I provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono privi del carattere della definitività e decisorietà

L'ordinanza che autorizza il sequestro conservativo non può essere impugnata con ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost. questo, infatti, può essere attivato soltanto per far valere violazioni di legge nonché contro provvedimenti adottati dagli organi giurisdizionali, che, sebbene non qualificati dalla legge come sentenze, hanno natura di decisione, perché giudicano in ordine a situazioni di diritto sostanziale, presentano attitudine a formare il giudicato, sono definitivi e non sono soggetti a riesame.

Il caso. Parte creditrice chiedeva ed otteneva sequestro conservativo di beni mobili ed immobili di proprietà del debitore e detenuti da terzi. Il debitore formulava opposizione rilevando che parte attrice aveva chiesto il sequestro di «conti e cose» e pertanto non dovevano essere vincolate somme, titoli e poste diverse da quelle espressamente indicate. Il giudice, in funzioni di G.E., con ordinanza, accoglieva l'opposizione e non sottoponeva a sequestro obbligazioni, certificati di deposito e dossier titoli. Parte attrice deduceva vizi di abnormità del provvedimento, mancata motivazione ed incompetenza del G.E. quindi, impugnava l'ordinanza con ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost. articolo 111 Cost. ricorso straordinario in Cassazione. Il comma 7 dell'articolo 111 Cost. riconosce la facoltà di impugnare i provvedimenti decisori definitivi innanzi alla Corte di Cassazione. Tale tutela può essere attivata per violazione di legge, quindi non allo scopo di effettuare una nuova valutazione del merito, ma al solo fine di verificare l'esatta applicazione delle norme giuridiche anche processuali. Inammissibile il ricorso straordinario avverso le decisioni del G.E. La Cassazione ha chiarito che l'impugnazione ex articolo 111 Cost., può essere attivata soltanto avverso quei «provvedimenti adottati dagli organi giurisdizionali, che, sebbene non qualificati dalla legge come sentenze, hanno natura di decisione, perché giudicano in ordine a situazioni di diritto sostanziale delle parti, presentano attitudine a formare il giudicato, sono definitivi e non sono soggetti a riesame» . La S.C. ha ribadito una interpretazione divenuta ormai ius receptum , così chiarendo che il ricorso straordinario è esperibile soltanto nei confronti di quei provvedimenti giurisdizionali che, al di là della denominazione attribuita, costituiscono decisioni definitive non impugnabili-revocabili dal giudice che le ha emesse o da altro giudice. Sotto questo profilo, appare importante ed esplicativo il richiamo operato a favore di Cass. numero 27428/2009 «in caso di provvedimento giurisdizionale inesistente o giuridicamente nullo, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, possono essere esperiti gli ordinari mezzi di impugnazione o una autonoma azione di accertamento actio nullitatis , pertanto deve ritenersi escluso il ricorso per cassazione ex articolo 111, comma 7 Cost.». L'ordinanza del G.E. è impugnabile con reclamo. Nel caso in commento, l'ordinanza con cui è stato autorizzato il sequestro non era definitiva, bensì revocabile o modificabile dal giudice. Inoltre, ex articolo 663 terdecies c.p.c., la predetta ordinanza poteva essere impugnata mediante reclamo. I procedimenti cautelari e le tutele del processo esecutivo. Il sequestro conservativo si esegue secondo le norme previste per il pignoramento e dunque, osserva la S.C., il soggetto che ritiene lesi i suoi diritti potrà chiedere tutela, oltre che attraverso il reclamo, anche attraverso gli strumenti di opposizione agli atti esecutivi come disciplinati ex articolo 615, 617 e 619 c.p.c Dunque, la Corte respinge le accuse di abnormità e mancata motivazione, rilevando la conformità del provvedimento all'iter processuale e la motivazione per relationem dell'ordinanza quest'ultima circostanza è decisamente confermata da modalità e tenore letterale del ricorso in cui si dà atto di aver compreso le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza. Le decisioni del G.E. sono prive del carattere della definitività. Le argomentazioni appena richiamate sono poste a fondamento dell'assunto a tenore del quale i provvedimenti del G.E. sono privi del carattere della definitività perché