Un uomo effettua delle giocate vincenti a corsa finita e l’agenzia rifiuta di pagare. L’anticipata conoscenza dell’esito della gara inficia irrimediabilmente la natura aleatoria della convenzione negoziale facendo venir meno un elemento essenziale del contratto.
Il caso. Un uomo effettua delle giocate presso un’agenzia ippica. Le scommesse risultano essere vincenti ma, al momento di riscuotere, l’agenzia rifiuta di corrispondere il denaro e l’uomo agisce in giudizio. La richiesta, ovviamente, è quella della condanna al pagamento della somma dovutagli, ma l’agenzia resiste in giudizio sostenendo l’irregolarità delle giocate. Viene eccepita la nullità del contratto. A detta dell’agenzia, le giocate sono state effettuate dopo la conclusione della corsa dei cavalli. Di conseguenza, il contratto di scommessa è da considerarsi nullo per difetto di causa. L’anticipata conoscenza dell’esito della gara inficerebbe irrimediabilmente la natura aleatoria della convenzione negoziale. Inoltre, l’articolo 17 del regolamento sulle scommesse dell’UNIRE è chiaro al riguardo e stabilisce nel momento in cui i cavalli entrati in pista si siano allineati per la partenza il termine oltre il quale non è più possibile accettare le scommesse dei giocatori. Secondo i giudici di merito l’agenzia deve pagare. Il Tribunale accoglie la domanda dell’uomo ritenendo non sufficientemente provata l’effettuazione della giocata a corsa ultimata e considerando comunque ininfluente il riferimento all’articolo 17 del regolamento UNIRE, sul presupposto che quella disposizione è rivolta ai gestori delle scommesse e non agli scommettitori. Successivamente, la Corte d’appello conferma la decisione e l’agenzia ricorre in Cassazione. La Suprema Corte, con la sentenza numero 4371/12 depositata il 20 marzo scorso, è dunque chiamata ad esprimersi circa la nullità del contratto per mancanza di causa/alea essendo stato concluso oltre il termine previsto dal regolamento UNIRE. È necessario appurare meglio la sussistenza o meno dell’alea. La Cassazione rileva come, nel caso specifico, l’anomalia sotto il profilo quantitativo/statistico delle vincite conseguite avrebbero dovuto imporre una più approfondita disamina circa la conoscenza da parte dell’uomo del risultato delle corse. Nella sentenza impugnata, infatti, «non risulta sufficientemente scrutinato il profilo causale della convenzione negoziale di scommessa sotto il determinante profilo della sussistenza o meno dell’alea che necessariamente deve integrarne il contenuto». È molto probabile che l’uomo conoscesse il risultato della gara. Inoltre, se da un lato è vero che l’articolo 17 del regolamento Unire è un a norma che detta una regola di comportamento rivolta ai gestori del gioco, «andava comunque posta in relazione con quella di cui al precedente articolo 2, diretta inconfutabilmente agli scommettitori, per dirli incondizionatamente sottoposti alle norme regolamentari Unire, con disposizione la cui violazione, pur non idonea a reagire direttamente sulla validità del tessuto negoziale oggetto di controversia, offriva pur sempre un indiscutibile indizio rivelatore della probabile, soggettiva conoscenza del risultato della corsa, onde pervenire ad una più corretta ricostruzione del profilo causale del negozio stesso». Di conseguenza, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, cassa e rinvia la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 1 dicembre 2011 – 20 marzo 2012, numero 4371 Presidente Filadoro – Relatore Travaglino Svolgimento del processo Nel novembre del 1990 S G. , premesso di avere effettuate alcune giocate vincenti presso l'Agenzia Ippica fiorentina - che aveva peraltro rifiutato di corrispondergli gli importi della vincita -, la convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Firenze, chiedendone la condanna al pagamento della somma dovutagli. La convenuta, nel costituirsi, eccepì che le giocate erano state effettuate dopo la conclusione della corsa, onde la nullità del contratto di scommessa per difetto di causa - conseguente alla anticipata conoscenza dei risultati delle corse - stante la natura aleatoria della convenzione negoziale de qua. Il giudice di primo grado accolse la domanda dell'attore, ritenendo non provata la eccepita nullità del contratto sub specie dell'effettuazione della giocata a corsa ormai ultimata, senza che potesse giovare alla convenuta il disposto dell'articolo 17 del regolamenti UNIRE a mente del quale l'accettazione delle scommesse poteva avvenire sino a che i cavalli non fossero allineati alla partenza - trattandosi di disposizione rivolta ai gestori delle scommesse e non agli scommettitori. La corte di appello di Firenze, investita del gravame proposto dall'Agenzia, lo rigettò. La sentenza è stata impugnata dalla società appellante con ricorso per cassazione articolato 3 in motivi. Resiste con controricorso S G. . Motivi della decisione Il ricorso è nel suo complesso fondato, nei limiti di cui di qui a breve si dirà. