Nell’edizione di venerdì scorso avevamo messo in rilievo alcune della peculiarità del procedimento di mediazione, tutte le volte in cui oggetto della domanda di mediazione è un sinistro per il quale il danneggiante risulta essere coperto da un’assicurazione per la responsabilità civile. In particolare, avevamo approfondito le conseguenze in ordine ai soggetti della mediazione nel caso in cui il contratto di assicurazione per la responsabilità civile contenga una clausola di gestione della lite. Oggi, proseguiamo l’analisi delle peculiarità della mediazione in ambito assicurativo.
Oggi, vogliamo proseguire l’analisi delle peculiarità della mediazione in ambito assicurativo e, quindi, con riferimento a tutte le controversie relativa a contratti di assicurazione in base al primo comma dell’articolo 5, d.lgs. numero 28/2010 esaminando la risposta che il mondo delle assicurazioni ed in particolare l’ANIA ha dato alle tematiche coinvolte dalla mediazione il documento centrale, in questo senso, è rappresentato dalle Linee guida per la gestione della mediazione a fini conciliativi in materia assicurativa divulgate dall’ANIA. Linee guida libere e volontarie. Orbene, le linee guida contengono alcune «regole di procedura» alle quali le imprese di assicurazioni d’ora in avanti, per brevità, Imprese e gli Organismi di mediazione d’ora in avanti ODM possono decidere – assolutamente liberamente – di aderire modificando, per quanto riguarda gli ODM, i propri regolamenti oppure integrando i moduli messi a disposizione del pubblico per l’avvio della procedura. Quando l’ODM richiede l’adesione, l’ANIA, verificata la rispondenza ai requisiti previsti dalla linee guida, procede alla sua iscrizione in un apposito elenco che l’ANIA stesso pubblicizza e che, però, gli ODM, si impegna a non utilizzare a fini pubblicitari unitamente all’elenco delle Imprese pure aderenti alle Linee guida ad oggi gli ODM inseriti nell’elenco sono 7 dati pubblicati sul sito oggi ed aggiornati al 29 febbraio 2012 mentre le Imprese sono 64 aggiornamento al 16 febbraio 2012 . Queste Linee guida, da un punto di vista tecnico, sembrano rappresentare un testo negoziale unilateralmente predisposto dall’ANIA, come dimostrato dalla premessa ove si legge che «eventuali variazioni [] comporteranno la libertà di tutti i soggetti aderenti di revocar unilateralmente l’adesione data in precedenza». Gli obiettivi delle Linee guida. Gli obiettivi delle Linee guida emergono con sufficiente precisione dall’esame delle singole disposizioni e possono essere raggruppati in due macro settori il primo relativo a disposizioni che tengano conto delle necessità organizzative delle Imprese che si trovano – per necessità – a dover affrontare i procedimenti di mediazione come ‘parti abituali’ compresi gli aspetti economici disciplinati dall’articolo 7 . Il secondo settore, poi, è quello che appare volto a neutralizzare quanto più possibile le conseguenze sanzionatorie che il decreto legislativo prevede in certi passaggi mi riferisco, ovviamente, alla mancata partecipazione e rifiuto di una proposta . Questioni organizzative. Iniziando l’esame del primo macro settore, e cioè, quello volto a facilitare la partecipazione delle Imprese e che, quindi, mi sembra da leggere in maniera positiva troviamo qui una serie di disposizioni che gli ODM si impegnano a rispettare. La domanda di mediazione Iniziando dalla domanda quest’ultima dovrà essere inviata dall’ODM all’Impresa tramite posta elettronica certificata e dovrà contenere le indicazioni presenti nell’Allegato 2 alle Linee guida. E così, ad esempio, dovrà contenere il numero della polizza e dell’impresa stipulante, la data e il numero di sinistro assegnato dall’Impresa, chi lo ha trattato e – in caso di danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti – le targhe dei veicoli coinvolti, gli esiti della procedura d’offerta ex articolo 148 e 149 Cod. Assicurazioni. Si tratta di informazioni non essenziali per la valida presentazione di una domanda di mediazione ma la cui presenza rende sicuramente più agevole la preparazione dell’Impresa all’incontro di mediazione. Se poi la controversia avrà ad oggetto un caso di responsabilità medica il secondo comma dell’articolo 2 le Linee guida prevedono che «l’ODM verifica presso il soggetto inviato alla mediazione l’esistenza di una polizza di assicurazione e, in caso positivo, provvede ad avvisare l’impresa assicuratrice coinvolta». Clausola questa che – è bene sottolineare – rende ancora più necessario che l’ODM pubblicizzi nel senso che dovrà rendere noto alle parti istanti – prima del deposito della