Procedimento archiviato: il giudice non può revocare il decreto

Il decreto di archiviazione può venire meno solo se annullato a seguito di impugnazione con ricorso per cassazione va considerato abnorme un provvedimento di revoca da parte del giudice.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 41393/12, depositata il 23 ottobre. Il caso. A seguito della revoca di un decreto di archiviazione da parte del GIP, l’imputato ricorre per cassazione affermando l’abnormità del provvedimento. Il provvedimento abnorme. Gli Ermellini precisano anzitutto che è da considerarsi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi e delle ipotesi previste. Diversità di orientamenti. Sul caso specifico, una prima tesi nega l’abnormità, sostenendo, tra l’altro, che il potere di riapertura delle indagini attribuito al GIP implicherebbe il potere di rimuovere gli effetti del precedente decreto di archiviazione. Altra tesi, invece, afferma che la nullità dell’ordinanza può essere impugnata solo con ricorso per cassazione e che la revoca è estranea al nostro sistema processuale. Il ragionevole limite nell’esercizio di un potere. E’ proprio questo, secondo la S.C., il criterio fondamentale per risolvere la questione il sistema processuale vigente è improntato a una rigida distinzione dei ruoli che preclude al giudice ogni potere di impulso dell’azione penale, espressamente riservato alla pubblica accusa anche in materia di archiviazione. Pertanto, un provvedimento di revoca del decreto di archiviazione non trova alcuna giustificazione il decreto costituisce atto dotato, seppur limitatamente, di stabilità ed efficacia preclusiva e può venir meno solo se annullato a seguito di impugnazione con ricorso per cassazione, a causa della violazione del contraddittorio. Per questi motivi il provvedimento gravato è da considerarsi abnorme e la Cassazione lo annulla senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 – 23 ottobre 2012, numero 41393 Presidente De Roberto – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 28.12.11 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale de L'Aquila revocava il decreto di archiviazione emesso inaudita altera parte dallo stesso ufficio in data 12.12.11 a seguito della sopravvenuta trasmissione da parte del P.M. dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione. Il Presidente del Tribunale con decreto in data 4.1.12 designava altro magistrato per la trattazione del procedimento, che fissava con decreto del 9.1.12 udienza camerale ex articolo 410 c.p.p 2. Avverso i tre predetti decreti ha proposto ricorso per cassazione l'indagato C.A. a mezzo del difensore e procuratore speciale deducendo l'abnormità del decreto di revoca dell'archiviazione e dei successivi decreti. 3. Con requisitoria scritta il P.G. - in via principale - sul rilievo di contrasto di orientamenti in sede di legittimità in ordine alla abnormità della revoca del decreto di archiviazione, ha chiesto la rimessione della questione alle S.U. in via subordinata, richiamando le ragioni sistematiche dell'orientamento di legittimità che esclude l'abnormità nel caso di specie ed in virtù del principio di ragionevole durata del processo che - in assenza di divieti in ordine alla revoca da parte del GIP, autorizzerebbe tutte le iniziative volte a massimizzare l'efficienza processuale -, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso, in relazione alla revoca del decreto di archiviazione, è fondato, dovendosi riconoscere l’abnormità del provvedimento impugnato in adesione all'orientamento maggiormente persuasivo in materia, rispetto al quale è opportuno esplicitare più complete considerazioni d'ordine sistematico. 2. In tema di abnormità, costituisce jus receptum l'orientamento secondo il quale è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo Sez. U, Sentenza numero 26 del 24/11/1999 Rv. 215094 Imputato Magnani. . Successivamente, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, si è individuata abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica Sez. U, Sentenza numero 5307 del 20/12/2007 Rv. 238240 Imputato P.M. in proc. Battistella rimandandosi ancora al criterio dell'esercizio da parte del giudice di un potere, ancorché astrattamente previsto, “al di là di ogni ragionevole limite”. 3. Sullo specifico tema devoluto, in assenza di norme espresse, si registra un orientamento di legittimità che ha negato l'abnormità genetica, intesa come uso di potere non previsto e non consentito dal nostro ordinamento, della revoca del decreto di archiviazione sulla base - da un lato - della revocabilità del decreto ex articolo 414 c.p.p., e - dall'altro - della possibilità da parte del giudice di rinnovare l'atto affetto da nullità, prevista dall'articolo 185 co. 2 c.p.p., non ostando a ciò sia la regressione del procedimento, laddove non sia diversamente stabilito articolo 185 co. 3 c.p.p. Sez. 6, Sentenza numero 41994 del 2004, Scopece Sez. 5, Sentenza numero 45161 del 28/09/2010 Rv. 249124 Imputato Becquet e altro . In particolare, si sostiene che, avendo il G.I.P. il potere di riapertura delle indagini ai sensi dell'articolo 414 c.p.p., tale potere implicherebbe logicamente il potere di rimuovere gli effetti preclusivi del precedente decreto di archiviazione. Né, secondo l'orientamento in esame, sussisterebbe una abnormità funzionale, non verificandosi alcuna stasi procedimentale. 4. Opposto orientamento Sez. VI, Sent 20.1.2011, numero 3414, P.m. c/o Anzola Sez. 4, Sent. 05/03/2010 numero 11854, Salmi Sez. V, 5 luglio 2010, numero 35920, Pirracchio Sez. IV, 13 giugno 2006, numero 26876, Nuti, ivi, numero 234813 Sez. V, 24 ottobre 2000, numero 4509, Gatto considera, invece, che la nullità dell'ordinanza di revoca del decreto di archiviazione può essere impugnata solo con il ricorso per cassazione e che la revoca stessa è estranea al sistema processuale, con la conseguente abnormità del provvedimento che la disponga. 