La Corte di Cassazione, con due sentenze, ha fornito delle importanti precisazioni in materia di prescrizione dei reati tributari.
Le due pronunce sono state depositate il 1° ottobre 2012 la numero 37933 e la numero 37930/2012. La fattispecie. I casi che la Terza Sezione Penale ha analizzato riguardano l’emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire ad altre società, utilizzatrici delle medesime l’evasione delle imposte dirette e indirette sent. numero 37930/2012 e, il secondo, l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto articolo 2 d.lgs. numero 74/2000 , indicato in 2 dichiarazioni annuali di imposta sent. numero 37933/2012 . Fatture per operazioni inesistenti reato consumato con l’emissione del documento. Nel primo caso, la Corte di Cassazione ha chiarito che il reato previsto e punito dall’articolo 8 d.lgs. numero 74/2000 non ha natura permanente con la conseguenza che ai fini dell’individuazione del momento di consumazione del reato non rileva il momento dell’accertamento, ma quello in cui è avvenuta l’emissione di ogni singola fattura. Il processo verbale di constatazione interrompe la prescrizione. Con la seconda pronuncia analizzata, la numero 37933/2012, la Corte Suprema ribadisce un principio ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, cioè che «il processo verbale di constatazione di un reato finanziario è idoneo ad interrompere la prescrizione». Nel caso di specie, tuttavia, il giudice di merito non aveva minimamente tenuto conto di tale causa interruttiva. La conseguenza è che solo un termine è ormai spirato, mentre le condotte consumate il 31 ottobre 2005 non sono ancora estinte e, infatti, il giudice del rinvio dovrà procedere a nuovo esame.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 luglio – 1° ottobre 2012, numero 37933 Presidente De Maio – Relatore Mulliri Ritenuto in fatto 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Con la sentenza oggetto di Impugnazione, il G.i.p. ha prosciolto, ex articolo 425 c.p.p. l'imputato M. dal reato di cui all'articolo 2 d.lgs 74/00 per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni annuali di imposta relative agli anni 2003 e 2004, elementi passivi fittizi. Il G.i.p. ha, infatti, ritenuto che l'ipotesi delittuosa ascritta fosse estinta per prescrizione. 2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il P.M. ha proposto ricorso deducendo errata applicazione della legge penale. Egli fa, infatti, notare che il verbale di constatazione formato dall'Agenzia delle Dogane di Bolzano, con riferimento ad entrambe le condotte quella realizzata in data 2.11.04 - con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al2003- e quella del 31.10.04 - con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2005 - ha interrotto il corso della prescrizione sì che, all'atto dell'esercizio dell'azione penale 18.11.11 la prescrizione non era maturata perché essa sarebbe decorsa, rispettivamente, il 2.5. 12 ed il 30.4.13. Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Motivi della decisione - Il ricorso è fondato. E' principio ormai pacifico nella giurisprudenza di questa S.C. che il processo verbale di constatazione di un reato finanziario è idoneo ad interromperne la prescrizione anche indipendentemente dal fatto che sia stato notificato all'interessato Sez. 111, 28.9.99, Scopiniti, Rv. 215104 Sez. III, 27.5.99,Cannone, Rv. 214613 . E', pertanto, giustificata la doglianza del P.M. ricorrente quando censura il fatto che il G.i.p., nel pronunciare la declaratoria di estinzione per prescrizione, non abbia minimamente tenuto conto di tale causa interruttiva con il risultato che il termine prescrizionale era di 7 anni e sei mesi e non di soli 6 anni come erroneamente ritenuto dal giudicante. L'estinzione, pertanto, sarebbe intervenuta, rispettivamente Il 2.5.12 ed il 30.4.13. Nelle more del ricorso promosso dinanzi a questa S.C., il primo termine è ormai spirato e, per l'effetto, non si può che annullare senza rinvio la decisione impugnata perché attualmente i fatti commessi Il 2.11.04 sono estinti per prescrizione. Non altrettanto è accaduto per le condotte consumate il 31.10.05 per le quali la decisione Impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo esame alla luce del rilievi appena mossi. P.Q.M. Visti gli articolo 615 e ss. c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai fatti commessi in data 2.11.04, perché il reato è estinto per prescrizione e, con rinvio al Tribunale di Teramo, per i fatti commessi in data 31.10.04