tendono a perdere efficacia se non attivati nei termini di legge e comunque oggetto di possibili impugnazioni nelle varie fasi dell'iter processuale che porta alla concreta realizzazione del diritto. Il procedimento cautelare uniforme. Con la riforma del procedimento cautelare operata dalla l. numero 52/2006, ha osservato la S.C., le contestazioni mosse contro il provvedimento che autorizza il sequestro conservativo sono di competenza del giudice di merito che potrà modificarle, integrarle, revocarle Cass. numero 19101/2003 e non assumono natura di opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione, ma conservano la natura di eccezioni del soggetto che ha subito la misura cautelare. Detta pronuncia non è decisiva e infatti la Corte, pur condividendo l'assunto richiamato, lo reputa non pertinente al caso in commento, quasi ad affermare che, se è vero che vi è competenza del giudice di merito, è anche vero che l'ordinanza in questione non era definitiva e poteva essere diversamente impugnata. In conclusione, la Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile perché carente dei presupposti della definitività e decisorietà.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 gennaio – 6 marzo 2013, numero 5582 Presidente Finocchiaro – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo e motivi della decisione È stata depositata in cancelleria la seguente relazione “1. Con ordinanza in data 9.03.2011 il Tribunale di Fermo ha autorizzato la Edilcoop Prisma - Società cooperativa di seguito, brevemente, Edilcoop a procedere a sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili, nonché delle somme, quote societarie, conti correnti e cose dovute o debende per qualsiasi titolo o ragione di proprietà in danno di L F. , di C.G. e di O S. sino a concorrenza di Euro 4.000.000,00. 1.1. La Edilcoop procedeva al sequestro, citando innanzi al Tribunale di Fermo i predetti F. , C. e S. , nonché quali terzi pignorati gli istituti di credito indicati in epigrafe e le Poste Italiane, Ag. omissis . In esito alle dichiarazioni dei terzi pignorati, S.O. , costituitosi nel procedimento - premesso che il sequestro era stato autorizzato su conti correnti e cose - chiedeva al G.E. di non attuare il sequestro su somme titoli e/o poste attive diverse e/o ulteriori di quelle rinvenibili sui conti correnti intestati al sequestrato a tali deduzioni si associava la difesa del C. . 1.2. Con ordinanza emessa all'udienza del 10.05.2011 il G.O.T., investito delle funzioni di G.E., dichiarava costituito il sequestro sulle somme indicate dai terzi pignorati, con esclusione per quanto qui rileva delle somme portate da certificati di deposito nominativi, obbligazioni e dossier titoli. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost. la Edilcoop formulando tre motivi. O S. e G C. hanno resistito con distinti controricorsi, deducendo l'inammissibilità del ricorso straordinario e facendo presente che avverso lo stesso provvedimento l'odierna ricorrente ha già esperito ricorso ex articolo 669 duodecies cod. proc. civ. e successivo reclamo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli altri intimati terzi pignorati e dal F. . 3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile. 4. Con i motivi di ricorso si denuncia a omessa motivazione in relazione al numero 5 dell'articolo 360 cod. proc. civ. b violazione degli articolo 678-669 cod. proc. civ. per incompetenza del G.E. nella gestione del provvedimento cautelare emesso ante causarti in relazione al numero 4 dell'articolo 360 cod. proc. civ. c abnormità del provvedimento emanato per totale estraneità allo schema processuale. 4.1. Il ricorso è inammissibile perché proposto contro un provvedimento che in alcun modo può essere qualificato sentenza agli effetti dell'articolo 111, comma 7 Cost Invero costituisce ius receptum che sono impugnabili con ricorso straordinario per Cassazione, i provvedimenti pronunciati dagli organi giurisdizionali, che, sebbene non qualificati dalla legge come sentenze, hanno natura di decisione, perché giudicano in ordine a situazioni di diritto sostanziale delle parti e, perciò, presentano attitudine alla formazione del giudicato, e sono definitivi, nel senso di non essere soggetti secondo la legge a riesame, né da parte del giudice che li ha emessi, né da parte di altro