di tutte le imprese del gruppo. 15. Con il quarto motivo da esaminare insieme al precedente, per la sua stretta connessione con esso , si censura per violazione dell'articolo 2 d.lgs. numero 270 del 1999 l'affermazione del giudice di merito, che l'unico e totalitario controllo a condizione unitaria da parte della società ATR soc. Holding nonché lo svolgimento della stessa attività produttiva farebbe ravvisare un'unica impresa, ai fini della valutazione del requisito occupazionale di cui all'articolo 2 del decreto citato. 16. I motivi sono fondati. Il gruppo d'imprese non è soggetto a fallimento e perciò neppure all'amministrazione straordinaria regolata del decreto numero 270/1999 fatta salva l'estensione prevista dall'articolo 81 del decreto medesimo . Non è applicabile in questo caso la speciale disciplina introdotta dal decreto 349/2003 per alcune imprese, delle quali è autonomamente regolato il requisito dimensionale, con riferimento bensì al gruppo d'imprese ma con corrispondente innalzamento della soglia occupazionale essendo peraltro regolato in modo completamente diverso anche il requisito dell'indebitamento . Non v'è in ciò alcuna disparità di trattamento ingiustificata, perché non esiste nell'ordinamento una nozione generale di grande impresa, che possa trovare applicazione in ogni caso, e il legislatore può adottare definizioni diverse in relazione alle diverse finalità per le quali attribuisce di volta in volta rilevanza al gruppo d'imprese. La tesi in esame, che si potrebbe estendere alla procedura concorsuale del decreto numero 270 del 1999 la considerazione unitaria dell'impresa di gruppo introdotta dal decreto 349/2003, mantenendo al tempo stesso ferma per il gruppo la soglia occupazionale stabilita per la singola impresa, costituirebbe una soluzione ancor più irrazionale dell'articolato assetto normativo risultante dalla coesistenza delle due procedure di amministrazione straordinaria, e comunque incontra ostacoli letterali ed ermeneutici insormontabili. 17. Non v'è, d'altra parte, neppure la possibilità di superare l'autonomia giuridica delle diverse società del gruppo, facendo leva sulla composizione degli organi amministrativi o su altri elementi, che, se idonei a integrare il controllo diritto o indiretto o la direzione da parte dell'impresa madre, possono assumere rilievo esclusivamente ai fini dell'estensione della procedura a norma dell'articolo 81 del decreto numero 270 del 1999. 18. I due motivi devono essere pertanto accolti in forza del seguente principio di diritto in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza, regolata dal d.lgs. 8 luglio 1999 numero 270, il requisito dimensionale indicato nell'articolo 2 lett. a del decreto medesimo deve essere accertato con riguardo alla singola impresa richiedente, e non con riguardo al gruppo del quale la medesima impresa faccia parte. 19. Con l'ultimo motivo si censura ancora per violazione dell'articolo 2 d.lgs. numero 270 del 1999 l'affermazione del giudice di merito che una delle società del gruppo, e precisamente l'ATR Composites s.p.a., integri il requisito occupazionale di cui alla norma citata, perché dal punto di vista giuridico, anche se non proprio dal punto di vista operativo, ha alle sue dipendenze oltre 500 dipendenti, ivi compresi numero 212 dipendenti assegnati al ramo di azienda affittato a MML, e numero 317 dipendenti assegnati al ramo d'azienda affittato al gruppo FIAT s.p.a., con due contratti d'affitto a tempo determinato cosicché, salvo ulteriori proroghe, alla scadenza dell'affitto i dipendenti dovranno rientrare nella forza lavoro della sua locatrice . 20. Il motivo è fondato. Anche ai fini del calcolo del requisito dimensionale, che qui interessa, sono considerati dipendenti solo coloro che prestano lavoro subordinato all'interno dell'impresa alla data dell'ammissione all'amministrazione straordinaria, e tali non sono quelli dell'azienda trasferita ex 2112 c.c. A ciò non può opporsi utilmente che i lavoratori, pur dopo il trasferimento, conservano le loro ragioni di credito nei confronti dell'impresa di provenienza, per il lavoro prestato in precedenza, perché la norma ha riguardo all'organizzazione e alle dimensioni dell'impresa, e non alle ragioni di debito dell'imprenditore nei confronti dei lavoratori, che confluiscono poi nello stato passivo dell'impresa insolvente. 21. Il motivo deve essere pertanto accolto in forza del seguente principio di diritto ai fini della verifica del requisito dimensionale dell'impresa in stato d'insolvenza, a norma dell'articolo 2, lettera a del d.lgs. 8 luglio 1999 numero 270, non possono computarsi, tra i dipendenti occupati nell'ultimo anno, quelli che lavorano nelle aziende cedute in affitto a terzi. 22. In conclusione, l'accoglimento dei motivi terzo, quarto e quinto comporta la cassazione del decreto impugnato. La controversia, inoltre, può essere decisa nel merito, non richiedendo ulteriori indagini in fatto, con la dichiarazione d'inammissibilità della domanda proposta dalle società del gruppo A.T.R., di dichiarazione dello stato d'insolvenza a norma delle disposizioni contenute nel d.lgs. 8 luglio 1999 numero 270, per difetto del requisito dimensionale di cui all'articolo 2 del citato decreto. 23. L'assenza di precedenti in termini sulle questioni dibattute giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio tra le parti. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, e respinge nel resto il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di dichiarazione dello stato d'insolvenza. Compensa le spese dell'intero giudizio tra le parti.