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 luglio - 1° ottobre 2012, numero 37930 Presidente De Maio – Relatore Mulliri Ritenuto in fatto 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Con la sentenza qui impugna la Corte d'appello ha confermato il giudizio di responsabilità pronunciato nei suoi confronti primo grado per la violazione dell'articolo 8 d.lgs 74/00. Più in particolare, V. è stato accusato di avere emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire ad altre società utilizzatrici delle medesime l'evasione delle imposte dirette ed indirette. Nel fare ciò, però, Corte ha dichiarato la estinzione per prescrizione delle condotte ascritte a V. relativamente agli anni 1998 e 1999. 2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorsi tramite il difensore deducendo che i fatti ascritto al V. si riferiscono a fatture emesse tra il 1998 ed il 2001 e che, trattandosi di reato permanente, considerando la data di emissione dell'ultima fattura ed il fatto che il termine per prescrivere è di 10 anni, tutti i reati dovrebbero considerarsi prescritti. Il ricorrente conclude invocando l'annullamento delta sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Motivi della decisione - Sebbene basato su alcune imprecisioni, il ricorso è fondato Non è esatto, infatti, sostenere che il reato di cui all'articolo 8 dlgs 74/00 sia permanente. Come precisato anche di recente da queste S.U. 28.10.10, Giordano, Rv. 248869 il delitto frode fiscale si connota come reato di pericolo o di mera condotta avendo il legislatore inter rafforzare la tutela del bene giuridico protetto anticipandola al momento della commissione della condotta tipica e perfeziona nel momento di emissione della singola fattura ovvero - ove, come nella specie, abbiano plurimi episodi nel corso del medesimo periodo di imposta - nel momento emissione dell'ultimo di essi Sez. III, 14.1.10, Ventura, Rv. 246193 . Il che non equivale a sostenere la permanenza della condotta. Il reato permanente infatti, ha una struttura unitaria e si ripartisce in più momenti si da costituire un continuus non suscettibile di una scomposizione in una pluralità di reati ciascuno con propria autonomia data di commissione come, invece, avviene nella specie. Ciò è tanto vero che, nel caso in esame, la Corte ha giustamente preso in esame tempi diversi di emissione delle fatture anche se, nel fare ciò, ha tenuto conto erroneamente del tempo necessario alla prescrizione e, nella stessa imprecisione, è incorso anche ricorrente. Probabilmente gli equivoci sono stati ingenerati dal fatto che nel corso del presente procedimento si sono succedute due riforme quella della L. 516/82 sostituita dal d.lgs 74/00 quella dell'articolo 157 ss. c.p. in materia di prescrizione con l'introduzione della ed. L. Cirielli del 2005 . Orbene, posto che i fatti sono stati commessi sino al 2001 e la sentenza di primo grado è intervenuta il 3.12.04, non vi è dubbio che il regime prescrizionale da applicarsi sia quel antecedente la riforma dell'articolo 157 vigente il quale, la L. 516/82 articolo 9 prevedeva un termine di prescrizione speciale per il presente reato di 6 anni cui, anche tenuto conto di più cause interruttive, non si può che aggiungere la metà della pena. Con il risultato che il termine massimo per la prescrizione è di 9 anni. Se, quindi, corretta si rivela in ogni caso la declaratoria di prescrizione dei reati commessi nel 1998 e 1999, ha errato la Corte d'appello quando non ha dichiarato a nell'estinzione delle condotte commesse fino al 2001 che, nel 2012 data di emissione della sentenza d'appello , erano prescritte sin dal 2010. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata pi intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per Intervenuta prescrizione.