Legittimo il ricorso alla notificazione a persona irreperibile: nessuna violazione del diritto alla difesa

Le censure della ricorrente non riescono a dimostrare l’asserita insussistenza dei presupposti che giustificano il ricorso a questa particolare forma di notificazione e pertanto gli Ermellini non possono che confermare quanto statuito dai giudici di merito.

La decisione è stata presa dalla S.C. con la sentenza numero 3071/13, depositata l’8 febbraio. Il caso. Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di due coniugi la donna eccepisce però di non aver ricevuto alcuna notizia del giudizio di divorzio, dal momento che l’atto introduttivo era stato notificato ex articolo 143 c.p.c. notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti sulla base dell’esito negativo delle mere ricerche anagrafiche. La Corte d’Appello respinge il gravame e dichiara inammissibile perché tardiva la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile. Il ricorso introduttivo era nullo? L’ex moglie propone allora ricorso per cassazione, lamentando anzitutto che i giudici di merito avrebbero reso una motivazione contraddittoria in ordine alla presunta nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Il motivo è però inammissibile, da un lato perché manca del necessario momento di sintesi, dall’altro perché individua erroneamente la tipologia di vizio la censura, infatti, contesta di fatto l’interpretazione dell’articolo 143 c.p.c. operata dalla Corte territoriale. La notifica agli irreperibili ex articolo 143 c.p.c Con la seconda doglianza la ricorrente sottopone alla S.C. più quesiti di diritto relativi alla violazione del predetto articolo gli Ermellini precisano che l’articolo 143 c.p.c. non richiede solo il dato soggettivo dell’ignoranza circa la residenza, dimora o domicilio del destinatario, ma anche che tale ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto. Non coglie nel segno, dunque, la prospettazione della donna, secondo la quale la legittimazione alla notifica ex articolo 143 c.p.c. si acquisirebbe solo a seguito dell’esperimento infruttuoso delle altre forme di notifica. Il secondo quesito appare invece astratto rispetto al caso in esame come già sottolineato dalla Corte d’Appello, la ricorrente non ha indicato le circostanze che avrebbero dovuto portare i giudici a ritenere che il notificante non avesse impegnato la normale diligenza al fine di acquisire le informazioni utili a individuare il luogo di nuova residenza. Anche il terzo quesito proposto, relativo alla prova della sussistenza dei presupposti dell’articolo 143 c.p.c. in caso di contestazione, appare astratto rispetto alla controversia il giudizio, infatti, è stato introdotto con atto di citazione ritenuto notificato regolarmente dal giudice di primo grado, mentre la contestazione in merito alla sussistenza dei presupposti è stata ritenuta in sede di appello generica e sfornita delle indicazioni necessarie per poter effettuare il necessario controllo sul dedotto difetto di diligenza nella ricerca del luogo di nuova residenza della donna. Violata la CEDU? L’ultima censura prospetta essenzialmente una violazione della CEDU per impossibilità di godere di un effettivo diritto di difesa nel caso in cui l’uso della procedura di notificazione a persone irreperibili sia avvenuto senza che ne sussistessero le effettive condizioni. A giudizio degli Ermellini il motivo è tuttavia infondato, perché i richiamati principi espressivi della Convenzione sono ancor prima principi propri dell’ordinamento costituzionale e processuale civile italiano. In sostanza la ricorrente non fa altro che affermare che nella specie non si sarebbe dovuta pronunciare la sua contumacia in primo grado perché non sussistevano i presupposti per il ricorso alla notificazione ex articolo 143 c.p.c Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 22 gennaio – 8 febbraio 2013, numero 3071 Presidente Luccioli – Relatore Bisogni Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Roma pronunciava, con sentenza del 9 gennaio - 1 giugno 2004, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in omissis , da G.E. e Ga.Anumero . La sentenza veniva appellata da E G. che eccepiva di non aver ricevuto alcuna notizia del giudizio di divorzio, essendo stato l'atto introduttivo notificato ex articolo 143 c.p.c. sulla base dell'esito negativo delle mere ricerche anagrafiche. La G. chiedeva la dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo e della sentenza di primo grado. Nel merito proponeva domanda di attribuzione di un assegno di divorzio quantificato in 3.000 Euro mensili. 