giudice. Più in generale al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia, quindi, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo non già alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che è destinato a produrre. Sotto tale profilo il provvedimento non ha il carattere della decisorietà e della definitività quando la pronuncia spieghi i suoi effetti solo sul piano processuale, producendo la sua efficacia soltanto all'interno del processo, con la conseguenza che, in tali casi, non è suscettibile di impugnazione innanzi al giudice di grado superiore cfr. Cass. 3 agosto 2001, numero 10731 . Per altro verso è stato precisato che la c.d. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere non con il ricorso per cassazione ex articolo 111, settimo comma, Cost., bensì, in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo c.d. actio nullitatis , salvo, in ogni caso, l'esperimento dei normali mezzi di impugnazione cfr. Cass. numero 27428 del 2009 menzionata dalla stessa parte ricorrente . 4.2. Orbene i provvedimenti che il giudice del tribunale, quale giudice dell'esecuzione, adotta, di norma, con la forma dell'ordinanza, secondo quanto previsto dall'articolo 487 cod. proc. civ., non presentano tutti e due i caratteri prima indicati, posto che — quand'anche intervenienti su situazioni di diritto soggettivo — non statuiscono su di esse e in particolare mancano di quello della definitività ciò, in quanto l'articolo 487, comma 1, cod. proc. civ. prevede che lo stesso giudice possa modificarli o revocarli sino a che non siano stati eseguiti perché le ordinanze, che dichiarano l'estinzione o rigettano la relativa eccezione, sono soggette a reclamo che è deciso con sentenza articolo 630, comma 3, cod. proc. civ. perché anche i provvedimenti sulla sospensione, positivi o negativi che siano, adottabili nell'ambito di opposizioni esecutive ai sensi degli articolo 615, 617 e 619 cod. proc. civ. sono soggetti a reclamo ai sensi dell'articolo 669 terdecies in forza del richiamo, da parte dell'articolo 624 c.p.c., comma 4, al comma 2, della stessa norma cfr. Cass. ord. numero 11243 del 2010 perché infine e, in linea generale, il sistema di controllo dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione è garantito, come avverso ogni atto esecutivo, attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 cod. proc. civ 4.3. In particolare è stato più volte evidenziato da questa Corte, che nel sistema introdotto dalla legge 24-2-2006, numero 52, anche il provvedimento di irrituale chiusura della fase sommaria del procedimento di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi è insuscettibile di essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione, perché emesso in una fase processuale nella quale il G.E., secondo il modello procedimentale, non poteva rendere decisione definitiva cfr. Cass. 24 ottobre 2011, numero 22033 cfr. anche Cass. 27 ottobre 2011, numero 22503 Cass. ord. 23 settembre 2009, numero 20532 . Invero se è concepibile che il giudice civile, allorquando abbia la potestas di decidere in via definitiva su diritti, la possa esercitare con forme irrituali, sicché il suo provvedimento, ancorché non adottato secondo le forme previste, abbia comunque quell'attitudine, perché è espressione del potere di un giudice che poteva rendere una decisione definitiva e l'ha soltanto fatto seguendo forme irrituali, non è, invece, concepibile che l'errore del giudice nell’applicare le forme del procedimento, allorquando venga compiuto in una fase processuale nella quale lo stesso giudice, secondo il modello procedimentale, non poteva rendere decisione definitiva, possa fare assurgere al suo provvedimento irrituale il carattere della definitività sul diritto coinvolto. 