Gli psicologi si “fissano” sull’indennità di esclusività

Il periodo c.d. pre-ruolo in regime di convenzione non si computa ai fini della liquidazione nel quantum dell’indennità di esclusività prevista dal contratto collettivo.

Il caso. Un’Azienda Sanitaria Locale Romana, ricorreva innanzi alla Suprema Corte di Cassazione impugnando la sentenza della locale Corte di Appello che confermando il precedente “decisum” del Giudice del Lavoro adito in primo grado, riconosceva ad un gruppo di psicologi incardinati in servizio presso l’Ente medesimo, il diritto a percepire l’indennità di esclusività prevista dal contratto nazionale di lavoro per il comparto sanità, nel quantum determinata con riferimento al criterio dell’esperienza professionale superiore ai quindici anni di servizio. Il convincimento dei giudici di merito si fondava sulla tesi che ai fini della maturazione dei quindici anni di servizio, rilevava anche il periodo lavorativo prestato dagli psicologi, sempre nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale ancorché in regime convenzionale ai sensi dell’art.48 legge numero 833/1978 e tale assunto era corroborato dalla volontà negoziale collettiva estrapolata in via interpretativa dalle norme ex artt.5, terzo comma e 11, quarto comma lett. b C.C.N.L. dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N. biennio 2000-2001 parte economica . Cambiamento di rotta in sede di legittimità? L’Organo Nomofilattico ha sovvertito invece il componimento degli interessi fissato dal giudice di prime cure ovvero in fase di merito, ritenendo fondato ed assorbente, il primo dei tre motivi di ricorso argomentati dall’Azienda Sanitaria ed introdotto attraverso la formula del vizio di violazione e/o falsa applicazione della norme del contratto nazionale collettivo di categoria del comparto sanità, con riferimento al significato proprio da attribuire al requisito dell’esperienza professionale che nella specie è stato riferito al rapporto di lavoro subordinato ovvero alle dipendenze dell’Ente con esclusione dei cc.dd. rapporti lavorativi prestati in regime convenzionale esterno. In materia di contratti collettivi di diritto pubblico la Cassazione è giudice anche sul fatto. Stante la norma processuale ex art.63, comma 5, d.lgs. numero 165/2001 applicabile peraltro, anche a fatti pregressi proprio in virtù della sua natura processuale che relativamente ai rapporti di lavoro subordinato realizzantesi nell’ambito del c.d. «pubblico impiego privatizzato» settore introdotto rispettivamente dai decreti legislativi nnumero 29 del 1993 e 80 del 1998, successivamente trasfusi insieme ad altri, nel decreto legislativo numero 165/2001 ha introdotto la possibilità di censurare la sentenza di appello che viola la disciplina negoziale collettiva attraverso il vizio di legittimità della violazione e/o falsa applicazione delle norme stesse. I contratti collettivi di diritto pubblico sono pur sempre atti negoziali, come tali soggetti al regime ermeneutico tipico del codice civile. Naturalmente, poiché la disposizione innanzi richiamata art.63, comma 5, d.lgs. numero 165/2001 non ha stravolto la natura giuridica dei contratti collettivi, che risultano quindi essere sempre atti negoziali e non normativi, l’esame delle norme medesime viene condotto dalla Cassazione attraverso l’applicazione diretta dei canoni ermeneutici negoziali ex art.1362 c.c., conosciuti come canoni strettamente interpretativi e di interpretazione complessiva criterio letterale e criterio della comune volontà delle parti ed infine come canoni di interpretazione-integrativa criterio della buona fede e dell’equità negoziale e rispondenti a criteri gerarchici tra i quali la prevalenza è riservata dall’Ordinamento al criterio c.d. letterale mutuato dal principio generale dell’ermeneutica delle fonti del diritto «in claris non fit interpretatio». Per in contratti collettivi di diritto comune, il giudizio sul fatto è precluso in Cassazione. Tale dinamica non si riscontra invece per le norme negoziali della contrattazione collettiva del settore privato conosciuti come contratti di diritto comune, laddove, invece l’esame della Cassazione può esplicarsi solamente in via indiretta ossia attraverso il controllo di legittimità sull’applicazione delle norme giuridiche disciplinanti i predetti canoni ermeneutici, rimanendo l’interpretazione della norma contrattuale assorbita dal c.d. giudizio sul fatto incensurabile in Cassazione se non sotto il profilo del c.d. vizio logico di motivazione. Anzianità e comparto circoscrivono l’ampiezza concettuale dell’esperienza professionale. Tanto detto, nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione analizzando il tenore letterale delle proposizione contenute nella normativa collettiva dedotta in giudizio, si è soffermata con particolare attenzione sui dati testuali dell’”anzianità” e del “comparto”, riconoscendo al primo termine il valore lessicale del requisito dell’anzianità di servizio che tipicamente riferisce il rapporto di lavoro al contratto di lavoro subordinato ossia alle dipendenze dell’Ente pubblico ed altresì, attribuendo al termine “comparto” il significato di ambito di operatività dei vari contratti collettivi del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, concludendo, ritenendo a differenza dei giudici di merito non confliggente la portata letterale dei predetti dati testuali con la definizione di «esperienza professionale» ai fini della riconducibilità del rapporto di lavoro allo status professionale di dipendente dell’Azienda Sanitaria. Invero, la mancata esplicita menzione nella norma collettiva innanzi richiamata, della circostanza che nella definizione di «esperienza professionale» presso il S.S.N. Servizio Sanitario Nazionale non dovessero essere inclusi anche i periodi esclusi dalla legge numero 207/85 «Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionale del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali» corrobora l’interpretazione secondo la quale la volontà negoziale collettiva intendeva riferirsi all’esperienza professionale maturata quale dipendente del S.S.N. con esclusione di quella maturata in regime convenzionale esterno.