Con la circolare numero 16, del 4 luglio 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l’attività ispettiva fornisce agli ispettori le indicazioni operative e i parametri di valutazione per i «sedicenti lavoratori autonomi» che, nell’ambito del settore edile, svolgono le medesime attività dei lavoratori dipendenti.
Gli ispettori ministeriali che operano nell’edilizia ricevono così indicazioni utili a ‘smascherare’ i datori di lavoro che si avvalgono di lavoratori autonomi utilizzandoli, in concreto, come dipendenti. In caso di dubbio, presunzioni operative. La circolare fornisce degli indici concrei per valutare l’effettiva autonomia dei lavoratori gli strumenti di lavoro. Il lavoratore autonomo si distingue dallo pseudo-autonomo perché si trova nella disponibilità di una consistente dotazione strumentale macchine, utensili , espressiva della sua effettiva e autonoma capacità organizzativa. La valutazione su base documentale della effettiva proprietà o disponibilità giuridica dei materiali di lavoro riguarda, soprattutto, attrezzature come ponteggi o escavatori, essendo notevolmente meno indicativo il ‘titolo’ relativo agli utensili di piccole dimensioni, quali secchi, martelli, funi. Conseguenze dell’accertamento. Qualora gli ispettori accertino che non sia emersa la prova di una effettiva organizzazione autonoma del lavoratore, le prestazioni rese dovranno essere ricondotte nell’ambito della subordinazione nei confronti del reale beneficiario. Le prestazioni riconducibili alla subordinazione sono quelle rese dagli iscritti nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane per le attività di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione di amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o dall’appaltatore. Una volta disconosciuta la natura autonoma delle prestazioni, il personale ispettivo contesta al soggetto utilizzatore, oltre alle violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle prestazioni al lavoro subordinato e alle evasioni contributive, anche gli eventuali illeciti riscontrabili in materi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di mancata formazione e informazione dei lavoratori.
TP_LAV_12Circ_16