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme degli articolo 2 e 17 del regolamento per le scommesse sulle corse per i cavalli dell'UNIRE, nonché degli articolo 1325 numero 1, 1418 comma 2, 1398, 1399, 2210, 2211 in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.c Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto Se sia nullo/inesistente per mancanza di accordo tra le parti, ai sensi degli articolo 1325 numero 1 e 1418 comma 2 c.c. il contratto di scommessa a quota fissa concluso in violazione dell'articolo 11 del Regolamento sulle scommesse sulle corse dei cavalli dell'UNIRE, mediante accettazione della scommessa, da parte dello sportellista dell'Agenzia ippica sfornito di speciale autorizzazione scritta e in difetto di successiva ratifica da parte del direttore dell'agenzia medesima, oltre il termine fissato dal predetto articolo 17 Nel momento in cui i cavalli entrati in pista si siano allineati per la partenza . Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme degli articolo 2, 3 e 17 del Regolamento per le scommesse sulle corse per i cavalli dell'UNIRE, nonché degli articolo 1933 comma 1, 1934 comma 1 e 1935 c.c. in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3. Il motivo è sintetizzato nel quesito di diritto che segue Se non dia azione in giudizio, ai sensi dell'articolo 1933, comma 1 c.c., il contratto di scommessa a quota fissa concluso in violazione dell'articolo 11 del Regolamento UNIRE mediante accettazione della scommessa oltre il termine fissato dal predetto articolo 11 Nel momento in cui i cavalli entrati in pista si siano allineati per la partenza . Entrambi i motivi risultano al di là di ogni valutazione di eventuale fondatezza nel merito , inammissibili in rito, sotto il duplice, concorrente profilo della rispettiva, assoluta novità - né la questione del potere rappresentativo in capo allo sportellista e della eventuale, mancata ratifica del suo operata da parte del dominus negotii, né quella oggi posta sub specie della mancata applicazione dell'articolo 1933 c.c. risultano, difatti, mai dibattute in sede di merito senza che la ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, indichi alla Corte in quale fase del giudizio di merito la questione sia stata tempestivamente sollevata e illegittimamente pretermessa -, nonché, quanto alla prima doglianza, della sua erroneità quoad effecta non potendo, in ipotesi, addivenirsi in nessun caso ad una declaratoria di nullità del negozio in guisa di petitum processuale invocato dalla ricorrente, risultando il negozio stesso valido sul piani genetico e meramente inefficacia su quello funzionale, poiché stipulato da un rappresentante che abbia in ipotesi ecceduto i limiti del potere rappresentativo a lui riconosciuto . Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme degli articolo 2 e 17 del regolamento per le scommesse sulle corse per i cavalli dell'UNIRE, nonché degli articolo 1325 numero 1, 1418 comma 2, 1398, 1399, 2210, 2211 in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.c. sotto diverso profilo. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto Se sia nullo, per mancanza di causa/alea, ai sensi degli articolo 1325 numero 1 e 1418 comma 2 c.c. il contratto di scommessa a quota fissa concluso in violazione dell'articolo 11 del Regolamento sulle scommesse sulle corse dei cavalli dell’UNIRE, mediante accettazione della scommessa oltre il termine fissato dal predetto articolo 17 Nel momento in cui i cavalli entrati in pista si siano allineati per la partenza . Il motivo è fondato. Non risulta sufficientemente scrutinato, difatti, in sede di merito, il profilo causale della convenzione negoziale di scommessa sotto il determinante profilo della sussistenza o meno dell'alea che necessariamente deve integrarne il contenuto. Le circostanze pacifiche in causa del tutto anomale, sotto il profilo quantitativo/statistico, delle vincite conseguite dall'odierno resistente avrebbero, difatti, imposto una diversa e più approfondita disamina del profilo della conoscenza soggettiva del risultato delle corse, alla luce della indiscussa violazione dell'articolo 17 del regolamento Unire, norma che, pur dettando una regola di comportamento rivolta ai gestori del giuoco come esattamente opinato dal giudice territoriale , andava comunque posta in relazione con quella di cui al precedente articolo 2, diretta inconfutabilmente agli scommettitori, per dirli incondizionatamente sottoposti alle norme regolamentari Unire, con disposizione la cui violazione, pur non idonea a reagire direttamente sulla validità del tessuto negoziale oggetto di controversia, offriva pur sempre un indiscutibile indizio rivelatore della probabile, soggettiva conoscenza del risultato della corsa, onde pervenire ad una più corretta ricostruzione del profilo causale del negozio stesso. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza impugnata conseguentemente cassata con rinvio. Il procedimento va rinviato alla corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Firenze in diversa composizione.