5. Ritiene la Corte che l'opzione interpretativa volta a dirimere la questione devoluta debba essere ricercata attraverso il criterio del superamento o meno del “ragionevole limite” dell'esercizio del potere da parte del giudice, ribadito nella sentenza Battistella. A tale scopo non è sufficiente, tuttavia, il solo richiamo del principio di ragionevole durata del processo, per l'economia processuale che si conseguirebbe attraverso la revoca dell'archiviazione. Il richiamo al principio non ha valenza autosufficiente per la generale considerazione in tema di interpretazione secondo la quale non vi è regola che possa essere ricavata da un principio con un ragionamento puramente deduttivo senza l'aggiunta di ulteriori premesse di qualche genere. L’eccesso deduttivistico dell'impostazione che fonda direttamente le sue conclusioni sul principio invocato si rende palese ove si consideri che nella vicenda esaminata dalle S.U. Battistella, il principio è stato considerato in uno alla struttura e funzione dello specifico contesto processuale, dando luogo al giudizio circa la indebita regressione del procedimento ed alla sua conseguente abnormità “la soluzione ermeneutica prospettata sembra la più aderente all'impianto strutturale e funzionale dell'udienza preliminare, attesa la dimostrata centralità dell'atto imputativo, nonché alle esigenze di economia della giurisdizione, poiché, sulla base di una rilettura rigorosa e costituzionalmente orientata della categoria dell'abnormità nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, ogni fattispecie di indebita regressione costituisce un serio vulnus all' ordo processus , inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, in spregio dei valori di rilievo costituzionale articolo 111 Cost., comma 2 regola precettiva e interpretativa, a un tempo dell'efficienza e della ragionevole durata del processo.” . Nella vicenda in esame, invece, il richiamo al principio - privo della considerazione delle connotazioni strutturali e funzionali del momento procedimentale in cui si inserisce - è proposto, questa volta, a fondamento della tesi più restrittiva della nozione di abnormità, svalutando il profilo della regressione della fase procedimentale che si verifica con la revoca del decreto. 6. Secondo il Collegio è più consono al richiamato criterio discretivo il secondo degli orientamenti richiamati poggiato su una più completa considerazione della razionalità del sistema, oltre la quale, appunto, non è consentito andare. 7. Il sistema processuale vigente è stato voluto secondo una precisa e rigida distinzione dei ruoli di ogni soggetto che vi partecipa e preclude al giudice qualsiasi potere di impulso dell'azione penale, espressamente riservato alla pubblica accusa, anche nel procedimento di archiviazione il legislatore del 1988 ha espressamente subordinato la possibile riapertura delle indagini ad una specifica richiesta del pubblico ministero indirizzata al vaglio del giudice per le indagini preliminari - che per sua natura ha funzioni intermittenti attivate di volta in volta in base a specifiche previsioni di legge. Ebbene, già per queste fondamentali connotazioni di sistema non trova giustificazione un provvedimento di revoca del decreto di archiviazione, dato che il potere di esercitare l'azione penale si è già consumato, e può essere ripristinato solo con il verificarsi di specifiche circostanze previste dallo stesso codice di rito. Infine, non può mancarsi di considerare che con l'esercizio di una sorta di jus poenitendi il giudice si autoattribuisce la tutela di posizioni soggettive, nella specie della parte offesa, a fronte di una contrastante posizione - quella dell'indagato - che, anche in ragione della sua tutela costituzionale, non deve dipendere da imprevisti ripensamenti. 8. Cosicché, priva dei richiamati riferimenti di sistema, non persuade l'individuazione dei supporti sistematici che sorreggono l’orientamento che nega la sussistenza dell'abnormità i quali supporti appaiono, peraltro, tutt'altro che intrinsecamente solidi. La possibilità di riapertura delle indagini non implica affatto la revoca del precedente decreto di archiviazione ma solo l'autorizzazione a nuove indagini, tanto che si procede ad una nuova iscrizione nell'apposito registro da parte del P.M. v. articolo 414 co. 2 c.p.p. . Quanto al potere-dovere di rinnovare l'atto nullo attribuito al giudice dall'articolo 185 c.p.p. esso non può essere interpretato espansivamente in base al principio costituzionale di efficienza processuale e della ragionevole durata del processo, fino a ricomprendere situazioni definite. Come non è revocabile dal giudice che l'ha emessa una sentenza a causa di una nullità del processo così non è revocabile il decreto di archiviazione, posto che esso - come detto - non è oggetto di revoca ex articolo 414 c.p.p. ed ha un suo contenuto decisorio e preclusivo, sia pur rebus sic stantibus. 9. Il decreto di archiviazione costituisce atto dotato di sia pur limitata stabilità e di effetto limitatamente preclusivo e può venir meno solo quando venga annullato a seguito di impugnazione con ricorso per cassazione, a causa della violazione del contraddicono mentre i suoi effetti preclusivi essere neutralizzati quando, su istanza del p.m., venga decretata la riapertura delle indagini ai sensi dell'articolo 414 c.p.p Tale caratterizzazione strutturale e funzionale dell'istituto verrebbe meno se fosse consentito al giudice che ha adottato il decreto di caducarlo, per qualunque ragione, che solleciti il riesame dell'adottata statuizione. 10. Pertanto il provvedimento di revoca gravato è abnorme ed il rimedio per annullarlo è l'azionato ricorso per cassazione. 11. L'accoglimento del ricorso avverso il decreto di revoca assorbe le doglianze che afferiscono agli altri consequenziali decreti. 12. In conclusione, il decreto di revoca dell’archiviazione impugnato va annullato senza rinvio disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale de L'Aquila. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale de L'Aquila.