4.4. Orbene, precisato che, nella specie, la laconica motivazione del provvedimento impugnato “di ciò dato atto .” deve intendersi svolta per relationem, con implicito recepimento delle deduzioni di parte sequestrata come, del resto, appare chiaro alla stessa parte ricorrente, ad onta di quanto dedotto con il primo motivo di ricorso , si osserva che il provvedimento risulta emanato in una fase procedimentale — quella dell'attuazione del sequestro conservativo — che, per sua natura, oltre che per la natura cautelare della misura da attuare, non può ritenersi diretta a portare ad una decisione definitiva sui diritti coinvolti inoltre il provvedimento stesso promana da un organo giudiziario, quale il giudice dell'esecuzione, che, in quanto tale, è privo di potestas decidendi. Val la pena di rammentare che - alla stregua del disposto dell'articolo 678 richiamato dall'articolo 669 duodecies, c.p.c. il sequestro conservativo sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento, ed è quindi operante il sistema proprio del processo esecutivo. Orbene il contenuto dell'ordinanza impugnata — in considerazione dell'esplicita istanza della parte sequestrante - odierna ricorrente la quale, come si legge a verbale, aveva chiesto che venisse “dichiarato costituito il sequestro sulle somme dichiarate dai terrai sequestrati” e per effetto dell'implicito, ma inequivoco, riferimento alle opposte deduzioni della parte sequestrata la quale assumeva la non riferibilità del provvedimento autorizzativo del sequestro a tali somme - viene in concreto ad essere quello di un provvedimento del G.E. che attiene all’iter processuale, comportandone in sostanza l'improseguibilità. Di conseguenza non vi è ragione di assegnare al provvedimento di cui trattasi un'efficacia maggiore o diversa da quella degli altri atti del giudice dell'esecuzione, modificabili e revocabili da parte dello stesso giudice sino a quando non abbiano avuto esecuzione ovvero opponibili ex articolo 617 cod. proc. civ 4.5. Non contrasta con quanto sopra il precedente di questa Corte cui fa riferimento parte ricorrente Cass. 12 dicembre 2003, numero 19101, secondo cui anche alla luce della nuova disciplina del procedimento cautelare uniforme, le contestazioni mosse in ordine all’attuazione del sequestro conservativo non assumono natura di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi tali contestazioni conservano la natura di eccezioni del soggetto che ha subito la misura cautelare, idonee soltanto a sollecitare l'esercizio, da parte del giudice della causa di merito, dei poteri di modifica, integrazione, precisazione o revoca del provvedimento, con la conseguenza che la competenza a decidere ogni questione in ordine all'attuazione di tale misura cautelare appartiene al giudice della causa di merito e non al giudice dell'esecuzione ciò in quanto la decisione richiamata non appare pertinente al caso specifico, riguardando un'istanza di regolamento di competenza avverso un provvedimento del G.E. che - a seguito di ricorso ex articolo 615 cod. proc. civ. con cui si contestava la mancanza o l'inefficacia del titolo azionato e l'improcedibilità del sequestro per mancata autorizzazione — si era dichiarato incompetente a decidere sull'opposizione, rimettendo le parti innanzi al giudice del merito cautelare . Invero — mentre non può sottacersi che le considerazioni svolte nella cit. sentenza in ordine alla potestas decidendi assegnata all'organo giudiziario da cui promanava l'ordinanza impugnata con conseguente ritenuta ammissibilità del regolamento devono oggi confrontarsi con la nuova struttura bifasica delle cause oppositive secondo il sistema introdotto dalla legge 24-2-2006, numero 52 — ciò che occorre verificare in questa sede è non già se la competenza ad emettere il provvedimento spettasse o meno al G.E., ma se il provvedimento emesso dal G.E. sia impugnabile o meno con il ricorso straordinario. La rilevata assenza di entrambi i requisiti di decisorietà e definitività, richiesti a tal fine, conduce ad una risposta negativa sul punto. Invero la questione, agitata da parte ricorrente in ordine all' incompetenza del G.E. sulla gestione del provvedimento cautelare, risolvendosi in una contestazione della regolarità formale del provvedimento dello stesso G.E., è materia propria dell'opposizione agli atti. 4.6. In disparte ogni considerazione se l'avvenuto, inutile, esperimento da parte dell'odierna ricorrente del ricorso ex articolo 669 duodecies cod. proc. civ. e successivo reclamo , cui fanno riferimento i due resistenti, possa rilevare ai fini dell'eventuale consumazione del potere di impugnazione”. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. numero 140/2012, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore di O S. e di G C. , liquidandole in favore di ciascuno di essi in Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per compensi oltre accessori come per legge.