2. Nel giudizio di appello non si costituiva il Ga. che restava inottemperante all'ordine di esibizione, notificato ex articolo 140 c.p.c., dell'originale dell'atto introduttivo del giudizio. 3. La Corte di appello di Roma ha respinto il gravame della G. affermando la regolarità della notifica ex articolo 143 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e ha dichiarato inammissibile la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile perché proposta tardivamente in appello. 4. Ricorre per cassazione E G. che si affida a tre motivi di impugnazione. 5. Non svolge difese Anumero .Ga. . 6. La Corte con ordinanza del 17 novembre 2011 - 12 marzo 2012 ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso a Ga.Anumero , assegnando termine di giorni 120 dalla comunicazione della ordinanza. In data 4 luglio 2012 l'avv. Alessandro Picozzi ha depositato in Cancelleria originale del ricorso rinotificato. Motivi della decisione 7. Va in primo luogo riscontrata la regolarità della notifica del ricorso per cassazione al Ga. eseguita il 5 aprile 2012 presso la sua dimora di via omissis e ricevuta dalla sig.ra Giselle Richardson che si è dichiarata addetta alla casa. 8. Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione agli articolo 101, 116, 210 c.p.c. articolo 360 numero 3 c.p.c. . Secondo la ricorrente la Corte di appello avrebbe reso una motivazione contraddittoria in ordine al proposto motivo di appello concernente la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. 9. Il motivo è inammissibile. In primo luogo perché sfornito della sintesi richiesta a pena di inammissibilità dall'articolo 366 bis c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla controversia, al fine di individuare con chiarezza il fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione. Inoltre deve rilevarsi come la motivazione venga contestata dalla ricorrente proprio con riferimento alle ragioni che hanno portato la Corte di appello ad affermare la regolarità della notificazione ex articolo 143 c.p.c. sulla base di una interpretazione di quest'ultima norma che la ricorrente contesta. Anche sotto questo profilo il motivo di ricorso appare inammissibile, per erronea individuazione della tipologia del vizio. Infatti il motivo di ricorso per cassazione col quale si censura come vizio di motivazione un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nell'interpretazione della norma di diritto rilevante nella fattispecie attiene a un vizio che deve essere denunciato ai sensi del numero 3 dell'articolo 360 cod. proc. civ. cfr. Cass. Civ., III sezione, numero 7267 dell'11 maggio 2012 . 10. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 116 e 143 c.p.c. e 2697 c.c. articolo 360 numero 3 c.p.c. . La ricorrente sottopone alla Corte i seguenti quesiti di diritto relativamente alla violazione dell'articolo 143 c.p.c. a se l'articolo 143 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che si possa ricorrere alla notificazione ex articolo 143 c.p.c. solo dopo che la stessa sia stata effettuata ai sensi dell'articolo 139 c.p.c. e, ove ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 140 dello stesso codice, eventualmente nei modi stabiliti da questa norma b se l'articolo 143 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che il ricorso alla notificazione ex articolo 143 c.p.c. per le persone irreperibili può considerarsi rituale e legittimo soltanto se il notificante dimostri che, nonostante l'impiego della normale diligenza e le informazioni raccolte in rapporto al caso concreto, non sia riuscito ad individuare il luogo di nuova residenza del destinatario dell'atto e nel senso che l'ufficiale giudiziario, dopo aver svolto tutte le ricerche che la situazione impone, deve darne atto nella sua relazione, a pena di nullità. Per quanto concerne la violazione degli articolo 2697 c.c., 116 c.p.c. in relazione all'articolo 143 c.p.c, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto c se allorché la notificazione non sia avvenuta a mani del destinatario, ma ex articolo 143 c.p.c., la prova della sussistenza dei relativi presupposti in caso di contestazione Xspetti al notificante. 