domanda l’adesione alle Linee guida in quanto, a tacer d’altro, rappresenta un obbligo contrattuale ed in ogni caso sarebbe una declinazione del principio di buona fede e correttezza in materia contrattuale. e l’incontro. Con riferimento all’incontro una disposizione importante è quella prevista dall’articolo 4 in base al quale «la data del primo incontro di mediazione viene comunicata all’impresa assicuratrice con un preavviso di 15 giorni lavorativi». L’Impresa, poi, comunicherà le motivazioni della mancata partecipazione almeno 7 giorni lavorativi prima. Questo modus procedendi richiesto rappresenta una deroga all’articolo 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 nella parte in cui prevede che il responsabile dell’ODM fissa il primo incontro «non oltre quindici giorni dal deposito della domanda» e ciò ove si interpreti che entro quindi giorni deve tenersi l’incontro e non che entro quindi giorni deve essere fissata una data anche successiva a quel termine . All’incontro, infine, il rappresentante dell’Impresa – ai sensi dell’articolo 6 – potrà partecipare anche attraverso sistemi di comunicazione a distanza. Evitare sorprese nella nomina dell’esperto. L’articolo 1, numero 5 è previsto con l’evidente finalità di evitare, per quanto possibili, sorprese economiche per effetto della nomina ad opera del mediatore di un esperto. Sebbene l’interpretazione di quella norma dovrebbe essere un’interpretazione correttiva nel senso che quella possibilità sarebbe rimessa ad un consenso delle parti che ne sopportano l’onere economico! , in questo caso le Linee guida oltre a richiedere nell’articolo 6 proprio che la nomina possa avvenire «previo accordo delle parti» richiedono che l’ODM renda conoscibili «i criteri di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti nominati dal mediatore». Mancata partecipazione e proposta del mediatore. Passando al secondo settore che abbiamo precedentemente individuato e, cioè, quello che sembra volto a disinnescare aspetti sanzionatori della disciplina troviamo le disposizioni relative al verbale di mancata partecipazione e alla verbalizzazione della proposta del mediatore. Quanto al primo aspetto l’ultimo comma dell’articolo 3 prevede l’impegno degli ODM di allegare o dare conto del verbale poco importa della motivazione addotta dall’impresa assicuratrice in merito alla sua mancata partecipazione all’incontro di mediazione. Mancata partecipazione che, a titolo di esempio, potrà derivare da errati dati identificativi nella polizza, carenza di copertura assicurativa, la circostanza che l’impresa non è tenuta alla gestione del sinistro. Senonché, è bene avvertire che l’eventuale erroneità del numero di polizza non potrà valere come motivo che giustifica ai sensi dell’articolo 8, d.lgs. numero 28/2010 la mancata partecipazione dell’impresa. Ed infatti, nell’ottica delle Linee guida – ed in particolare alla luce dell’impegno a informare l’ODM entro 7 giorni lavorativi dalla data dell’incontro – la risposta dell’Impresa dovrà – almeno in quel caso – essere letta come richiesta di maggiori informazioni sempre che, ovviamente, l’Impresa non possa autonomamente recuperare un proprio dato . La verbalizzazione della proposta. Da ultimo, restano da esaminare due & lt richieste& gt delle Linee guida – in verità ahimé molto diffuse anche fuori dal settore di interesse e, cioè, che «la verbalizzazione della proposta di conciliazione da parte del mediatore viene effettuata solo su richiesta di tutte le parti del procedimento” e che «la proposta di conciliazione non viene effettuata in caso di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento» cfr. articolo 6 . Si tratta di due richieste che spesso si trovano già accolte in alcuni Regolamenti anche se, a mio avviso, la prima di queste la proposta può essere formulata soltanto su previo accordo si pone in violazione con l’articolo 11, d.lgs. numero 28/2010. Chi scrive, infatti, è convinto che la scelta del legislatore di consentire al mediatore di formulare una proposta con le conseguenze previste dall’articolo 13 rappresenti un tratto qualificante della riforma e sia strumentale alla realizzazione dell’interesse generale e, quindi, da ultimo, non derogabile dalla volontà delle parti in sede regolamentare. Formulazione della proposta che, peraltro, proprio nel settore che stiamo analizzando potrebbe avere un certo peso dal momento che proprio questo settore più che altri le posizioni delle parti potranno avere generalmente più peso degli interessi penso ad una controversia per sinistro stradale .
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