Sequestro sì, ma solo se fumus e periculum sono ben motivati

In sede di verifica dei presupposti necessari per l’emanazione del sequestro preventivo, il Tribunale del Riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, in quanto, nella valutazione del fumus commissi delicti deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, mentre con riguardo al periculum in mora, deve valutare la sussistenza dei caratteri della concretezza ed attualità del danno.

Sequestro preventivo di un sito internet per diffamazione . Il Tribunale del Riesame di Lodi, con ordinanza, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Lodi nei confronti dell’indagato, avente ad oggetto un sito internet, in relazione al reato di diffamazione continuata aggravata in danno del sindaco di Peschiera Borromeo ed altri soggetti, ritenendo sussistente, nel caso di specie, sia il fumus commissi delicti del reato ipotizzato, sia il periculum in mora connesso alla libera utilizzazione del sito. Nessuna valutazione dei presupposti del sequestro . Avverso l’ordinanza l’indagato proponeva ricorso eccependo, in primo luogo, violazione di legge in relazione all’articolo 321 e 125 c.p.p., in quanto il Tribunale del Riesame di Lodi avrebbe omesso di motivare in ordine ad una specifica censura contenuta nell’istanza di riesame, relativa alla omissione da parte del GIP di un’autonoma valutazione dei fatti, essendosi limitato a richiamare il contenuto del provvedimento originariamente emesso dal GIP di Milano e, successivamente, dal Tribunale del riesame di Milano che, pur confermando il vincolo sul bene, dichiarava la propria incompetenza e rimetteva gli atti al Tribunale di Lodi, trasmettendo gli atti al PM di tale ufficio giudiziario. In secondo luogo, eccepiva ancora violazione di legge, questa volta con riguardo alla omessa valutazione, in concreto, del fumus commissi delicti del reato oggetto di contestazione provvisoria e della sussistenza del periculum in mora , essendosi, il giudice, limitato a verificare solamente la possibile riconducibilità del fatto alla fattispecie di reato ipotizzato, così adottando una motivazione meramente apparente. Superamento del principio dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato . La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, dichiarando oramai superato il principio applicato, nel caso di specie, dal parte del Tribunale del Riesame di Lodi, secondo cui il giudice, in tema di riesame del sequestro deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato. Ai fini dell’annullamento del provvedimento impugnato, dovendo limitarsi il controllo del giudice alla verifica della corrispondenza del fatto attribuito al soggetto ad una determinata ipotesi di reato, assumono rilevanza soltanto eventuali difformità tra fattispecie concreta e fattispecie legale, quando esse siano ravvisabili. Valutazione dei presupposti. In relazione al sequestro preventivo, il Tribunale del Riesame deve, quindi, tenere conto, nella valutazione del fumus commissi delicti , in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. In ordine, poi, alla motivazione sulla sussistenza del periculum ritiene la Corte che tale elemento vada inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, e presentare i caratteri dell’attualità e concretezza. Deve poi sussistere un legame specifico e strumentale tra il bene oggetto della misura ed il reato. In accoglimento del ricorso dell’indagato, dunque, la Suprema Corte ha affermato che, nel caso di specie, nella motivazione dell’ordinanza impugnata le risultanze processuali erano state esposte in maniera del tutto generica, oltre a non essere state considerate le specifiche doglianze di parte prospettate in udienza, verificandosi, una ipotesi di motivazione inesistente.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 novembre 2012 - 14 marzo 2013, numero 11972 Presidente Zecca – Relatore Guardiano Ritenuto in fatto Con ordinanza pronunciata il 25.5.2012 il tribunale del riesame di Lodi confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 17.4.2012 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lodi avente ad oggetto un sito internet riconducibile a P.L.L. in relazione al reato di diffamazione continuata aggravata in danno del sindaco di omissis , F.A.S. e altri, ritenendo la sussistenza sia del fumus commissi delicti del reato oggetto della contestazione provvisoria, sia il periculum in mora connesso alla libera utilizzazione del menzionato sito da parte del P. . Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso personalmente l'indagato, articolando distinti motivi di impugnazione. Con il primo lamenta violazione di legge in relazione agli articolo 321 e 125, co. 3, c.p.p., in quanto il tribunale del riesame di Lodi ha omesso di motivare in ordine ad una specifica censura contenuta nei motivi di riesame avente ad oggetto l'omissione da parte del giudice per le indagini preliminari di Lodi di un'autonoma valutazione, essendosi egli limitato a richiamare apoditticamente il contenuto del provvedimento di sequestro preventivo originariamente adottato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano e dell'ordinanza del tribunale del riesame del capoluogo lombardo, che, pur confermando il provvedimento impugnato, dichiarava la competenza per territorio del tribunale di Lodi trasmettendo gli atti al pubblico ministro presso tale ufficio giudiziario. Con il secondo motivo ed il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine all'omessa vantazione in concreto del fumus commissi delicti del reato oggetto della contestazione provvisoria e del concorrente requisiti del periculum in mora , essendosi limitato il tribunale del riesame alla mera verifica della possibilità di ricondurre il fatto contestato alla fattispecie di reato ipotizzato, senza motivare peraltro in ordine alle specifiche doglianze prospettate dalla difesa sulla sussistenza del suddetto fumus commissi delicti riportate nelle note di udienza, adottando una motivazione