11. Quanto al primo quesito occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte recentemente, Cass. Civ. sezione I, numero 20971 del 27 novembre 2012 secondo cui i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'articolo 143 cod. proc. civ., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. Il quesito pertanto non coglie nel segno laddove individua una legittimazione alla notifica con il rito degli irreperibili acquisibile solo per effetto dell'esperimento infruttuoso delle citate forme di notifica. 12. Il secondo quesito di diritto è coerente alla giurisprudenza di legittimità citata nel precedente s punto ma appare astratto in riferimento al caso in esame. Sia perché la ricorrente non fa riferimento alla circostanza emergente dalla motivazione della sentenza di primo grado secondo cui la difesa del Ga. esibì al giudice la copia del ricorso notificato ex articolo 143 c.p.c. e il giudice ritenne regolare tale notifica. Sia perché nel suo atto di appello la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione specifica, come ha sottolineato nella sua motivazione la Corte di appello, in ordine alle circostanze che avrebbero dovuto portare il giudice di secondo grado a ritenere che il notificante dell'atto introduttivo del giudizio non avesse impiegato la normale diligenza al fine di acquisire le informazioni utili, in rapporto al caso concreto, per individuare il suo luogo di nuova residenza. 13. Il terzo quesito è anch'esso coerente alla giurisprudenza di legittimità e, nello stesso tempo e per le stesse ragioni del precedente, si presenta astratto rispetto alla specifica controversia in esame, nella quale il giudizio è stato introdotto con atto di citazione ritenuto notificato regolarmente dal giudice di primo grado ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. mentre la contestazione, in merito alla sussistenza dei presupposti per il ricorso alla notifica ex articolo 143 c.p.c., è stata ritenuta dal giudice dell'appello generica e sfornita delle indicazioni necessarie per poter effettuare il necessario controllo sul dedotto difetto di diligenza nella ricerca del luogo di nuova residenza della G. presso il quale sarebbe stato possibile notificare utilmente l'atto introduttivo del giudizio. Per altro verso la Corte di appello ha messo in rilievo una serie di circostanze che non le hanno consentito di presumere la facilità di tali ricerche, al fine di una eventuale integrazione, con dati di comune esperienza, o di specifica emergenza implicita, della genericità della contestazione della appellante. Ne deriva che la pretesa inversione dell'onere della prova non caratterizza la decisione impugnata. 14. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e degli articolo 21-22 del regolamento del Consiglio dell'Unione Europea numero 2201/2003 in relazione all'articolo 354 c.p.c. articolo 360 numero 3 c.p.c . La ricorrente sottopone alla Corte i seguenti quesiti di diritto a se in mancanza di prove certe che la contumacia sia dovuta al desiderio di un soggetto di non comparire e non difendersi, allo stesso debba essere garantita la possibilità che un organo giurisdizionale giudichi nuovamente b se l'uso della procedura di notificazione a persone irreperibili, senza che ne sussistessero le effettive condizioni, comporta la violazione della C.E.D.U. per l'impossibilità di godere di un effettivo diritto di difesa. Il motivo è infondato perché i principi affermati dalla ricorrente come espressivi della Convenzione E.D.U. e del regolamento Euro-unitario indefettibilità del controllo della regolare formazione del contraddittorio e conseguentemente della conoscenza della editio actionis da parte del soggetto chiamato a contraddire in giudizio sono in realtà, ancor prima, principi propri del nostro ordinamento costituzionale e processuale civile, sicché la ricorrente altro non fa attraverso i citati quesiti che dare apoditticamente per scontato che nella specie non si sarebbe dovuta pronunciare la sua contumacia in primo grado perché non sussistevano i presupposti per il ricorso alla notificazione ex articolo 143 c.p.c 15. Per tutti questi motivi il ricorso va respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.