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 25 gennaio – 14 marzo 2012, numero 4060 Presidente Vidiri – Relatore Ianniello Svolgimento del processo La sentenza della Corte d'appello di Roma, depositata l'8 luglio 2009 e qui impugnata con ricorso notificato dalla ASL il 18 settembre 2009, affidato a tre motivi, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto le domande proposte da M.Z. e dagli altri 12 litisconsorti in epigrafe indicati, psicologi dirigenti della Azienda, dirette ad ottenere il riconoscimento dal 1 gennaio 2000 della indennità di esclusività del rapporto di lavoro nella misura contrattualmente prevista per il personale con una esperienza professionale nel servizio sanitario nazionale superiore a 15 anni, in luogo di quella minore loro attribuita sul presupposto di una esperienza professionale inferiore. I giudici di merito hanno risolto nel senso indicato la controversia, col ritenere valutabili, ai fini della maturazione dei quindici anni di esperienza professionale, anche dei servizi prestati nell'ambito del S.S.numero in qualità di psicologo e animatore psichiatrico con rapporto convenzionale ai sensi dell’articolo 48 della legge numero 833/78, sulla base della interpretazione data agli articolo 5, terzo comma e 11, quarto comma, lett. b del C.C.numero L. dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del S.S.numero biennio 2000-2001 parte economica . Gli intimati resistono alle domande con rituale controricorso. Motivi della decisione 1 - Col primo motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata per la violazione e/o falsa applicazione delle norme del C.C.numero L. di area più sopra citate. 2 - Col secondo motivo, l'Azienda ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 3, primo comma L. numero 207/85 e 11, quarto comma, lett. b C.C.numero L. citato. 3 - Col terzo motivo viene dedotto il vizio di motivazione della sentenza, laddove questa aveva ritenuto non rilevante, sul piano della interpretazione del contratto collettivo, la nota dell'ARAN del 26 luglio 2000 prodotta dalla Azienda con la quale era stato precisato che la norma del C.C.numero L. fa riferimento all'anzianità complessiva maturata con rapporti di impiego, con ciò escludendo la rilevanza dei rapporti convenzionali con il S.S.numero Il ricorso è fondato nel primo motivo, assorbiti gli altri. L'articolo 5 del C.C.numero L. dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del S.S.numero , relativo al biennio 2000-2001, parte economica, nel determinare l'ammontare dell'indennità di esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario, stabilisce un importo differenziato in relazione alla diversa esperienza professionale dei sanitari nel S.S.numero , a seconda che questa sia inferiore a cinque anni, oppure tra cinque e quindici anni o superiore a quindici. L'articolo 11, quarto comma, del medesimo contratto collettivo prevede poi che Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si deve intendere a ai fini del compimento del quinquennio di attività di cui all’articolo 4 ed al comma 3 del presente articolo, l'anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN con rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o enti diversi del comparto b ai fini dell'applicazione degli articolo 3 e 5, l'anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto”. Fondando principalmente sull'uso dell'espressione comprensiva di esperienza professionale nel servizio sanitario nazionale” e sulla diversa terminologia usata dalla lett. b rispetto a quella della lett. a della norma, i giudici dell'appello - e con essi i controricorrenti - sostengono che nell'esperienza professionale utile per la determinazione dell'ammontare dell'indennità di esclusività sarebbero riconducibili anche i servizi prestati come sanitario a rapporto convenzionale di cui all'articolo 48 della legge numero 833 del 1978. L'assunto non può essere condiviso. Va premesso che l’interpretazione in parola, essendo relativa ad un contratto collettivo per i dipendenti della P.A. il cui rapporto è stato privatizzato cfr., in particolare, i decreti legislativi numero 29 del 1993 e numero 80 del 1998, poi trasfusi, insieme ad altri, nel decreto legislativo numero 165 del 2001 può essere operata direttamente dalla Corte di cassazione, ove questa venga investita, come avvenuto nel caso in esame, con un ordinario ricorso per cassazione, della censura di violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, a norma del D. Lgs. numero 165 del 2001, articolo 63, comma 5, applicabile quale norma processuale anche a fatti pregressi diversamente da quanto finora riferibile alla interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, che costituisce un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità unicamente per la violazione dei canoni legali di interpretazione o per vizi logici della motivazione cfr., per tutte, Cass. 9 febbraio 2006 numero 2836 . Tale interpretazione va condotta, secondo il costante orientamento di questa Corte, alla stregua delle norme legali di ermeneutica contrattuale stabilite all'articolo 1362 e.e. e ss., in ragione del fatto che la norma di natura processuale contenuta nel citato articolo 63 o altra norma di legge non hanno innovato relativamente alla natura contrattuale di tali accordi e contratti collettivi cfr., tra le altre, Cass. 20 gennaio 2009 numero 1401 . Va infine ribadito che i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale quelli strettamente interpretativi o sulla interpretazione articolo 1362 - 1365 c.c. prevalgono su quelli interpretativi - integrativi o di interpretazione articolo 1366 - 1371 c.c. , ove la concreta applicazione degli stessi risulti da sola sufficiente a rendere pienamente conto della comune intenzione delle parti cfr., al riguardo, ex plurimis, Cass. 9 febbraio 2006 numero 9553 . Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi risulta poi, nella legge, prioritario il criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'articolo 1362 c.c., comma 1, con la conseguenza che questo può in alcuni casi orientare in maniera conclusiva, da solo, l'operazione ermeneutica. Non va peraltro taciuto con riguardo alla interpretazione dei contratti collettivi - che costituiscono sovente il frutto di una faticosa e non sempre efficace ricerca di compromesso -, che il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, per cui si rende necessario ricorrere agli altri canoni strettamente interpretativi primo tra tutti quello della interpretazione complessiva del contratto e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi - integrativi. Poste tali premesse, si rileva anzitutto che l'articolo 11, lett. b del citato C.C.numero L. di area usa, con riguardo all'esperienza professionale dei sanitari una terminologia normalmente o esclusivamente riferibile ai sanitari dipendenti dal servizio sanitario nazionale, laddove si esprime in termini di anzianità, che non può che essere di servizio e che rimanda ad una dimensione cui nel rapporto di lavoro subordinato è normalmente collegata l'attribuzione di una serie di diritti e ancora quando specifica che tale anzianità riguarda complessivamente il rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, costituente anch'essa tipica classificazione del rapporto di lavoro subordinato e soprattutto quando fa riferimento al comparto in cui la suddetta anzianità sarebbe maturata presso aziende ed enti sanitari diversi. La divisione per comparti è infatti utilizzata nel settore, ai sensi dell'articolo 40, 2 comma D. Lgs. numero 165/01 ex articolo 45 D. Lgs. numero 29 del 1993, come sostituito prima dall'articolo 15 del D. Lgs. numero 470 del 1993 e poi dall'articolo 1 del D. Lgs. 396 del 1997, successivamente modificato dall'articolo 43, primo comma del D. Lgs. numero 80 del 1998 unicamente per definire l'ambito di operatività dei vari contratti collettivi di lavoro del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni cfr., all'epoca, il C.C.numero Q. del 2 giugno 1998 . La significatività dei dati testuali indicati non appare poi appannata dall'uso dell'espressione esperienza professionale nel S.S.numero , che non contraddice ma ricomprende il tipo di rapporto da essi emergente. In ogni caso l'interpretazione qui sostenuta è quella maggiormente corrispondente alla natura dell'istituto quale voluto dalle parti collettive per incentivare e compensare l’esclusività del rapporto di lavoro col servizio sanitario nazionale, nozione che non trova viceversa piena corrispondenza nell'ambito del rapporto convenzionale. Né appare di secondario rilievo, sul piano interpretativo, il richiamo, con specifico riguardo alla posizione dei controricorrenti, all'articolo 3, primo comma della legge 20 maggio 1985 numero 207, in forza del quale essi, in qualità di titolari di un rapporto convenzionale con il S.S.numero alla data del 31 dicembre 1983, proseguito oltre tale data alle condizioni ivi stabilite, transitarono, a domanda, nei ruoli nominativi regionali dei dipendenti, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità . La mancata esplicita menzione, nella norma contrattuale collettiva del 2000, del fatto che nella nozione di esperienza professionale presso il S.S.numero dovessero essere inclusi anche i periodi esclusi dalla legge numero 207/85, avvalora infatti l'interpretazione secondo la quale il contratto collettivo aveva riferimento unicamente all'esperienza professionale maturata quale dipendente del S.S.numero . Va infine aggiunto che una interpretazione analoga a quella qui resa è stata già adottata da questa Corte sentenza 29 luglio 2008 numero 20581 con riferimento agli articolo 5 e 12 del diverso C.C.numero L. 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria, aventi un contenuto identico alle norme citate del contratto collettivo in esame. In quella occasione l'interpretazione venne sostenuta anche col richiamo all'accordo, sottoscritto il 12 luglio 2002, di interpretazione autentica tra Aran e 00.SS. firmatari del contratto collettivo, viceversa non raggiunto, per disparità di vedute, con riguardo alle norme in esame ma l'identità di testo e la contiguità di area dei due contratti collettivi all'interno del medesimo comparto sanità consentono di utilizzare anche il contenuto di tale accordo, seppure unicamente a conferma della interpretazione resa in questa sede. Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto delle originarie domande. La novità della questione e l'opposto esito del giudizio nei gradi di merito consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande originarie di M.Z. e degli altri 12 litisconsorti compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero processo.