meramente apparente. Considerato in diritto Il ricorso proposto nell'interesse di P.L.L. appare fondato e va, pertanto, accolto. In via preliminare va rilevato che in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame è proponibile, per l'espresso disposto dell'articolo 325, comma 1, c.p.p., solo per violazione di legge . Ciò comporta, per quanto attiene ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento in questione previsti dall'articolo 606, comma 1, lett. e , c.p.p. in particolare, non possono formare oggetto di ricorso le censure dirette a evidenziare l'insufficienza, l'incompletezza, l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione. Può essere dedotta, invece, soltanto la mancanza assoluta , o materiale , della motivazione perché solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge e in particolare la violazione dell'articolo 125, comma 3, c.p.p. che prescrive, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 111 Cost. tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può comunque ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell'esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela cfr. Cass., sez. IV, 16/12/2009, numero 1860, M., nonché Cass., sez. V, 25/06/2010, numero 35532, A., rv 248129 . Tanto premesso, si osserva che in passato si era formato un orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui nel giudizio incidentale di impugnazione avverso il provvedimento che dispone il sequestro preventivo, il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di assumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, potendo assumere rilevanza in tale sede, ai fini dell'annullamento del provvedimento impugnato, eventuali difformità tra fattispecie concreta e fattispecie legale, solo quando siano ravvisabili ictu oculi cfr. Cass., sez. VI, 7.7.1993, Massa . In tempi più recenti un diverso orientamento, divenuto ormai dominante, condiviso da questo collegio, ha, tuttavia, stabilito che in sede di verifica dei presupposti necessari per l'emanazione del sequestro preventivo, di cui all'articolo 321, co. 1, c.p.p., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma, nella valutazione del fumus commissi delicti , deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, non occorrendo la sussistenza d'indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 15/07/2008, numero 37695 Cass., sez. IV, 29.1.2007, numero 10979, V., rv 236193 . Orbene il tribunale di Lodi ha fondato la propria decisione su di un diverso principio di diritto estrapolato parzialmente dalla sentenza 20/11/1996, numero 23, Bassi e altro delle Sezioni Unite penali, in cui si affermava, peraltro in tema di riesame del sequestro probatorio, che il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, nel senso che l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica, con la conseguenza che il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito contro le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro. Come si è visto, tuttavia, tale orientamento, in relazione al sequestro preventivo, risulta ormai superato attraverso un affinamento dell'interpretazione giurisprudenziale, dovendo il tribunale del riesame tenere conto, nella valutazione del fumus commissi delicti , lo si ribadisce, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. Il che nel caso in esame non è avvenuto perché nella motivazione dell'ordinanza impugnata non solo le risultanze processuali sono esposte in maniera del tutto generica ed affatto puntuale, ma non è nemmeno possibile rinvenire alcuna considerazione delle specifiche doglianze prospettate dalla difesa in sede di riesame attraverso le note di udienza, in ordine alla mancata utilizzazione del termine 'ndrangheta da parte dell'indagato ed alla circostanza che le pubblicazioni riportate nel sito riconducibile al P. , ritenute di contenuto diffamatorio, andavano collocate in un contesto spazio-temporale ben preciso, dovendosi intendere espressione di una complessiva critica politica, fondata su precisi dati fattuali, all'operato dell'amministrazione comunale di omissis e dei suoi rapporti con la società calcistica omissis . Si è verificato, dunque, sul punto, un caso di motivazione inesistente, che legittima l'accoglimento del ricorso. Assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell'esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela appare, inoltre, la motivazione anche in ordine all'altro requisito necessario per l'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo, quello del periculum in mora . Come è noto, infatti, tale elemento deve intendersi in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, e presentare i caratteri della concretezza e della attualità è, inoltre, necessario che il bene oggetto della misura abbia un'intrinseca, specifica e strutturale strumentante rispetto al reato commesso, ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l'individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico cfr. Cass., sez. V, 19/09/2011, numero 35394, rv 250930 . Su tali profili il tribunale del riesame non ha svolto alcuna reale vantazione, limitandosi a fare genericamente rinvio alla circostanza che risulta dalle due querele presentate che la condotta dell'indagato si è protratta nel tempo e si è realizzata attraverso l'utilizzazione del sito oggetto della cautela reale, estendendo al periculum in mora l'assoluta indeterminatezza dell'apparato motivazionale in ordine al fumus commissi delicti . Infine il primo motivo di ricorso resta assorbito dall'accoglimento del secondo e del terzo. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse di P.C. va, dunque, accolto, disponendosi l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al tribunale di Lodi che procederà a colmare le evidenziate mancanze motivazionali attenendosi ai principi di diritto in precedenza indicati. P.Q.M. annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al tribunale del riesame di Lodi per nuovo esame.